09.05.2020

Buoni spesa Coronavirus

A seguito della grave emergenza sanitaria ed economica, molti enti locali hanno attivato misure a sostegno delle fasce più deboli.

Ogni Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  • di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che si trovano all’interno dell’elenco pubblicato da ciascun comune;
  • di generi e prodotti di prima necessità

Molti Comuni si sono orientati all’ “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari che si sono resi disponibili a questo tipo di collaborazione.

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa, lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972.

In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario (cliente) e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Per i buoni multiuso, l’IVA si applica solo al momento del riscatto, ovvero, quando il buono viene consegnato al negoziante dal cittadino indigente beneficiario del buono, in luogo del pagamento in denaro.

Al momento della vendita il negoziante dovrà emettere lo scontrino elettronico/documento commerciale “non riscosso”. È opportuno che l’esercente effettui una doppia stampa dello scontrino, in modo da tenere agli atti copia di tutti gli scontrini riferiti ai buoni spesa del Comune.

Nel registro prima nota corrispettivi il commerciante dovrà evidenziare le vendite a credito riferite ai buoni spesa del Comune in una distinta colonna, in modo da avere un dettagliato riscontro.

È bene confrontarsi con ogni singolo Comune per il tipo di documento da emettere, anche se la maggior parte accetta una fattura non elettronica, anche una nota di debito cartacea.

Trattandosi di operazioni “fuori campo IVA”, la normativa prevede proprio la NON obbligatorietà di emissione di fattura elettronica; ne consegue che il negoziante, se nulla osta da parte del Comune interessato, potrebbe emettere una nota di debito cartacea “fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett. a)”, riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a cui la stessa si riferisce, oppure il numero dei buoni spesa cartacei emessi dal Comune.

In caso contrario, il negoziante dovrà emetterà fattura elettronica PA (operazione fuori campo IVA art. 2 comma 3 lett. a) – codice N2); nel corpo della fattura dovrà dettagliare singolarmente gli scontrini a cui la fattura si riferisce.

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