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	<title>dl 34 Archivi - Mediastudio</title>
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	<description>consulenza aziende, liberi professionisti e privati</description>
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	<title>dl 34 Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Credito d&#8217;imposta sanificazione: importo spettante</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-dimposta-sanificazione-importo-spettante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 14:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[60.000]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 11 settembre 2020 ha comunicato la percentuale di fruizione del credito di imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, come da art. 125 del D.L. 34/2020. Tale percentuale si applica al credito teorico che è stato oggetto di comunicazione presentata all &#8216;Ente entro lo scorso 7 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 11 settembre 2020 ha comunicato <strong>la percentuale di fruizione del credito di imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione,</strong> come da art. 125 del D.L. 34/2020.</p>
<p>Tale percentuale si applica al credito teorico che è stato oggetto di comunicazione presentata all &#8216;Ente entro lo scorso 7 settembre 2020.</p>
<p><strong>La percentuale di fruizione del credito è pari al 15,6423%</strong> calcolata in base al rapporto tra il limite massimo di spesa pari ad euro 200.000.000 e gli importi effettivamente richiesti dagli utenti, ovvero pari ad euro 1.278.578.142.</p>
<h2>Credito spettante</h2>
<p>Il credito spettante a ciascun beneficiario <strong>è pari all’importo del credito teorico</strong>, risultante da ultima comunicazione presentata, <strong>moltiplicato per 15,6423% ed entro il limite di euro 60.000</strong>.</p>
<p>L’importo del credito è consultabile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate in cassetto fiscale.</p>
<h2>Utilizzo del credito</h2>
<p>Il credito può essere utilizzato come di seguito descritto:</p>
<ul>
<li><strong>detrazione in dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa</li>
<li><strong>utilizzo diretto in compensazione tramite delega 24</strong> utilizzando i canali telematici</li>
<li><strong>cessione</strong>, anche parziale, <strong>del credito a terzi soggetti</strong>, anche Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibilità di cedere ulteriormente il credito</li>
</ul>
<p>Il credito ed il relativo utilizzo va indicato in dichiarazione dei crediti valorizzando il <strong>quadro RU</strong> specificandone la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, la quota compensata in F24 e l’eventuale quota ceduta a terzi.</p>
<p>Il credito residuo, nel caso di utilizzo diretto del contribuente, potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non potrà esser richiesto a rimborso.</p>
<p>A decorrere dal 14 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 <strong>il credito può essere ceduto</strong>, previa comunicazione dell’opzione della cessione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<h2>Limiti al cessionario</h2>
<p>Il cessionario è sottoposto ad alcuni limiti alla fruizione del credito e all’ulteriore cessione della quota di credito residuo che non ha utilizzato nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>La quota non può essere:</p>
<ul>
<li><strong>utilizzata negli anni successivi</strong> alla comunicazione della cessione</li>
<li><strong>chiesta a rimborso</strong></li>
<li><strong>oggetto di ulteriore cessione</strong> <strong>negli anni successivi</strong> alla comunicazione di prima cessione</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-sanificazione-covid19-e-adeguamento-ambienti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
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		<category><![CDATA[ADEGUAMENTO AMBIENTI]]></category>
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		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[CREDITO SANIFICAZIONE]]></category>
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		<category><![CDATA[dl 34]]></category>
		<category><![CDATA[LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[RISTORANTI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco &#160; Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta: &#160; per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19; &#160; per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per gli <strong>interventi e gli investimenti</strong> necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per la <strong>sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati</strong>, nonchè per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p>I due crediti di imposta sopra descritti si accomunano per un unico modello di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, ma i termini, ovvero le scadenze, le regole e le modalità di beneficio sono fra loro distinte e differenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ai protocolli Covid19 (art. 120)</h1>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>L’art. 120 del Decreto Rilancio detta precise istruzioni per l’attribuzione del credito:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; agli esercenti attività di impresa, arte o professione <strong>in luoghi aperti al pubblico </strong><strong>(</strong>es. alberghi, villaggi turistici, ristoranti, bed and breakfast, residence, affittacamere, gelaterie e pasticcerie, mense, bar, teatri, musei, etc);</p>
<p>&#8211; alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti</p>
<p>-religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dai codici attività Ateco.</p>
<p>Il <strong>credito di imposta è riconosciuto nella misura pari al 60%</strong> delle spese sostenute nel corso del 2020, per un massimo di <strong>spese ammissibile pari ad 80.000 euro</strong>, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>
<p>Il credito è a sostegno degli esercenti per i costi sostenuti relativi alla riapertura in sicurezza delle Attività.</p>
<p>Tra i tipici <strong>costi ammessi</strong> vi sono:</p>
<ul>
<li>gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,</li>
<li>per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,</li>
<li>per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa esempio software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione, investimenti per l’attività lavorativa in smart working e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, esempio termoscanner.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Scadenza termini</strong></h2>
<p>Le istanze dovranno essere presentate, tramite modello telematico, <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021</strong>.</p>
<p>Nel modello di comunicazione dovrà essere indicato il codice attività svolta, l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore ad euro 80 mila.</p>
<p>Quest’ultimo è il limite di spesa previsto, nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere l’importo di 48.000 euro.</p>
<p>Sono <strong>escluse</strong> le imprese in difficoltà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Metodologia di calcolo</strong></h2>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, e per le imprese individuali e le società di persone in regime in di contabilità semplificata alle spese sostenute e da sostenere entro fine 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in regime di contabilità ordinaria alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA  a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito </strong></h2>
<p>Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24. Per aver accesso alla compensazione si deve dimostrare di aver sostenuto la spesa, ed in ogni caso è utilizzabile  <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021</strong>.</p>
<p>Il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici di Agenzia Entrate a mezzo di un intermediario fiscale.</p>
<p>Il credito e gli utilizzi saranno valorizzati nella dichiarazione dei redditi 2021 di competenza dell’anno di imposta 2020, compilando apposita sezione nel quadro RU.</p>
<p>E’ cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese e nel limite sopra indicato. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari ad euro 250mila, né il limite massimo di crediti compensabili pari a 1milione.</p>
<p>È possibile optare per la cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito entro il 31.12.2021.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate può procedere ai controlli, comunicando accertamento ed irrogazioni di sanzioni per crediti non spettanti.</p>
<p>La quota di credito non utilizzata non può esser rimandata ad anni successivi ne’ richiesta a rimborso.</p>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)</h1>
<p>Ai fini del contenimento del contagio del Covid19 l’art. 125 del DL 34/2020 detta le regole per un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che abroga l’art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Beneficiari</strong></h2>
<p>I soggetti esercenti arti e professioni, i forfetari e le imprese agricole, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono godere di un <strong>credito d&#8217;imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</strong> per la <strong>sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati</strong>, nonché per <strong>l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale</strong> e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p>
<p>Le <strong>spese ammissibili</strong> al credito d’imposta sono:</p>
<ol>
<li>a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;</li>
<li>b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, per esempio mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Si consiglia di conservare le attestazioni di conformità o marcatura CE;</li>
<li>c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li>
<li>d) acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li>
<li>e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li>
</ol>
<p>La Circolare Ministeriale n. 20/2020 precisa che tra le spese di sanificazione si possono considerare anche <strong>quelle sostenute in economia dal beneficiario avvalendosi di propri lavoratori dipendenti o collaboratori</strong> nel limite dei fogli interni di lavoro e/o documentazione interna e del costo da busta paga ed in ogni caso nei limiti di costo congruo al valore di mercato per interventi similari.</p>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per le imprese individuali e le società di persone in <strong>regime di contabilità semplificata</strong> alle  spese sostenute e da sostenere entro il termine del 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in <strong>regime di contabilità ordinaria</strong> alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla <strong>spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA</strong> a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito</strong></h2>
<p>Il <strong>credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60mila</strong> per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<p>Il limite di Euro 60mila è quindi un limite riferito al credito di imposta e non alla spesa ammissibile, tuttavia è un limite solo teorico, infatti la spesa massima finanziabile a livello nazionale è pari a 200 milioni di euro.</p>
<p>Per rispettare il limite massimo il provvedimento attuativo prevede che:</p>
<p>&#8211; la domanda sia presentata telematicamente tramite modello telematico <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020,</strong></p>
<p>&#8211; sulla base delle domande presentate sarà emanato provvedimento contenente la reale percentuale del credito di imposta spettante in proporzione ai limiti di spesa complessivi. Tale domanda non è soggetta al click day.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta sarà utilizzabile secondo la percentuale effettiva che sarà comunicata tramite apposito Provvedimento di Agenzia delle Entrate da emanare entro l’ 11 settembre 2020:</p>
<p>&#8211; in <strong>compensazione F24</strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 17, D.Lgs. 241/1997 senza applicare i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all&#8217;articolo 34, L. 388/2000; il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici a mezzo di intermediario fiscale;</p>
<p>&#8211; nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa il credito e gli utilizzi saranno indicati nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020, compilando apposita sezione che sarà prevista nel quadro RU.</p>
<p>È possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto come sopra indicato, per la<strong> cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito</strong> entro il 31.12.2021. La comunicazione della cessione del credito si effettua:</p>
<ul>
<li>a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta;</li>
<li>solo a cura del soggetto cedente;</li>
<li>utilizzando esclusivamente le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<p>Il <strong>cessionario</strong> è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e può utilizzare il credito di imposta con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cessione esente di mascherine ed altri DPI</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/cessione-esente-di-mascherine-ed-altri-dpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 20:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[privati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione esente]]></category>
		<category><![CDATA[detergenti]]></category>
		<category><![CDATA[dl 34]]></category>
		<category><![CDATA[mascherine]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di mascherine e altri DPI (dispositivi di protezione individuale) sono esenti IVA. Invece, a decorrere dal 1 gennaio 2021 sconteranno l’IVA ridotta al 5%. Le consegne del mese di maggio, a mezzo di DDT, saranno documentate da fattura differita, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dal <strong>19 maggio 2020</strong> e fino al <strong>31 dicembre 2020</strong> <strong>le cessioni di mascherine e altri DPI</strong> (dispositivi di protezione individuale)<strong> sono esenti IVA</strong>.</p>
<p>Invece, a decorrere <strong>dal 1 gennaio 2021</strong> sconteranno l’<strong>IVA ridotta al 5%</strong>.</p>
<p><strong>Le consegne del mese di maggio</strong>, a mezzo di DDT, saranno documentate da fattura differita, che presenterà l’IVA fino al 18 maggio. Le consegne dal 19 maggio saranno documentate da fattura con esenzione in base all’art. 124 del Dl 34/2020.</p>
<h2>Come e quando applicare l’esenzione?</h2>
<p>Per applicare l’esenzione, assume particolare rilevanza individuare il <strong>momento di effettuazione</strong>, ai fini IVA, <strong>dell’operazione</strong>.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione delle cessioni di beni corrisponde per i beni mobili alla consegna o spedizione. Pertanto, le consegne o spedizioni di mascherine chirurgiche effettuate fino al 18 maggio 2020 saranno operazioni imponibili con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, mentre  quelle effettuate dal 19 maggio 2020 saranno &#8220;<strong>operazioni esenti IVA ex art. 124, DL n. 34/2020&#8243;</strong>.</p>
<p>Qualora siano stati versati <strong>acconti</strong> o vi siano <strong>fatture anticipate</strong> il momento impositivo ai fini IVA o ai fini dell’esenzione è il momento del pagamento.</p>
<p>Se le cessioni di mascherine e altri DPI determinano operazioni esenti di importo superiore a € 77,47 va assolta l’<strong>imposta di bollo</strong> nella misura pari a € 2.</p>
<h2>Cessioni intracomunitarie ed extracomunitarie</h2>
<p>Nel caso in cui le mascherine e i DPI fossero acquistati in <strong>paesi UE</strong> e l’acquisto avvenisse dopo il 19 maggio il soggetto passivo IVA italiano <strong>applica il reverse charge in esenzione IVA</strong>.</p>
<p>Le importazioni da paesi <strong>extraue</strong> sono esenti da IVA.</p>
<h2>Operazioni non soggette</h2>
<p>Si precisa che le cessioni non scontano l’imposta sul valore aggiunto, e l’art. 10 del DPR 633/72 non ha subito modifiche. Pertanto il fornitore dovra’ indicare in fattura elettronica la seguente descrizione <strong>“operazione non soggetta ex art. 124 D.L. n.34/2020”</strong> ed inserire il <strong>codice natura N2</strong>.</p>
<h2>Tipologia di cessioni</h2>
<p>Le cessioni di:</p>
<ul>
<li>Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva</li>
<li>Monitor multiparametrico anche da trasporto</li>
<li>Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale</li>
<li>Tubi endotracheali</li>
<li>Caschi per ventilazione a pressione positiva continua</li>
<li>Maschere per la ventilazione non invasiva</li>
<li>Sistemi di aspirazione</li>
<li>Umidificatori</li>
<li>Laringoscopi</li>
<li>Strumentazione per accesso vascolare</li>
<li>Aspiratore elettrico</li>
<li>Centrale di monitoraggio per terapia intensiva</li>
<li>Ecotomografo portatile</li>
<li>Elettrocardiografo</li>
<li>Tomografo computerizzato</li>
<li>Mascherine chirurgiche e Mascherine Ffp2 e Ffp3</li>
<li>Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici</li>
<li>Termometri</li>
<li>Detergenti disinfettanti per mani</li>
<li>Dispenser a muro per disinfettanti</li>
<li>Soluzione idroalcolica in litri</li>
<li>Perossido al 3% in litri</li>
<li>Carrelli per emergenza</li>
<li>Estrattori RNA</li>
<li>Strumentazione per diagnostica per COVID19</li>
<li>Tamponi per analisi cliniche</li>
<li>Provette sterili</li>
<li>Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo</li>
</ul>
<p>effettuate <strong>fino al 31 dicembre 2020 sono esenti IVA</strong>, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.</p>
<p>Le cessioni di mascherine, diverse da quelle citate sopra, sono assoggettate ad IVA ordinaria del 22%. Inoltre le cessioni dei <strong>dispenser a piantana, eventualmente con erogazione a pedale,</strong> <strong>non sono agevolati.</strong></p>
<h2>Corrispettivi</h2>
<p>I commercianti al minuto e soggetti assimilati certificano i corrispettivi con documento commerciale e al fine di determinare l’IVA devono scorporare l’imposta dagli incassi, suddividendoli in base all’aliquota. Ora anche il Registratore Telematico dovrà essere adeguato alle nuove regole.</p>
<p>Per coloro che operano la ventilazione IVA sui corrispettivi resta inteso che, in sede di liquidazione IVA periodica, una corrispondente quota dei corrispettivi sarà in esenzione IVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
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