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	<title>Modello Redditi Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>Modello Redditi Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio?</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 07:01:14 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2>Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio?</h2>
<p>Mancano pochi giorni per la <strong>consegna della CU (Certificazione Unica) ai lavoratori</strong> per i redditi erogati nel corso del 2020. Infatti, è stata posticipata dal 16 al 31 marzo la scadenza per consegnare a lavoratori e pensionati la Certificazione Unica.</p>
<p>Nel 2020 molti sono i lavoratori che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza sanitaria Covid ed hanno percepito gli<strong> ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione ordinaria o in deroga o il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)</strong>, determinando così una doppia CU e di conseguenza la presentazione del Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<h2>A quali regole devono attenersi i lavoratori</h2>
<p>Non tutti i lavoratori in cassa integrazione avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021. Infatti, solo coloro che <strong>hanno beneficiato del pagamento della cassa integrazione sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali</strong> sono obbligati a presentare il Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<p>Solo in questo caso il lavoratore si troverà con due CU, una rilasciata dal datore di lavoro ed una dall’Inps ed entrambe dovranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Solitamente chi ha avuto più datori nel corso dell’anno,  a seguito del cambio di lavoro, oppure si ha un periodo di lavoro ed uno di indennità di disoccupazione erogata dall’Inps, o ancora chi è andato in pensione, si vede costretto a presentare la dichiarazione dei redditi.  Questa regola trova applicazione in casi specifici anche per coloro che hanno percepito importi a titolo di cassa integrazione o FIS (Fondo Integrazione Salariale) e pagamento da parte dell’INPS.</p>
<p>Oltre al modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, l’<strong>Inps rilascerà una certificazione unica che dovrà essere scaricata online</strong> sul portale dell’istituto e che sarà necessaria per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione</p>
<p>Tali dati saranno valorizzati anche all’interno del Modello 730 precompilato da Agenzia delle Entrate.</p>
<h2>Quale rischio si corre con la doppia CU</h2>
<p>Probabilmente una possibile conseguenza per il lavoratore che riceve due certificazioni uniche da parte di due datori di lavoro o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover <strong>conguagliare a debito l’Irpef</strong> in sede di compilazione del Modello 730.</p>
<p>Questo si verifica perché ogni datore di lavoro o sostituto d’imposta applica le aliquote Irpef sulle somme che ha erogato e solo elaborando la dichiarazione dei redditi verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute all’erario sulla base del totale delle somme percepite nel corso del precedente anno oppure nel caso più fortuito si determina il <strong>credito spettante al lavoratore</strong>.</p>
<p>Ricordiamo che il Decreto Rilancio ha introdotto un <strong>meccanismo di salvaguardia</strong> circa il bonus Irpef erogato ai lavoratori percettori della cassa integrazione dovuta alla pandemia Covid. Detti lavoratori, anche se incapienti Irpef a seguito del minor reddito prodotto a causa della crisi creata dal Covid, <strong>conservano il diritto a beneficiare</strong> sia del bonus Renzi di 80 euro che del nuovo bonus fino a 100 euro introdotto a decorrere dal 1 luglio 2020.</p>
<p>Si precisa che il meccanismo di salvaguardia è relativo esclusivamente al bonus Irpef erogato in busta paga, in caso di incapienza.</p>
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		<title>Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:19:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020 Le detrazioni per spese sanitarie sono la tipologia più richiesta di detrazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Redditi. Le spese che si possono detrarre sono quelle elencate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><em>di Monia Zanco</em></h6>
<h2></h2>
<h2><strong>Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020</strong></h2>
<p>Le <strong>detrazioni per spese sanitarie</strong> sono la tipologia più richiesta di detrazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<p>Le spese che si possono detrarre sono quelle elencate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tuttavia, la legge n. 124/2019, dal 1 gennaio 2020, ha introdotto l’<strong>obbligo di effettuare i pagamenti</strong> degli oneri e spese sanitarie tramite <strong>strumenti tracciabili</strong>, quali bancomat, carte di credito, assegno o bonifico, allo scopo di poter beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell’anno di imposta e per l’importo che eccede la franchigia di euro 129,11.</p>
<h2><strong>Quali spese sanitarie si pagano con strumenti tracciabili e quali in contanti?</strong></h2>
<p>Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono le carte di debito e carte di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari e circolari, bollettini postali e MAV ed altri sistemi esempio i pagamenti telematici.</p>
<p>Per combattere l’evasione fiscale la Legge 124/2019 richiama i <strong>pagamenti diversi dall’uso del contante.</strong></p>
<p>Le prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso <strong>studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale</strong>, <strong>dovranno essere pagate solo tramite bancomat, carte o bonifici ed altri strumenti tracciabili</strong> per poter beneficiare della detraibilità del 19%.</p>
<p>Vale a dirsi lo stesso per le prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.</p>
<p>Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche e da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale <strong>dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.</strong></p>
<p><strong>Fanno eccezione</strong> le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate col Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere <strong>effettuate in contanti.</strong></p>
<p>Quindi, <strong>il pagamento in contanti è ancora consentito</strong>, ai fini della detrazione fiscale, per:</p>
<p>-l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;</p>
<p>-visite mediche presso strutture pubbliche o presso studi o strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale anche quelle realizzate Intramoenia.</p>
<p>La <strong>documentazione da esibire per beneficiare della detrazione</strong> è costituita dal documento che attesta la prestazione o l’acquisto effettuato (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante) e in aggiunta dalla prova cartacea della transazione/pagamento tramite sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).</p>
<p>In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/privati/oneri-e-spese-sanitarie-detraibili-in-dichiarazione-dei-redditi-anno-2020/">Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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