22.04.2023

Definizione Agevolata Quater 2023: proroga e nuove scadenze

22.04.2023

 

Il Ministero dell’Economia ha diffuso il 21.04.2023 un comunicato stampa in cui si rinvia al 30.06.2023 per aderire alla definizione agevolata quater prevista dalla Legge di Bilancio n. 197/2022.

Quindi, due mesi di tempo in più per poter sanare tasse e multe iscritte a ruolo e che presentano i requisiti per essere definite con la rottamazione quater.

Entro il 30.06.2023 la domanda di adesione va trasmessa esclusivamente con modalità telematiche:

  • On line in area riservata
  • On line in area pubblica

A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli (rottamazioni) la domanda non può essere presentata tramite Pec agli indirizzi a suo tempo indicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si presti attenzione a quei carichi che rientrano nell’ambito di applicazione della rottamazione quater e che siano oggetto di procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurato ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019, per i quali la domanda di adesione può esser presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

A seguito di presentazione della domanda, e sulla base della nuova riscrittura delle scadenze, l’Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 30 settembre 2023 comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, oltre a quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

Entro il 31 ottobre 2023 devono essere pagati tutti gli importi non rateizzati oppure la prima rata a mezzo dei moduli precompilati che l’Ente mette a disposizione.

 

MISURA DELLA DEFINIZIONE

 

I debiti iscritti a ruolo ovvero le cartelle esattoriali possono essere estinti versando le somme dovute:

  • a titolo di capitale;
  • quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento

Sono sgravati e non devono essere versati:

  • gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
  • gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all’arti. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
  • gli aggi per l’agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999

 

ROADMAP DELLE SCADENZE 

 

Il primo versamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023 oppure con

un massimo di 18 rate (5 anni) trimestrali, così ripartite:

  • le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.10.2023 (prima rata) ed

entro il 30.11.2023 (seconda rata);

  • le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti rispettivamente il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024

 

COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, entro il 30.09.2023, una “Comunicazione” di:

  1. a) accoglimento della domanda, contenente:
  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata “rottamazione quater”;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  1. b) diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata

 

EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER

 

A seguito della presentazione dell’istanza di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i soli debiti “definibili”:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
  • il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

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