28.04.2020

Cosa sono le Reti d’Impresa? Quali vantaggi offrono?

Le reti d’impresa sono uno strumento giuridico economico di cooperazione tra imprese che ha lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. È un accordo di collaborazione tra imprese, è un business alternativo.

La rete di impresa è un contratto che permette ai partecipanti di mettere in comune attività e risorse per migliore il funzionamento aziendale e rafforzare la competitività nel mercato delle aziende che ne fanno parte. Permette alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali, creandosi l‘opportunità di realizzare, tramite la collaborazione con altri soggetti, obiettivi ambiziosi, quali l’inserimento in aree di mercato a livello internazionale che singolarmente non potrebbero raggiungere proprio a causa delle ridotte dimensioni aziendali, aumentando la propria competitività senza tuttavia rinunciare alla propria autonomia giuridica individuale. I soggetti che vi partecipano razionalizzano i costi di gestione e hanno la possibilità di certificare la qualità del proprio processo produttivo.

È uno strumento utile che genera valore per ogni soggetto che vi partecipa e sviluppo per il territorio in cui opera.

Si definisce un programma comune di rete sulla base del quale i soggetti si obbligano:

  • a collaborare in forme e ambiti predeterminati inerenti l’esercizio delle proprie imprese, definire i risultati attesi, gli strumenti, le organizzazioni (esempio la creazione di un gruppo di acquisto o la creazione di un marchio comune);
  • a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (esempio scambio di prodotti o di informazioni commerciali, scambio di know-how);
  • ad esercitare in comune una o più attivita’ che rientrano nell’oggetto della propria impresa (esempio attività di ricerca e sviluppo o la condivisione di piattaforme logistiche).

Il D.L. n. 5/2009 art. 3, co. 4-ter ha dettato le prime linee normative per la costituzione delle reti di impresa e successivamente modificate ed integrate con i D.L. n. 83/2012 e D.L. n. 179/2012, prevedendo ampia autonomia contrattuale.

Il contratto di rete deve essere redato per atto pubblico o scrittura privata autenticata e può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti l’esecuzione del contratto o di singole parti di esso.

Gli elementi essenziali del contratto di rete sono:

    • il nome, la ditta, la ragione o denominazione sociale di ogni soggetto partecipante (aziende con cui condividere obiettivi comuni) per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
    • gli obiettivi strategici che portano innovazione ed aumentano la capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi prefissati;
    • definire un programma di rete che elenchi i diritti e gli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, l’istituzione di un fondo comune se previsto, la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali conferimenti successivi che ogni soggetto partecipante si obbliga a versare al fondo, oltre alle regole di gestione del fondo stesso;
    • la durata del contratto;
    • le modalità di adesione a cui gli altri imprenditori devono attenersi;
    • qualora sia prevista l’istituzione di un organo comune, il nome, la ditta, la ragione sociale o la denominazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio;
    • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;

cause di recesso anticipato e condizioni per esercitare il recesso.

Il contratto, dopo esser stato sottoscritto, viene iscritto nella sezione del Registro delle Imprese, presso cui è iscritto ciascun partecipante, considerando che l’efficacia del contratto decorrerà da quando è stato eseguito l’ultimo degli adempimenti a carico di tutti coloro che risultano essere sottoscrittori originari.

Le reti di impresa possono partecipare alle gare di bandi pubblici secondo le regole stabilite nella Determinazione nr. 3 del 23 aprile 2013.

La norma prevede due forme giuridiche: la rete contratto e la rete soggetto:

Rete soggetto
Se la rete di imprese è dotata di un fondo patrimoniale, può decidere di acquisire soggettività giuridica con conseguente iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dove è ubicata la sede.
Quindi la rete diventa un soggetto di diritto, distinto dai soggetti partecipanti, e capace di porre in essere autonomamente rapporti giuridici che hanno rilevanza anche sotto il profilo fiscale (avrà partita iva se esercita attività commerciale, terrà le scritture contabili e sarà soggetta a tassazione ai fini delle imposte dirette, verserà il diritto annuo della CCIAA). Verranno attribuiti codice fiscale e partita iva.

Rete contratto
Nella rete contratto tutti gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti. Verrà attribuito solo il codice fiscale.

 

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