Superbonus: detrazione al 110%
di Monia Zanco
Il DL Rilancio ha introdotto una detrazione Irpef (ed Ires per condòmini) potenziata al 110% per spese documentate di lavori in ambito di interventi per il risparmio energetico “qualificato”, definito ECOBONUS.
Per beneficiare della detrazione le spese ammissibili dovranno essere sostenute nell’arco temporale tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, con possibilità di successiva proroga.
Climatizzazione ed isolamento termico
Affinchè si possa beneficiare della nuova e maggiore detrazione fiscale al 110% devono obbligatoriamente essere effettuati uno dei seguenti interventi cardine.
I tre nuovi interventi “trainanti” sono:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici condominiali e non. La sostituzione deve effettuarsi con impianti di microgenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all ’ installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Spesa massima ammissibile euro 30.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Nel limite rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito
- isolamento termico, con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi, delle superfici opache verticali (coibentazione delle superfici opache, pareti isolanti o cappotti termici) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.
Spesa massima ammissibile euro 60.000
Se congiuntamente ad uno dei suddetti interventi “trainanti” si sostengono spese per gli altri interventi già agevolati al 50-65-70-75-80-85% (come per esempio, interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), compresa l’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici già agevolata al 50%, a tutti questi interventi si applica l’agevolazione al 110%
Spesa ammissibile per le colonnine elettriche euro 3.000.
Si attendono chiarimenti che definiscano se tutti gli interventi debbano essere tutti contemplati nella stessa autorizzazione di lavori o se può esser presentata una variante in corso d’opera di lavori già in cantiere.
Sismabonus
Mentre per gli interventi antisismici “speciali”, di cui all’art. 16 DL 63/2013, ora agevolati al 50-70-75-80-85%, tali percentuali sono elevate al 110% senza l’obbligo di aver sostenuto congiuntamente uno degli interventi trainanti.
Spesa ammissibile euro 96.000
Gli interventi antisismici su parti comuni devono essere effettuati congiuntamente alla riqualificazione energetica se si intende beneficiare del maxibonus del 110%.
E’ ammessa la detrazione anche su spesa sostenuta su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
Solare fotovoltaico
Gli interventi che riguardano solare fotovoltaico (impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) beneficiano del superbonus al 110% a patto che detti lavori siano eseguiti congiuntamente ad uno dei suddetti lavori (risparmio energetico qualificato o sismabonus).
Spesa ammissibile euro 48.000
Requisiti
Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono rispettare alcuni requisiti, quali:
– l’asseverazione di un tecnico
– l’uso di materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali
– il miglioramento di due classi energetiche, o di una sola classe quando è impossibile progredire di due.
-gli interventi devono essere corredati di progetto, di relazione di conformità ai sensi Legge 10/91 prima dell’inizio dei lavori
– l’attestato di qualificazione energetica (AQE)
– l’attestato di prestazione energetica (APE)
Soggetti interessati
Condomini
Beneficiano della maxidetrazione solo le spese sostenute per le parti comuni, che vanno ripartite fra i condòmini, in base ai millesimi posseduti, siano essi persone fisiche, professionisti ed imprese, anche società di persone e di capitali.
L’uso dei locali sui quali spetta la detrazione può essere destinato ad abitazione, ufficio o negozio.
Si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di estendere tale agevolazione alle spese sostenute per singole unità immobiliari.
Persone fisiche
Soggetti persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa e la spesa va sostenuta su edifici adibiti ad abitazione principale.
IACP e Cooperative
Istituti autonomi case popolari e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
I professionisti e le imprese sono esclusi da qualsiasi detrazione del 110% a patto che non risultino condòmini.
Bonus facciate
I lavori per abbellire le facciate esterne degli edifici possono beneficiare della detrazione al 110%, anziché al 90%.
L’aumento dell’aliquota di detrazione spetta quando i lavori vengono svolti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” sopra esposti.
Lavori interessati:
- pulitura, tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata dell’edificio
- gli interventi sui balconi, ornamenti o fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura
- gli interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- i lavori su grondaie, cornicioni, ai pluviali, ai parapetti che insistono sulla facciata esterna degli edifici
Cessione del credito o sconto in fattura
Per incentivare l’edilizia e combattere quindi la crisi creatasi a seguito del Covid19, il Decreto Rilancio ha introdotto la cessione del credito e lo sconto in fattura con la possibilità di cedere successivamente il credito al fornitore e/o ad altri soggetti, compresi banche o altri intermediari finanziari.
I contribuenti che sostengono spese per:
- recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali e singole unità immobiliari in precedenza agevolate al 50% )
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate_pulitura e tinteggiatura prevista dalla Legge di Stabilità 2020 al 90%)
- interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, normalmente agevolate al 50% ed ora con possibilità del 110%
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi per:
- la trasformazione del corrispondente importo in credito con la possibilità di cederlo ad altri soggetti (fornitori inerenti agli interventi eseguiti, istituti di credito e altri intermediari finanziari)
- sconto in fattura, pari al massimo della spesa fatturata, che verrà anticipato dal fornitore che effettua i lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con possibilità di cederlo ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari) creandosi liquidità di cassa.
Con lo sconto in fattura il credito con il Fisco viene girato dal contribuente direttamente all’impresa che realizza i lavori, che poi lo usa per pagare il Fisco o può a sua volta girarlo a terzi.
Il fornitore, qualora scelga di recuperare l’importo scontato sotto forma di credito di imposta, potrà utilizzarlo in cinque quote costanti annue.
Per i soggetti non titolari di partita IVA si farà riferimento al criterio di cassa, quindi la detrazione spetta nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021).
Mentre per i titolari di partita IVA si farà riferimento al criterio di competenza.
Visto di conformità e asseverazione
Sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura della detrazione spettante, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il rispetto dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta.
E’ obbligatoria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati da trasmettere telematicamente ad ENEA, su specifiche tecniche che emanerà il MISE.
Le infedeli asseverazioni avranno ripercussioni sia sui tecnici abilitati sotto il profilo sanzionatorio (sanzioni da 2000 a 15000 euro) e penale (possibile denuncia) sia sul contribuente, al quale determinerà la perdita del beneficio fiscale.
I professionisti e tecnici abilitati che rilasceranno le asseverazioni sono obbligati a stipulare un’assicurazione ai fini civilistici con una copertura minima di 500mila euro o integrarla fino a pari valore, qualora esistente.