20.05.2020

Le scadenze della Riscossione alla luce del Decreto Rilancio

di Monia Zanco

Il Decreto Rilancio, DL nr. 34/2020, pubblicato sulla G.U. del 19 maggio recante ”Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, che analizziamo di seguito:

Cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Il DL nr. 18/2020 “Cura Italia” all’art. 68 aveva stabilito la sospensione dei versamenti di cartelle di pagamento o ruoli, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio, ora modificato in più punti.

Interviene il Decreto Rilancio e stabilisce che le scadenze comprese dal 8 marzo al 31 agosto 2020 possono essere sospese fino al 31 agosto.

I contribuenti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano sede legale o operativa o residenza nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”, vedasi l’allegato nr. 1 del DPCM del 1 marzo 2020, possono beneficiare del differimento del versamento delle scadenze dal 21 febbraio.

In questo caso, l’art. 154, alla lettera a), stabilisce che i pagamenti sospesi dovranno essere adempiuti entro il 30 settembre 2020.

Rottamazione-ter e Saldo e stralcio

L’art. 154 alla lettera c) stabilisce che i contribuenti che avevano aderito alla Rottamazione-ter, al Saldo e stralcio e alla Definizione agevolata delle risorse UE e che hanno versato regolarmente le rate scadute nel corso dell’anno 2019, qualora non avessero pagato totalmente o in modo insufficiente o tardivamente le rate scadute nel corso dell’anno 2020 non perdono i benefici delle misure agevolate sempre che effettuino l’integrale versamento delle rate scadute entro il 10 dicembre 2020.

Per questo pagamento, entro il 10 dicembre 2020, quale termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Rateizzazioni

Per le istanze di rateazione in essere alla data dell’08 marzo 2020 ed i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate fino al 31 agosto 2020 il debitore non decade dal beneficio in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché delle cinque rate ordinariamente previste.

I contribuenti che non hanno versato integralmente, o in modo insufficiente o in ritardo le rate scadute nel corso dell’anno 2019 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), godono della possibilità di presentare domanda di dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute, come previsto dall’art. 154 alla lettera d).

Sospensione attività di notifica e sospensione di pignoramenti su stipendi

Con il DL nr. 18/2020 Cura Italia veniva sospesa la notifica di nuove cartelle di pagamento e di altri atti di riscossione (atti di accertamento) fino al 31 maggio. Ora interviene il Decreto Rilancio e con l’art. 154 alla lettera a) blocca l’attività fino al 31 agosto 2020.

La Riscossione, dal 19 maggio sospende fino al 31 agosto 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, pensioni salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo trattamenti assimilati; quindi a decorrere dal 19 maggio e fino al 31 agosto il soggetto terzo pignorato mette a disposizione del debitore le somme. Ciò significa che non vi è alcun vincolo di indisponibilità, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1 settembre 2020 il soggetto terzo pignorato dovrà rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e dovrà versarle alla Riscossione fino alla concorrenza del debito.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 48 bis DPR 602/1973 oltre euro 5000

L’art. 153 stabilisce la sospensione dall’08 marzo al 31 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5000 euro.

Quindi la Pubblica Amministrazione, prima di pagare per importi oltre 5000 euro verifica presso la Riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per una somma complessiva pari almeno a 5000 euro, che deriva da cartelle di pagamento, e in caso di conferma blocca il pagamento per 60 giorni.  Coloro che sono creditori verso una PA in questo periodo possono incassare le somme che gli spettano anche in presenza di ruoli scaduti.

Questa regola vale anche per le verifiche già effettuate prima del periodo 08 marzo – 31 agosto, a condizione che la Riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento.

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