01.07.2020

Limite contanti 2020

di Monia Zanco

 

 

Per effetto della Legge di Bilancio 2020, che a sua volta modifica la normativa antiriciclaggio, si introduce una nuova soglia con lo scopo di limitare l’uso del contante e l’evasione fiscale in Italia.

 

Il limite d’uso del contante dal 1 Luglio 2020 si riduce e scende da euro 3000 ad euro 2000.

 

Ricordiamo che a decorrere dal 6 dicembre 2011 il limite dell’uso del contante in Italia era stato fissato in euro 999,99. Successivamente detto limite è stato innalzato a 3000 euro, fatta eccezione per gli assegni trasferibili e money transfer (rimessa di denaro) il cui limite è rimasto ad euro 999,99.

 

 

Qual è il nuovo limite?

 

 

Con la legge di Bilancio 2020 cambiano nuovamente i limiti di pagamento con il contante e nuove soglie vengono introdotte:

 

  • 1.999,99 euro dal 1 Luglio 2020 e fino al 2021;
  • 999,99 euro nel 2022

 

Il nuovo limite di contante vale per qualsiasi trasferimento di denaro, che si configuri in donazioni o prestiti in denaro, anche tra parenti.

Quindi, l’aiuto tra congiunti, prestando o regalando al proprio figlio una somma di denaro contante che eccede euro 1.999,99 dovrà obbligatoriamente avvenire a mezzo di assegno non trasferibile o a mezzo bonifico bancario.

 

Anche il pagamento frazionato in contante che nel tempo raggiunge cumulativamente la soglia limite allo scopo di eludere è punito, perché appare artificiosamente frazionato.

 

Quali sono le sanzioni?

 

 

Chi supera il limite di euro 2000 con pagamenti in contanti rischia una sanzione che va da 2mila a 50mila euro. La sanzione grava su entrambi i soggetti e varia a seconda del denaro trasferito.

 

La violazione si ha quando il passaggio di denaro intercorre tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, che costituiscono diversi e distinti interessi. Per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell’impresa familiare e il suo collaboratore, tra due società anche se il ruolo di amministratore è ricoperto dalla stessa persona.

 

Posso ancora pagare in contanti?

 

Non è vietato:

  • Il pagamento di distinte ed autonome operazioni con più trasferimenti di contante inferiore al limite di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, purche’ le fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente siano indipendenti tra loro e quindi non legate da un unico ordine;
  • Il trasferimento di contante in più operazioni, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa, ad esempio un contratto di somministrazione;
  • Il pagamento in contante rateale e stabilito per iscritto oppure determinato e riportato in fattura, in cui si ha contezza e prova dell’accordo commerciale o accordo contrattuale e non di elusione della normativa vigente (l’acquisto di un bene pari ad euro 7.000, puo’ essere rateizzato in sette tranches in contanti, ma non in due rate da euro 3.500)
  • Il pagamento di una somma, che sia superiore al limite di legge e che avvenga sia in modalità tracciabile che in contante, purchè quest’ultimo sia inferiore alla soglia di legge vigente

 

Il pagamento in contanti oltre euro 2000 e fino ad euro 15000 è ancora consentito solo ed esclusivamente nei confronti di operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo che sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a turisti stranieri non residenti in Italia.

Ovviamente, le prestazioni devono essere legate al turismo.

 

 

Operazioni bancarie in contante

 

 

Le operazioni di prelievo e versamento in conto corrente oltre euro 2000 non si concretizzano in violazione, quindi il prelevamento dal bancomat di un importo superiore ad euro 2000 non ha limite da rispettare, compatibilmente con gli accordi con l’Istituto di credito. E’ ovvio che continui e costanti prelevamenti nel tempo determineranno segnalazioni alle autorità competenti.

 

Retribuzioni pagate in contanti?

 

Si ricorda che dal 1 luglio 2018, e valevole anche oggi, qualunque sia il rapporto di lavoro subordinato instaurato è vietato il pagamento in contante della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 5000 euro.

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