Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni
Nuovi contributi a fondo perduto
Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid.
1) Contributo automatico: requisiti
(Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4)
Questa tipologia di contributo è prevista ed erogata dall’ Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021;
- hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021
- non abbiano già restituito il precedente contributo o che non risulti indebitamente percepito.
Il contributo è stabilito in misura corrispondente al contributo a fondo perduto già usufruito e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per quest’ultimo, ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Si tratta di un contributo automatico senza necessità di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.
1.1) Contributo alternativo: requisiti
(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 5-15)
Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che:
1) sono titolari di una partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021;
2) hanno ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per i soggetti “con periodo solare”;
3) hanno avuto una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:
- a) per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto
previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:
- 60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 000 euro;
- 50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- b) per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto
previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:
- 90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 000 euro;
- 70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 400.000 euro;
- 50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 1 milione di euro;
- 40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
L’importo del contributo alternativo, per tutti i soggetti, non può essere superiore a 150.000 euro.
Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta.
Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Ente con l’indicazione dei requisiti richiesti.
I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, possono presentare istanza esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico”, vedasi il precedente punto 1 (contributo automatico), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo”, qualora quest’ultimo dovesse risultare di maggior valore e quindi più favorevole.
1.2) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio (perequativo)
(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 16-27)
Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello stato.
L’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Il contributo perequativo:
1) può essere richiesto dai soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 10 milioni di euro;
2) a condizione che vi sia stata una riduzione, ovvero un peggioramento, del risultato economico dell’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26.05.2021;
- agli enti pubblici e alle società di partecipazioni (art. 162 bis del TUIR)
L’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre 2021.
Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.
1.3) Contributo per le attività chiuse nel 2021
(Decreto Legge 73/2021, Articolo 2)
Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 maggio 2021, a seguito delle misure restrittive della pandemia, sono state chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.
Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni.
1.4) Contributo a fondo perduto per le start-up
(Decreto Legge 41/2021, Articolo 1-ter)
Potranno beneficiare del contributo, nella misura di euro 1.000, i soggetti titolari di reddito d’impresa che:
1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 in base al certificato camerale;
3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021.
Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, presunto di 20 milioni di euro per l’anno 2021.