Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro
a cura di Monia Zanco
Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta:
- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
I due crediti di imposta sopra descritti si accomunano per un unico modello di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, ma i termini, ovvero le scadenze, le regole e le modalità di beneficio sono fra loro distinte e differenti.
Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ai protocolli Covid19 (art. 120)
L’art. 120 del Decreto Rilancio detta precise istruzioni per l’attribuzione del credito:
– agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. alberghi, villaggi turistici, ristoranti, bed and breakfast, residence, affittacamere, gelaterie e pasticcerie, mense, bar, teatri, musei, etc);
– alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti
-religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dai codici attività Ateco.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020, per un massimo di spese ammissibile pari ad 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Il credito è a sostegno degli esercenti per i costi sostenuti relativi alla riapertura in sicurezza delle Attività.
Tra i tipici costi ammessi vi sono:
- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
- per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa esempio software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione, investimenti per l’attività lavorativa in smart working e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, esempio termoscanner.
Scadenza termini
Le istanze dovranno essere presentate, tramite modello telematico, tra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021.
Nel modello di comunicazione dovrà essere indicato il codice attività svolta, l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore ad euro 80 mila.
Quest’ultimo è il limite di spesa previsto, nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere l’importo di 48.000 euro.
Sono escluse le imprese in difficoltà.
Metodologia di calcolo
Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, e per le imprese individuali e le società di persone in regime in di contabilità semplificata alle spese sostenute e da sostenere entro fine 2020 si applica il criterio di cassa.
Per tutte le attività di impresa in regime di contabilità ordinaria alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.
Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA a meno che non si tratti di soggetti per i quali l’IVA non è detraibile, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24. Per aver accesso alla compensazione si deve dimostrare di aver sostenuto la spesa, ed in ogni caso è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici di Agenzia Entrate a mezzo di un intermediario fiscale.
Il credito e gli utilizzi saranno valorizzati nella dichiarazione dei redditi 2021 di competenza dell’anno di imposta 2020, compilando apposita sezione nel quadro RU.
E’ cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese e nel limite sopra indicato. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari ad euro 250mila, né il limite massimo di crediti compensabili pari a 1milione.
È possibile optare per la cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito entro il 31.12.2021.
L’Agenzia delle Entrate può procedere ai controlli, comunicando accertamento ed irrogazioni di sanzioni per crediti non spettanti.
La quota di credito non utilizzata non può esser rimandata ad anni successivi ne’ richiesta a rimborso.
Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)
Ai fini del contenimento del contagio del Covid19 l’art. 125 del DL 34/2020 detta le regole per un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che abroga l’art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020.
Beneficiari
I soggetti esercenti arti e professioni, i forfetari e le imprese agricole, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono godere di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Le spese ammissibili al credito d’imposta sono:
- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
- b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, per esempio mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Si consiglia di conservare le attestazioni di conformità o marcatura CE;
- c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
La Circolare Ministeriale n. 20/2020 precisa che tra le spese di sanificazione si possono considerare anche quelle sostenute in economia dal beneficiario avvalendosi di propri lavoratori dipendenti o collaboratori nel limite dei fogli interni di lavoro e/o documentazione interna e del costo da busta paga ed in ogni caso nei limiti di costo congruo al valore di mercato per interventi similari.
Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata alle spese sostenute e da sostenere entro il termine del 2020 si applica il criterio di cassa.
Per tutte le attività di impresa in regime di contabilità ordinaria alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.
Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA a meno che non si tratti di soggetti per i quali l’IVA non è detraibile, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60mila per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite di Euro 60mila è quindi un limite riferito al credito di imposta e non alla spesa ammissibile, tuttavia è un limite solo teorico, infatti la spesa massima finanziabile a livello nazionale è pari a 200 milioni di euro.
Per rispettare il limite massimo il provvedimento attuativo prevede che:
– la domanda sia presentata telematicamente tramite modello telematico tra il 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020,
– sulla base delle domande presentate sarà emanato provvedimento contenente la reale percentuale del credito di imposta spettante in proporzione ai limiti di spesa complessivi. Tale domanda non è soggetta al click day.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile secondo la percentuale effettiva che sarà comunicata tramite apposito Provvedimento di Agenzia delle Entrate da emanare entro l’ 11 settembre 2020:
– in compensazione F24, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 senza applicare i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000; il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici a mezzo di intermediario fiscale;
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa il credito e gli utilizzi saranno indicati nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020, compilando apposita sezione che sarà prevista nel quadro RU.
È possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto come sopra indicato, per la cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito entro il 31.12.2021. La comunicazione della cessione del credito si effettua:
- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta;
- solo a cura del soggetto cedente;
- utilizzando esclusivamente le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e può utilizzare il credito di imposta con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.