Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020
di Monia Zanco
Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020
Le detrazioni per spese sanitarie sono la tipologia più richiesta di detrazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Redditi.
Le spese che si possono detrarre sono quelle elencate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tuttavia, la legge n. 124/2019, dal 1 gennaio 2020, ha introdotto l’obbligo di effettuare i pagamenti degli oneri e spese sanitarie tramite strumenti tracciabili, quali bancomat, carte di credito, assegno o bonifico, allo scopo di poter beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell’anno di imposta e per l’importo che eccede la franchigia di euro 129,11.
Quali spese sanitarie si pagano con strumenti tracciabili e quali in contanti?
Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono le carte di debito e carte di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari e circolari, bollettini postali e MAV ed altri sistemi esempio i pagamenti telematici.
Per combattere l’evasione fiscale la Legge 124/2019 richiama i pagamenti diversi dall’uso del contante.
Le prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale, dovranno essere pagate solo tramite bancomat, carte o bonifici ed altri strumenti tracciabili per poter beneficiare della detraibilità del 19%.
Vale a dirsi lo stesso per le prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche e da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.
Fanno eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate col Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere effettuate in contanti.
Quindi, il pagamento in contanti è ancora consentito, ai fini della detrazione fiscale, per:
-l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;
-visite mediche presso strutture pubbliche o presso studi o strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale anche quelle realizzate Intramoenia.
La documentazione da esibire per beneficiare della detrazione è costituita dal documento che attesta la prestazione o l’acquisto effettuato (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante) e in aggiunta dalla prova cartacea della transazione/pagamento tramite sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).
In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.