Cos’è il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) permette di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute che siano omesse o insufficienti. Le violazioni sanabili possono riguardare: imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES); imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.); tributi locali (ICI; IMU ecc).

Il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni in materia previdenziale.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni alle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate dall’Ente e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.). Questo era valido fino a prima della Legge di Stabilità del 2015. Tali preclusioni, per i tributi amministrativi dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Affinchè il ravvedimento operoso sia efficace è necessario che si provveda a versare il tributo e/o a presentare la dichiarazione integrativa; è inoltre necessario che si versi la sanzione ridotta e si provveda a versare gli interessi dovuti attraverso il Modello F24, calcolati sempre dalla scadenza naturale.
Non è possibile effettuare il ravvedimento operoso dopo un anno dal termine ultimo di pagamento del relativo tributo.

 

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