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	<title>cessione credito Archivi - Mediastudio</title>
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	<description>consulenza aziende, liberi professionisti e privati</description>
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	<title>cessione credito Archivi - Mediastudio</title>
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	<item>
		<title>Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-sanificazione-covid19-e-adeguamento-ambienti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco &#160; Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta: &#160; per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19; &#160; per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-sanificazione-covid19-e-adeguamento-ambienti-di-lavoro/">Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per gli <strong>interventi e gli investimenti</strong> necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per la <strong>sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati</strong>, nonchè per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p>I due crediti di imposta sopra descritti si accomunano per un unico modello di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, ma i termini, ovvero le scadenze, le regole e le modalità di beneficio sono fra loro distinte e differenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ai protocolli Covid19 (art. 120)</h1>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>L’art. 120 del Decreto Rilancio detta precise istruzioni per l’attribuzione del credito:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; agli esercenti attività di impresa, arte o professione <strong>in luoghi aperti al pubblico </strong><strong>(</strong>es. alberghi, villaggi turistici, ristoranti, bed and breakfast, residence, affittacamere, gelaterie e pasticcerie, mense, bar, teatri, musei, etc);</p>
<p>&#8211; alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti</p>
<p>-religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dai codici attività Ateco.</p>
<p>Il <strong>credito di imposta è riconosciuto nella misura pari al 60%</strong> delle spese sostenute nel corso del 2020, per un massimo di <strong>spese ammissibile pari ad 80.000 euro</strong>, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>
<p>Il credito è a sostegno degli esercenti per i costi sostenuti relativi alla riapertura in sicurezza delle Attività.</p>
<p>Tra i tipici <strong>costi ammessi</strong> vi sono:</p>
<ul>
<li>gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,</li>
<li>per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,</li>
<li>per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa esempio software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione, investimenti per l’attività lavorativa in smart working e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, esempio termoscanner.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Scadenza termini</strong></h2>
<p>Le istanze dovranno essere presentate, tramite modello telematico, <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021</strong>.</p>
<p>Nel modello di comunicazione dovrà essere indicato il codice attività svolta, l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore ad euro 80 mila.</p>
<p>Quest’ultimo è il limite di spesa previsto, nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere l’importo di 48.000 euro.</p>
<p>Sono <strong>escluse</strong> le imprese in difficoltà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Metodologia di calcolo</strong></h2>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, e per le imprese individuali e le società di persone in regime in di contabilità semplificata alle spese sostenute e da sostenere entro fine 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in regime di contabilità ordinaria alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA  a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito </strong></h2>
<p>Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24. Per aver accesso alla compensazione si deve dimostrare di aver sostenuto la spesa, ed in ogni caso è utilizzabile  <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021</strong>.</p>
<p>Il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici di Agenzia Entrate a mezzo di un intermediario fiscale.</p>
<p>Il credito e gli utilizzi saranno valorizzati nella dichiarazione dei redditi 2021 di competenza dell’anno di imposta 2020, compilando apposita sezione nel quadro RU.</p>
<p>E’ cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese e nel limite sopra indicato. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari ad euro 250mila, né il limite massimo di crediti compensabili pari a 1milione.</p>
<p>È possibile optare per la cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito entro il 31.12.2021.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate può procedere ai controlli, comunicando accertamento ed irrogazioni di sanzioni per crediti non spettanti.</p>
<p>La quota di credito non utilizzata non può esser rimandata ad anni successivi ne’ richiesta a rimborso.</p>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)</h1>
<p>Ai fini del contenimento del contagio del Covid19 l’art. 125 del DL 34/2020 detta le regole per un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che abroga l’art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Beneficiari</strong></h2>
<p>I soggetti esercenti arti e professioni, i forfetari e le imprese agricole, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono godere di un <strong>credito d&#8217;imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</strong> per la <strong>sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati</strong>, nonché per <strong>l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale</strong> e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p>
<p>Le <strong>spese ammissibili</strong> al credito d’imposta sono:</p>
<ol>
<li>a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;</li>
<li>b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, per esempio mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Si consiglia di conservare le attestazioni di conformità o marcatura CE;</li>
<li>c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li>
<li>d) acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li>
<li>e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li>
</ol>
<p>La Circolare Ministeriale n. 20/2020 precisa che tra le spese di sanificazione si possono considerare anche <strong>quelle sostenute in economia dal beneficiario avvalendosi di propri lavoratori dipendenti o collaboratori</strong> nel limite dei fogli interni di lavoro e/o documentazione interna e del costo da busta paga ed in ogni caso nei limiti di costo congruo al valore di mercato per interventi similari.</p>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per le imprese individuali e le società di persone in <strong>regime di contabilità semplificata</strong> alle  spese sostenute e da sostenere entro il termine del 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in <strong>regime di contabilità ordinaria</strong> alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla <strong>spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA</strong> a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito</strong></h2>
<p>Il <strong>credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60mila</strong> per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<p>Il limite di Euro 60mila è quindi un limite riferito al credito di imposta e non alla spesa ammissibile, tuttavia è un limite solo teorico, infatti la spesa massima finanziabile a livello nazionale è pari a 200 milioni di euro.</p>
<p>Per rispettare il limite massimo il provvedimento attuativo prevede che:</p>
<p>&#8211; la domanda sia presentata telematicamente tramite modello telematico <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020,</strong></p>
<p>&#8211; sulla base delle domande presentate sarà emanato provvedimento contenente la reale percentuale del credito di imposta spettante in proporzione ai limiti di spesa complessivi. Tale domanda non è soggetta al click day.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta sarà utilizzabile secondo la percentuale effettiva che sarà comunicata tramite apposito Provvedimento di Agenzia delle Entrate da emanare entro l’ 11 settembre 2020:</p>
<p>&#8211; in <strong>compensazione F24</strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 17, D.Lgs. 241/1997 senza applicare i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all&#8217;articolo 34, L. 388/2000; il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici a mezzo di intermediario fiscale;</p>
<p>&#8211; nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa il credito e gli utilizzi saranno indicati nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020, compilando apposita sezione che sarà prevista nel quadro RU.</p>
<p>È possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto come sopra indicato, per la<strong> cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito</strong> entro il 31.12.2021. La comunicazione della cessione del credito si effettua:</p>
<ul>
<li>a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta;</li>
<li>solo a cura del soggetto cedente;</li>
<li>utilizzando esclusivamente le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<p>Il <strong>cessionario</strong> è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e può utilizzare il credito di imposta con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Credito di imposta su locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-di-imposta-su-locazioni-ad-uso-non-abitativo-e-affitto-di-azienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 17:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; Il Decreto Legge nr. 34/2020 è stato convertito in Legge nr. 77/2020. La Legge stabilisce quanto segue, inserendo un nuovo credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo, che differisce da quel bonus negozi e botteghe richiamato in art. 65 del Decreto Cura Italia. &#160; Credito di imposta ordinario  [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Legge nr. 34/2020 è stato convertito in Legge nr. 77/2020. La Legge stabilisce quanto segue, inserendo un nuovo <strong>credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo</strong>, che differisce da quel bonus negozi e botteghe richiamato in art. 65 del Decreto Cura Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Credito di imposta ordinario                               Misure del credito per ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro</strong></h2>
<p>E’ stata ampliata la platea dei fruitori del credito di imposta per <strong>canoni di locazione ad uso non abitativo e per affitto di azienda pari al 60%</strong> dell’importo mensile del canone di locazione pagato.</p>
<p>Il tax credit è riconosciuto ai <strong>soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione</strong>, inclusi i forfetari, imprenditori e imprese agricole con ricavi o compensi <strong>non superiori a euro 5 milioni</strong> nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (ovvero anno 2019).</p>
<p>Ulteriormente, tali soggetti devono dimostrare di aver subito nei mesi di <strong>marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</strong> rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</p>
<p>Nei<strong> contratti di servizi a prestazioni complesse </strong>(es. coworking registrato)<strong> o di affitto d’azienda</strong> <strong>comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo</strong> destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, <strong>il credito d’imposta spetta nella misura del 30% </strong>dei relativi canoni pagati.</p>
<p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che <strong>hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019,</strong> e per coloro che hanno sede operativa nei comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, perché già colpiti da altri eventi calamitosi, <strong>il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato, </strong>senza dimostrare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi che deve essere di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Credito di imposta ridotto                                       Misure del credito per ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro</strong></h2>
<p>Per le imprese esercenti <strong>attività di commercio al dettaglio</strong> con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d’imposta è ridotto al:</p>
<p>&#8211; <strong>20%</strong> nelle ipotesi di <strong>locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo</strong> destinati all’esercizio dell’attività;</p>
<p>&#8211; <strong>10%</strong> nei casi di <strong>contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda</strong> che abbiano ad oggetto almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività.</p>
<p>Quindi, per coloro che hanno ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il <strong>tax credit locazioni</strong> non subisce modifiche rispetto alla norma del Cura Italia ovvero “<strong>credito per negozi e botteghe”</strong>, mentre per coloro che hanno ricavi 2019 superiori a 5 milioni e che oggi sono esclusi dal bonus negozi e botteghe, viene previsto un bonus locazioni ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, fermo restando, comunque, il rispetto degli altri requisiti di accesso previsti dall’articolo 28 del Dl 34/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Assenza del requisito quantitativo</strong></h2>
<p>La non verifica del <strong> requisito quantitativo di accesso al bonus</strong> (ovvero ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020) <strong>e’ estesa alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, </strong>oltre alle <strong>strutture alberghiere</strong> con codice ATECO 55 ed alle <strong>attività agrituristiche</strong>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Modalità di utilizzo e</strong> <strong>Cessione del credito di imposta</strong></h2>
<p>Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si è sostenuta la spesa a scomputo delle imposte da versare o in compensazione F24 codice tributo “6920”.</p>
<p>In caso di locazione, il <strong>conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore</strong>, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.</p>
<p>L’eventuale differenza riscontrata tra il valore nominale del bonus ceduto ed il prezzo d’acquisto del credito e’ irrilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP.</p>
<p>In caso di cessione al locatore, il credito di imposta matura al momento della cessione senza necessità di preventivo o contestuale pagamento del canone, <strong>ma a fronte di uno sconto sul medesimo canone</strong>, previo consenso del locatore.</p>
<p>E’ prevista la cessione ad altri soggetti quali banche e altri intermediari finanziari. Ed in questo caso il cessionario può utilizzare il credito dal giorno successivo alla comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Ricordiamo inoltre che per la cessione del credito è stato approvato dall’Agenzia delle entrate, con <a href="https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Provvedimento-del-01072020-250739.pdf?_ga=2.127555469.1695633879.1593893878-1148073597.1485971959"><strong>Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739</strong></a>, il modello telematico e che il primo invio poteva essere effettuato a partire dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Enti non commerciali</strong></h2>
<p>In sede di conversione in Legge del Decreto è stato disposto che il credito di imposta spetta anche agli Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore egli Enti religiosi civilmente riconosciuti, rispetto al canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo <strong>destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Soggetti esclusi</strong></h2>
<p>Il credito non spetta alle attività occasionali, ovvero attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente che determinano redditi diversi ai sensi art. 67 c.1 lettera i) e l) del TUIR.</p>
<p>Il presente credito <strong>non è cumulabile</strong>, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito previsto dell’art 65 del Decreto Cura Italia convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, <strong>ovvero il credito per negozi e botteghe </strong>(mese di marzo 2020, categoria C1, escluso affitto di azienda).</p>
<p>Coloro che si trovano nella condizione di applicare entrambi i crediti di imposta per il mese di marzo possono scegliere quello più conveniente, opzione esclusa per i mesi di aprile e maggio dove risulta applicabile solo quanto previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Tipologia di immobili</strong></h2>
<p>Per <strong>immobile ad uso non abitativo</strong> si intende qualsiasi immobile, indipendentemente dalla categoria catastale, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico ed istituzionale per gli Enti non commerciali.</p>
<p>Per gli <strong>immobili ad uso promiscuo</strong> si determina il credito di imposta sul 50% del canone di locazione versato, purchè il contribuente nello stesso comune non disponga di ulteriore immobile destinato allo svolgimento della sua attività. Al verificarsi di tale ipotesi il contribuente potrà godere solo del credito di imposta sul canone di locazione dell’immobile dove svolge attività in via esclusiva.</p>
<p>Per il <strong>contratto di affitto dei terreni</strong> la locazione solitamente è annua e andrà divisa in dodicesimi tenendo conto del pagamento di competenza dei mesi per cui è previsto il credito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Contattaci</strong> per maggiori informazioni e/o per l’invio della <strong>Comunicazione telematica</strong> all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-di-imposta-su-locazioni-ad-uso-non-abitativo-e-affitto-di-azienda/">Credito di imposta su locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superbonus: detrazione al 110%</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/superbonus-detrazione-al-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[privati]]></category>
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		<guid isPermaLink="false">https://www.studiomediastudio.it/?p=1129</guid>

					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; Il DL Rilancio ha introdotto una detrazione Irpef (ed Ires per condòmini) potenziata al 110% per spese documentate di lavori in ambito di interventi per il risparmio energetico “qualificato”, definito ECOBONUS. Per beneficiare della detrazione le spese ammissibili dovranno essere sostenute nell’arco temporale tra il 1 luglio 2020 ed il 31 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/superbonus-detrazione-al-110/">Superbonus: detrazione al 110%</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <em>DL Rilancio</em> ha introdotto una <strong>detrazione Irpef </strong>(ed Ires per condòmini) potenziata <strong>al 110%</strong> per spese documentate di lavori in ambito di interventi per il <strong>risparmio energetico “qualificato</strong>”, definito<strong> ECOBONUS</strong>.</p>
<p>Per beneficiare della detrazione le spese ammissibili dovranno essere sostenute nell’arco temporale tra il <strong>1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021,</strong> con possibilità di successiva proroga.</p>
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<h2>Climatizzazione ed isolamento termico</h2>
<p>Affinchè si possa beneficiare della nuova e maggiore detrazione fiscale al 110% devono obbligatoriamente essere effettuati uno dei seguenti interventi cardine.</p>
<p>I tre nuovi <strong>interventi “trainanti”</strong> sono:</p>
<ul>
<li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale esistenti</strong> in <strong>edifici unifamiliari</strong> o nelle <strong>parti comuni degli edifici condominiali e non. </strong>La sostituzione deve effettuarsi con impianti di microgenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche <strong>abbinati</strong> all ’ <strong>installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Spesa massima ammissibile euro 30.000 </strong>per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Nel limite rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>isolamento termico,</strong> con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi, delle superfici opache verticali (<strong>coibentazione delle superfici opache</strong>, <strong>pareti isolanti o cappotti termici</strong>) e orizzontali (<strong>pavimenti e coperture</strong>), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.</li>
</ul>
<p><strong>Spesa massima ammissibile euro 60.000</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se <strong>congiuntamente ad uno dei suddetti interventi “trainanti”</strong> si sostengono <strong>spese per gli altri interventi</strong> già agevolati al 50-65-70-75-80-85% (come per esempio, interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), compresa l’installazione delle <strong>colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici</strong> già agevolata al 50%, a tutti questi interventi <strong>si applica l’agevolazione al 110%</strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile per le colonnine elettriche euro 3.000.</strong></p>
<p>Si attendono chiarimenti che definiscano se tutti gli interventi debbano essere tutti contemplati nella stessa autorizzazione di lavori o se può esser presentata una variante in corso d’opera di lavori già in cantiere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sismabonus</h2>
<p>Mentre per gli<strong> interventi antisismici “speciali”, </strong>di cui all’art. 16 DL 63/2013<strong>, </strong>ora agevolati al 50-70-75-80-85%, tali percentuali sono elevate al <strong>110% senza l’obbligo di aver sostenuto congiuntamente uno degli interventi trainanti.  </strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile euro 96.000</strong></p>
<p>Gli interventi antisismici su parti comuni devono essere effettuati <strong>congiuntamente alla riqualificazione energetica </strong>se si intende beneficiare del maxibonus del 110%.</p>
<p>E’ ammessa la detrazione anche su spesa sostenuta su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Solare fotovoltaico</h2>
<p>Gli interventi che riguardano<strong> solare fotovoltaico </strong>(impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) beneficiano del<strong> superbonus al 110% a patto che detti lavori siano eseguiti congiuntamente ad uno dei suddetti lavori (risparmio energetico qualificato o sismabonus).</strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile euro 48.000</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono rispettare alcuni requisiti, quali:</p>
<p>&#8211; <strong>l’asseverazione di un tecnico</strong></p>
<p>&#8211; l’uso di <strong>materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali</strong></p>
<p>&#8211; il <strong>miglioramento di due classi energetiche</strong>, <strong>o di una sola classe</strong> quando è impossibile progredire di due.</p>
<p>-gli interventi devono essere corredati di progetto, di relazione di conformità ai sensi Legge 10/91 prima dell’inizio dei lavori</p>
<p>&#8211; l’attestato di qualificazione energetica (AQE)</p>
<p>&#8211; l’attestato di prestazione energetica (APE)</p>
<h2></h2>
<h2>Soggetti interessati</h2>
<p><strong><em>Condomini</em></strong></p>
<p>Beneficiano della maxidetrazione solo le <strong>spese sostenute per le parti comuni</strong>, che vanno ripartite fra i condòmini, in base ai millesimi posseduti, siano essi persone fisiche, professionisti ed imprese, anche società di persone e di capitali.</p>
<p><strong>L’uso dei locali</strong> sui quali spetta la detrazione può essere destinato ad abitazione, ufficio o negozio.</p>
<p>Si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di estendere tale agevolazione alle spese sostenute per singole unità immobiliari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Persone fisiche</em></strong></p>
<p>Soggetti persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa e <strong>la spesa va sostenuta su edifici adibiti ad abitazione principale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>IACP e Cooperative</em></strong></p>
<p>Istituti autonomi case popolari e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa</p>
<p><strong>I professionisti e le imprese sono esclusi da qualsiasi detrazione del 110% a patto che non risultino condòmini</strong>.</p>
<h2></h2>
<h2>Bonus facciate</h2>
<p>I lavori per abbellire le facciate esterne degli edifici possono beneficiare della <strong>detrazione al 110%,</strong> anziché al 90%.</p>
<p>L’aumento dell’aliquota di <strong>detrazione spetta quando i lavori vengono svolti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”</strong> sopra esposti.</p>
<p>Lavori interessati:</p>
<ul>
<li>pulitura, tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata dell’edificio</li>
<li>gli interventi sui balconi, ornamenti o fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura</li>
<li>gli interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio</li>
<li>i lavori su grondaie, cornicioni, ai pluviali, ai parapetti che insistono sulla facciata esterna degli edifici</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2>Cessione del credito o sconto in fattura</h2>
<p>Per incentivare l’edilizia e combattere quindi la crisi creatasi a seguito del Covid19, il Decreto Rilancio ha introdotto la <strong>cessione del credito </strong> e lo <strong>sconto in fattura</strong> con la possibilità di cedere successivamente il credito al fornitore e/o ad altri soggetti, compresi banche o altri intermediari finanziari.</p>
<p>I <strong>contribuenti che sostengono spese</strong> per:</p>
<ul>
<li>recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali e singole unità immobiliari in precedenza agevolate al 50% )</li>
<li>efficienza energetica</li>
<li>adozione di misure antisismiche</li>
<li>recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate_pulitura e tinteggiatura prevista dalla Legge di Stabilità 2020 al 90%)</li>
<li>interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici</li>
<li>installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, normalmente agevolate al 50% ed ora con possibilità del 110%</li>
</ul>
<p><strong>possono optare</strong>, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi per:</p>
<ul>
<li>la <strong>trasformazione</strong> del corrispondente importo in credito con la <strong>possibilità di cederlo</strong> ad altri soggetti (fornitori inerenti agli interventi eseguiti, istituti di credito e altri intermediari finanziari)</li>
<li><strong>sconto in fattura</strong>, pari al massimo della spesa fatturata, che verrà anticipato dal fornitore che effettua i lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con possibilità di cederlo ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari) creandosi liquidità di cassa.</li>
</ul>
<p><strong>Con lo sconto in fattura</strong> il credito con il Fisco viene girato dal contribuente direttamente all’impresa che realizza i lavori, che poi lo usa per pagare il Fisco o può a sua volta girarlo a terzi.</p>
<p>Il fornitore, qualora scelga di recuperare l’importo scontato sotto forma di <strong>credito di imposta</strong>, potrà utilizzarlo in <strong>cinque quote costanti annue</strong>.</p>
<p>Per i <strong>soggetti non titolari di partita IVA</strong> si farà riferimento al <strong>criterio di cassa</strong>, quindi la detrazione spetta nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021).</p>
<p>Mentre <strong>per i titolari di partita IVA</strong> si farà riferimento al <strong>criterio di competenza</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Visto di conformità e asseverazione</h2>
<p>Sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura della detrazione spettante, <strong>il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il rispetto dei requisiti</strong> che danno diritto alla detrazione di imposta.</p>
<p>E’ obbligatoria <strong>l’asseverazione da parte di tecnici abilitati</strong> <strong>da trasmettere</strong> <strong>telematicamente ad ENEA</strong>, su specifiche tecniche che emanerà il MISE.</p>
<p>Le infedeli asseverazioni avranno ripercussioni sia sui <strong>tecnici abilitati</strong> sotto il profilo sanzionatorio (sanzioni da 2000 a 15000 euro) e penale (possibile denuncia) sia sul <strong>contribuente,</strong> al quale determinerà la perdita del beneficio fiscale.</p>
<p>I professionisti e tecnici abilitati che rilasceranno le asseverazioni <strong>sono obbligati a stipulare un’assicurazione ai fini civilistici</strong> con una copertura minima di 500mila euro o integrarla fino a pari valore, qualora esistente.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
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