Credito di imposta su locazioni ad uso non abitativo e affitto di azienda
di Monia Zanco
Il Decreto Legge nr. 34/2020 è stato convertito in Legge nr. 77/2020. La Legge stabilisce quanto segue, inserendo un nuovo credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo, che differisce da quel bonus negozi e botteghe richiamato in art. 65 del Decreto Cura Italia.
Credito di imposta ordinario Misure del credito per ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro
E’ stata ampliata la platea dei fruitori del credito di imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo e per affitto di azienda pari al 60% dell’importo mensile del canone di locazione pagato.
Il tax credit è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, inclusi i forfetari, imprenditori e imprese agricole con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (ovvero anno 2019).
Ulteriormente, tali soggetti devono dimostrare di aver subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nei contratti di servizi a prestazioni complesse (es. coworking registrato) o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni pagati.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, e per coloro che hanno sede operativa nei comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, perché già colpiti da altri eventi calamitosi, il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato, senza dimostrare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi che deve essere di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile e/o maggio 2020 rispetto agli stessi periodi del 2019.
Credito di imposta ridotto Misure del credito per ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro
Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, il credito d’imposta è ridotto al:
– 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all’esercizio dell’attività;
– 10% nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile a uso non abitativo destinato all’esercizio dell’attività.
Quindi, per coloro che hanno ricavi fino a 5 milioni di euro nel 2019, il tax credit locazioni non subisce modifiche rispetto alla norma del Cura Italia ovvero “credito per negozi e botteghe”, mentre per coloro che hanno ricavi 2019 superiori a 5 milioni e che oggi sono esclusi dal bonus negozi e botteghe, viene previsto un bonus locazioni ridotto a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, fermo restando, comunque, il rispetto degli altri requisiti di accesso previsti dall’articolo 28 del Dl 34/2020.
Assenza del requisito quantitativo
La non verifica del requisito quantitativo di accesso al bonus (ovvero ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020) e’ estesa alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, oltre alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 ed alle attività agrituristiche).
Modalità di utilizzo e Cessione del credito di imposta
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si è sostenuta la spesa a scomputo delle imposte da versare o in compensazione F24 codice tributo “6920”.
In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
L’eventuale differenza riscontrata tra il valore nominale del bonus ceduto ed il prezzo d’acquisto del credito e’ irrilevante ai fini delle imposte dirette ed IRAP.
In caso di cessione al locatore, il credito di imposta matura al momento della cessione senza necessità di preventivo o contestuale pagamento del canone, ma a fronte di uno sconto sul medesimo canone, previo consenso del locatore.
E’ prevista la cessione ad altri soggetti quali banche e altri intermediari finanziari. Ed in questo caso il cessionario può utilizzare il credito dal giorno successivo alla comunicazione della cessione all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo inoltre che per la cessione del credito è stato approvato dall’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739, il modello telematico e che il primo invio poteva essere effettuato a partire dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Enti non commerciali
In sede di conversione in Legge del Decreto è stato disposto che il credito di imposta spetta anche agli Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore egli Enti religiosi civilmente riconosciuti, rispetto al canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Soggetti esclusi
Il credito non spetta alle attività occasionali, ovvero attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente che determinano redditi diversi ai sensi art. 67 c.1 lettera i) e l) del TUIR.
Il presente credito non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito previsto dell’art 65 del Decreto Cura Italia convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ovvero il credito per negozi e botteghe (mese di marzo 2020, categoria C1, escluso affitto di azienda).
Coloro che si trovano nella condizione di applicare entrambi i crediti di imposta per il mese di marzo possono scegliere quello più conveniente, opzione esclusa per i mesi di aprile e maggio dove risulta applicabile solo quanto previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio.
Tipologia di immobili
Per immobile ad uso non abitativo si intende qualsiasi immobile, indipendentemente dalla categoria catastale, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico ed istituzionale per gli Enti non commerciali.
Per gli immobili ad uso promiscuo si determina il credito di imposta sul 50% del canone di locazione versato, purchè il contribuente nello stesso comune non disponga di ulteriore immobile destinato allo svolgimento della sua attività. Al verificarsi di tale ipotesi il contribuente potrà godere solo del credito di imposta sul canone di locazione dell’immobile dove svolge attività in via esclusiva.
Per il contratto di affitto dei terreni la locazione solitamente è annua e andrà divisa in dodicesimi tenendo conto del pagamento di competenza dei mesi per cui è previsto il credito.
Contattaci per maggiori informazioni e/o per l’invio della Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.