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	<title>fatturato Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>fatturato Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:26:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovi contributi a fondo perduto &#160; Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. 1) Contributo automatico: requisiti (Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4) &#160; Questa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Nuovi contributi a fondo perduto</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid.</p>
<h3>1) Contributo automatico: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa tipologia di contributo è prevista ed erogata dall’ Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che:</p>
<ul>
<li>hanno la <strong>partita IVA attiva </strong><strong>al </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</li>
<li><strong>hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong> previsto dall’articolo articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021</li>
<li><strong>non abbiano già restituito</strong> il precedente contributo o che non risulti indebitamente percepito.</li>
</ul>
<p>Il contributo è stabilito <strong>in misura corrispondente</strong> <strong>al contributo a fondo perduto già usufruito</strong> e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per quest’ultimo, ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>Si tratta di un contributo automatico senza necessità di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.1) Contributo alternativo: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 5-15)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che:</p>
<p>1) sono <strong>titolari di una </strong><strong>partita IVA attiva </strong><strong>alla data del </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</p>
<p>2) hanno <strong>ricavi o compensi non superiori a </strong><strong>10 milioni di euro </strong><strong>nel </strong><strong>periodo d’imposta 2019</strong>, per i soggetti “con periodo solare”;</p>
<p>3) hanno avuto una <strong>riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi</strong> nel periodo 1° aprile 2020 &#8211; 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 &#8211; 31 marzo 2020.</p>
<p>Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p>Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>a) per i <strong>soggetti che hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 400.000 euro;</li>
<li>40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 1 milione di euro;</li>
<li>30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>b) per i <strong>soggetti che </strong><strong>non </strong><strong>hanno beneficiato del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 000 euro;</li>
<li>70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 400.000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 1 milione di euro;</li>
<li>40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>L’importo del contributo alternativo, per tutti i soggetti, non può essere superiore a 150.000 euro.</p>
<p>Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.</p>
<p>Potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta.</p>
<p>Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Ente con l’indicazione dei requisiti richiesti.</p>
<p>I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, possono presentare istanza esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p>
<p>Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico”, vedasi il precedente punto 1 (contributo automatico), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo”, <strong>qualora quest’ultimo dovesse risultare di maggior valore e quindi più favorevole.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.2) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio (perequativo)</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 16-27)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello stato.</p>
<p>L’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Il contributo perequativo:</p>
<p>1) può essere richiesto dai soggetti con <strong>ricavi o compensi 2019 </strong><strong>fino a </strong><strong>10 milioni di euro</strong>;</p>
<p>2) a condizione che vi sia stata una <strong>riduzione, ovvero un peggioramento, del </strong><strong>risultato economico dell’esercizio</strong> relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il contributo <strong>non spetta</strong>:</p>
<ul>
<li>ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26.05.2021;</li>
<li>agli enti pubblici e alle società di partecipazioni (art. 162 bis del TUIR)</li>
</ul>
<p>L’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre 2021.</p>
<p>Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.3) Contributo per le attività chiuse nel 2021</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 maggio 2021, a seguito delle misure restrittive della pandemia, <strong>sono state chiuse per un periodo complessivo di </strong><strong>almeno quattro mesi</strong><strong>.</strong></p>
<p>Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.4) Contributo a fondo perduto per le start-up</h3>
<p>(Decreto Legge 41/2021, Articolo 1-ter)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potranno beneficiare del contributo, <strong>nella misura di euro  </strong><strong>1.000</strong>, i soggetti titolari di reddito d’impresa che:</p>
<p>1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</p>
<p>2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 in base al certificato camerale;</p>
<p>3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021.</p>
<p>Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, presunto di 20 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Versamenti fiscali dopo il Decreto Agosto</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/versamenti-fiscali-dopo-il-decreto-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 20:10:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco &#160; I Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” avevano disciplinato la sospensione dei versamenti delle imposte fino al 16 settembre 2020. Ora, il “Decreto Agosto”, nr. 104 del 14 agosto 2020 è intervenuto ridisegnando un quadro diverso delle scadenze ed aggiornandolo come segue. &#160; Versamenti e adempimenti del 16 settembre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>a cura di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” avevano disciplinato la sospensione dei versamenti delle imposte fino al <strong>16 settembre 2020</strong>. Ora, il “<strong>Decreto Agosto”</strong>, nr. 104 del 14 agosto 2020 è intervenuto ridisegnando un quadro diverso delle scadenze ed aggiornandolo come segue.</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Versamenti e adempimenti del 16 settembre 2020</h3>
<table style="height: 2408px;" width="735">
<tbody>
<tr>
<td width="520">Il decreto “Cura Italia” aveva sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, previsti per il mese di marzo, fino al 31 maggio 2020.</p>
<p>In un secondo momento, il decreto “Liquidità” aveva sospeso i versamenti tributari, contributivi e assicurativi, le cui scadenze ricadevano nei mesi di aprile e maggio, fino al 30 giugno.</p>
<p>Successivamente, il decreto “Rilancio” ha posticipato il termine di ripresa dei versamenti, previsto per il 30 giugno 2020, al 16 settembre 2020.</p>
<p>Ora, il <strong>decreto “Agosto”</strong> prevede un’ulteriore modalità di rateizzazione dei  versamenti <strong>sospesi al 16 settembre 2020</strong> e gli stessi potranno essere adempiuti sulla base di due alternative:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Prima alternativa</strong></p>
<p>&#8211;    versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020</p>
<p style="text-align: center;">oppure</p>
<p>&#8211;    versamento rateale in massimo 4 rate mensili. La prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Seconda alternativa</strong></p>
<p>&#8211;    versamento del 50% degli importi dovuti in unica soluzione entro il 16 settembre 2020     oppure versamento rateale in 4 rate mensili e la prima rata deve essere adempiuta entro il 16 settembre 2020.</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>&#8211;    versamento del restante 50% in modo rateale, massimo 24 rate mensili. La prima rata decorre dal 16 gennaio 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Soggetti interessati e requisiti</strong></h3>
<p>Possono aderire a tale sospensione e rateazione i <strong>soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che </strong>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che<strong> nel 2019 </strong>abbiano avuto<strong> ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, </strong>in merito ai versamenti in autoliquidazione che erano<strong> in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020</strong>, relativi:</p>
<ul>
<li> alle<strong> ritenute</strong> <strong>alla fonte sui redditi di lavoro dipendente</strong> e assimilato e alle trattenute relative all&#8217;addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d&#8217;imposta;</li>
<li>all’<strong>Iva</strong>;</li>
<li>ai <strong>contributi</strong> previdenziali e assistenziali;</li>
<li>ai <strong>premi </strong>per l&#8217;assicurazione obbligatoria;</li>
</ul>
<p>Per i soggetti su menzionati il posticipo dei versamenti in esame <strong>è stato possibile purché</strong> <strong>si sia verificata una</strong> <strong>diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>il 33%</strong> <strong>nel mese di marzo 2020</strong> rispetto a marzo 2019;</li>
<li><strong>e</strong> <strong>del 33% nel mese di aprile 2020</strong> rispetto ad aprile 2019.</li>
</ul>
<p>Per i <strong>soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro</strong>, la sospensione è stata invece applicata a condizione che i ricavi o i compensi fossero diminuiti almeno<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>del 50% nel mese di marzo 2020 </strong>rispetto a marzo 2019;</li>
<li><strong>e del 50% nel mese di aprile 2020</strong> rispetto ad aprile 2019.</li>
</ul>
<p>Anche gli E<strong>nti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività </strong>istituzionale di interesse generale non in regime di impresa possono godere della sospensione dei versamenti.</p>
<p><strong>A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi 2019</strong>, la sospensione dei <strong>versamenti dell’IVA </strong>è stata applicata ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:</p>
<ol>
<li>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di <strong>Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</strong></li>
<li>hanno <strong>subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% </strong>nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</li>
</ol>
<p>Rientrano nella stessa disposizione anche:</p>
<ul>
<li><strong>il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo </strong>e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d’imposta<strong> non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 </strong>nei confronti di operatori con ricavi o compensi <strong>non superiori a 400 mila euro</strong> nel precedente periodo d’imposta, sempreché nel mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;</li>
<li>i <strong>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria</strong>, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella zona rossa.</li>
</ul>
<p>Il <strong>Decreto Agosto</strong> ha previsto la proroga di:</p>
<ol>
<li><strong>ritenute alla fonte </strong>sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, <strong>dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria </strong>in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti <strong>relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria</strong>, (come ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, palestre, piscine, ecc.);</li>
<li><strong>versamenti</strong>, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, <strong>delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell’Iva nonché dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatori</strong>a, sospesi in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione <strong>con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d’imposta precedente</strong>.</li>
</ol>
<p>La sospensione dei versamenti dell&#8217;IVA è stata invece applicata, <strong>a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti </strong>con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di <strong>Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Proroga versamenti acconti imposte</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo di imposta 2020,</strong> è stato <strong>prorogato al 30 aprile 2021.</strong></p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<ul>
<li>coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli <strong>Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che non abbiano avuto </strong><strong>ricavi / compensi superiori a € 5.164.569</strong><strong>, </strong></li>
<li>i contribuenti che applicano i <strong>regimi forfetari </strong></li>
<li>i contribuenti che applicano ancora<strong> il regime di vantaggio</strong>,</li>
<li>i soggetti che partecipano a <strong>società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, </strong></li>
<li>soggetti che partecipano a società che consentono di optare per il <strong>regime di trasparenza fiscale</strong>.</li>
</ul>
<p>La proroga interessa i soli contribuenti che hanno subito una <strong>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % </strong>nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
<p>Se la <strong>diminuzione del fatturato è inferiore al 33%</strong> i contribuenti sopra elencati dovranno versare la seconda rata o unica rata di acconto per il periodo di imposta 2020 <strong>entro il 30 novembre 2020.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sospensioni di versamenti di cartelle di pagamento e avvisi</h3>
<p><strong>I seguenti versamenti sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020</strong>:</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento,</li>
<li>accertamenti esecutivi ex art. 29 DL 78/2010,</li>
<li>accertamenti esecutivi doganali ex art. 9, commi da 3-bis a 3 sexies, DL 16/2012,</li>
<li>ingiunzioni fiscali degli enti territoriali</li>
<li>accertamenti esecutivi degli enti locali ex art. 1, comma 792, L. 160/2019</li>
<li>avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi</li>
</ul>
<p>I versamenti sospesi devono essere effettuati in <strong>unica soluzione </strong>entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia <strong>entro il 30 novembre 2020.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda:</p>
<ul>
<li>i <strong>piani di dilazione in essere all’ 8 marzo 2020 </strong>e</li>
<li>i provvedimenti di accoglimento emessi in risposta alle istanze presentate <strong>fino al 15 ottobre 2020 </strong>anziché 31 agosto 2020,</li>
</ul>
<p>è stato stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell’importo dovuto si determina in caso di <strong>mancato pagamento</strong> <strong>di 10 rate</strong> (anche non consecutive).</p>
<p>E’ palese che solo in caso di mancato pagamento, nel corso della rateazione, di dieci rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile da parte dell’Ente in unica soluzione.</p>
<p>Ancora,  il Decreto Agosto interviene prorogando fino al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli <strong>obblighi di accantonamento</strong> <strong>derivanti dai pignoramenti presso terzi</strong>, prima del 19 maggio 2020, effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.</p>
<p>Restano valide le regole imposte dai precedenti Decreti per i versamenti dovuti a <strong>rottamazione-ter e saldo e stralcio</strong>, i cui termini rimangono confermati al <strong>10 dicembre 2020</strong>.</p>
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