Nuovo calendario riscossione dopo il Decreto Sostegni bis
Nuovo calendario della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del Decreto Sostegni -bis n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 delle somme dovute della Rottamazione ter (art.3 DL 119/2018) e del saldo e stralcio (c.184 e seguenti Lg. 145/2018) per mantenere i benefici della definizione agevolata, oltre ad altri carichi affidati alla Riscossione.
Quali debiti al 31 agosto 2021 / 30 settembre 2021?
L’attività della riscossione è stata sospesa fino al 31 agosto 2021.
Di conseguenza i versamenti di cui sotto, sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
- cartelle di pagamento
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e affidati alla Riscossione
- avvisi di addebito dell’INPS affidati alla Riscossione
- accertamenti esecutivi doganali e ingiunzioni fiscali
dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione e quindi entro il 30 settembre 2021, in base ai piani di dilazione concessi dall’Agenzia Entrate Riscossione. Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Solo il mancato pagamento di 10 rate comporterà la decadenza dal piano di dilazione.
In alternativa al pagamento in unica soluzione si può presentare istanza di rateazione entro il 30 settembre 2021 evitando nuove procedure e per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 non sarà necessario provare lo stato di difficoltà solo per debiti non superiori ad euro 100mila
Come cambia il calendario della Riscossione per Rottamazione ter e Saldo e Stralcio?
NUOVE SCADENZE | RATE 2020 ANCORA NON VERSATE |
31 LUGLIO 2021 | 28 FEBBRAIO 2020 (rottamazione ter)
31 MARZO 2020 (saldo e stralcio) |
31 AGOSTO 2021 | 31 MAGGIO 2020 |
30 SETTEMBRE 2021 | 31 LUGLIO 2020 |
31 OTTOBRE 2021 | 30 NOVEMBRE 2020 |
30 NOVEMBRE 2021 | RATE IN SCADENZA NEL 2021 |
La nuova scadenza del 31 luglio 2021 può allungarsi al massimo entro il 9 agosto 2021, poiché sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.
I pagamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati che sono allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia Entrate Riscossione.
Se il pagamento avviene tardivamente rispetto ai termini di cui sopra o parzialmente si decade dal beneficio e le somme comunque versate verranno considerate dall’Ente a titolo di acconto sulle somme dovute.
Attività di notifica e pignoramenti
Fino al 31 agosto 2021 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e di altri atti di riscossione, di procedure di riscossione, cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti) e non potranno essere iscritte o rese operative fino al 31 agosto 2021.
Tuttavia restano sospesi fino al 31 agosto 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020 che hanno ad oggetto somme a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni.
Stralcio dei debiti fino a 5mila
Il decreto Sostegni ha previsto l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo sotto ad euro 5mila, per tutti i carichi affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Nell’importo di euro 5mila si considerano oltre al capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Il decreto del MEF ha stabilito che entro il 20 agosto 2021 l’Agente della Riscossione trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che potranno beneficiare di detto stralcio alla data del 23 marzo 2021.
Entro il prossimo 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate segnalerà i soggetti alla Riscossione che hanno conseguito più di euro 30mila sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.
Entro il 31 ottobre 2021 verrà effettuato l’annullamento dei debiti dei soggetti che non sono stati segnalati.
Entro il 30 novembre 2021 la Riscossione comunicherà agli interessati l’elenco delle quote annullate.
Nel caso di coobbligati, l’annullamento non avrà effetto se il codice fiscale di almeno uno dei soggetti coobbligati rientra fra l’elenco dei soggetti segnalati.
I beneficiari dello stralcio sono le persone fisiche che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila e i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, di persone, etc.) che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila.
Lo stralcio non si applica ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e al’IVA riscossa all’importazione; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.