Cessione esente di mascherine ed altri DPI
di Monia Zanco
Dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le cessioni di mascherine e altri DPI (dispositivi di protezione individuale) sono esenti IVA.
Invece, a decorrere dal 1 gennaio 2021 sconteranno l’IVA ridotta al 5%.
Le consegne del mese di maggio, a mezzo di DDT, saranno documentate da fattura differita, che presenterà l’IVA fino al 18 maggio. Le consegne dal 19 maggio saranno documentate da fattura con esenzione in base all’art. 124 del Dl 34/2020.
Come e quando applicare l’esenzione?
Per applicare l’esenzione, assume particolare rilevanza individuare il momento di effettuazione, ai fini IVA, dell’operazione.
Ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione delle cessioni di beni corrisponde per i beni mobili alla consegna o spedizione. Pertanto, le consegne o spedizioni di mascherine chirurgiche effettuate fino al 18 maggio 2020 saranno operazioni imponibili con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%, mentre quelle effettuate dal 19 maggio 2020 saranno “operazioni esenti IVA ex art. 124, DL n. 34/2020″.
Qualora siano stati versati acconti o vi siano fatture anticipate il momento impositivo ai fini IVA o ai fini dell’esenzione è il momento del pagamento.
Se le cessioni di mascherine e altri DPI determinano operazioni esenti di importo superiore a € 77,47 va assolta l’imposta di bollo nella misura pari a € 2.
Cessioni intracomunitarie ed extracomunitarie
Nel caso in cui le mascherine e i DPI fossero acquistati in paesi UE e l’acquisto avvenisse dopo il 19 maggio il soggetto passivo IVA italiano applica il reverse charge in esenzione IVA.
Le importazioni da paesi extraue sono esenti da IVA.
Operazioni non soggette
Si precisa che le cessioni non scontano l’imposta sul valore aggiunto, e l’art. 10 del DPR 633/72 non ha subito modifiche. Pertanto il fornitore dovra’ indicare in fattura elettronica la seguente descrizione “operazione non soggetta ex art. 124 D.L. n.34/2020” ed inserire il codice natura N2.
Tipologia di cessioni
Le cessioni di:
- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- Monitor multiparametrico anche da trasporto
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- Tubi endotracheali
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- Maschere per la ventilazione non invasiva
- Sistemi di aspirazione
- Umidificatori
- Laringoscopi
- Strumentazione per accesso vascolare
- Aspiratore elettrico
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva
- Ecotomografo portatile
- Elettrocardiografo
- Tomografo computerizzato
- Mascherine chirurgiche e Mascherine Ffp2 e Ffp3
- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- Termometri
- Detergenti disinfettanti per mani
- Dispenser a muro per disinfettanti
- Soluzione idroalcolica in litri
- Perossido al 3% in litri
- Carrelli per emergenza
- Estrattori RNA
- Strumentazione per diagnostica per COVID19
- Tamponi per analisi cliniche
- Provette sterili
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo
effettuate fino al 31 dicembre 2020 sono esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti ai sensi dell’art. 19, DPR n. 633/72.
Le cessioni di mascherine, diverse da quelle citate sopra, sono assoggettate ad IVA ordinaria del 22%. Inoltre le cessioni dei dispenser a piantana, eventualmente con erogazione a pedale, non sono agevolati.
Corrispettivi
I commercianti al minuto e soggetti assimilati certificano i corrispettivi con documento commerciale e al fine di determinare l’IVA devono scorporare l’imposta dagli incassi, suddividendoli in base all’aliquota. Ora anche il Registratore Telematico dovrà essere adeguato alle nuove regole.
Per coloro che operano la ventilazione IVA sui corrispettivi resta inteso che, in sede di liquidazione IVA periodica, una corrispondente quota dei corrispettivi sarà in esenzione IVA.