Credito d’imposta sanificazione: importo spettante
. L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 11 settembre 2020 ha comunicato la percentuale di fruizione del credito di imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, come da art. 125 del D.L. 34/2020.
Tale percentuale si applica al credito teorico che è stato oggetto di comunicazione presentata all ‘Ente entro lo scorso 7 settembre 2020.
La percentuale di fruizione del credito è pari al 15,6423% calcolata in base al rapporto tra il limite massimo di spesa pari ad euro 200.000.000 e gli importi effettivamente richiesti dagli utenti, ovvero pari ad euro 1.278.578.142.
Credito spettante
Il credito spettante a ciascun beneficiario è pari all’importo del credito teorico, risultante da ultima comunicazione presentata, moltiplicato per 15,6423% ed entro il limite di euro 60.000.
L’importo del credito è consultabile nell’area riservata di Agenzia delle Entrate in cassetto fiscale.
Utilizzo del credito
Il credito può essere utilizzato come di seguito descritto:
- detrazione in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa
- utilizzo diretto in compensazione tramite delega 24 utilizzando i canali telematici
- cessione, anche parziale, del credito a terzi soggetti, anche Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibilità di cedere ulteriormente il credito
Il credito ed il relativo utilizzo va indicato in dichiarazione dei crediti valorizzando il quadro RU specificandone la quota utilizzata in detrazione in dichiarazione, la quota compensata in F24 e l’eventuale quota ceduta a terzi.
Il credito residuo, nel caso di utilizzo diretto del contribuente, potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non potrà esser richiesto a rimborso.
A decorrere dal 14 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il credito può essere ceduto, previa comunicazione dell’opzione della cessione all’Agenzia delle Entrate.
Limiti al cessionario
Il cessionario è sottoposto ad alcuni limiti alla fruizione del credito e all’ulteriore cessione della quota di credito residuo che non ha utilizzato nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle Entrate.
La quota non può essere:
- utilizzata negli anni successivi alla comunicazione della cessione
- chiesta a rimborso
- oggetto di ulteriore cessione negli anni successivi alla comunicazione di prima cessione