09.09.2020

Versamenti fiscali dopo il Decreto Agosto

a cura di Monia Zanco

 

I Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” avevano disciplinato la sospensione dei versamenti delle imposte fino al 16 settembre 2020. Ora, il “Decreto Agosto”, nr. 104 del 14 agosto 2020 è intervenuto ridisegnando un quadro diverso delle scadenze ed aggiornandolo come segue.

 

Versamenti e adempimenti del 16 settembre 2020

Il decreto “Cura Italia” aveva sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, previsti per il mese di marzo, fino al 31 maggio 2020.

In un secondo momento, il decreto “Liquidità” aveva sospeso i versamenti tributari, contributivi e assicurativi, le cui scadenze ricadevano nei mesi di aprile e maggio, fino al 30 giugno.

Successivamente, il decreto “Rilancio” ha posticipato il termine di ripresa dei versamenti, previsto per il 30 giugno 2020, al 16 settembre 2020.

Ora, il decreto “Agosto” prevede un’ulteriore modalità di rateizzazione dei  versamenti sospesi al 16 settembre 2020 e gli stessi potranno essere adempiuti sulla base di due alternative:

Prima alternativa

–    versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020

oppure

–    versamento rateale in massimo 4 rate mensili. La prima rata entro il 16 settembre 2020.

Seconda alternativa

–    versamento del 50% degli importi dovuti in unica soluzione entro il 16 settembre 2020     oppure versamento rateale in 4 rate mensili e la prima rata deve essere adempiuta entro il 16 settembre 2020.

e

–    versamento del restante 50% in modo rateale, massimo 24 rate mensili. La prima rata decorre dal 16 gennaio 2021.

 

Soggetti interessati e requisiti

Possono aderire a tale sospensione e rateazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, in merito ai versamenti in autoliquidazione che erano in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

  •  alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l’assicurazione obbligatoria;

Per i soggetti su menzionati il posticipo dei versamenti in esame è stato possibile purché si sia verificata una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:

  • il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
  • e del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione è stata invece applicata a condizione che i ricavi o i compensi fossero diminuiti almeno:

  • del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019;
  • e del 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Anche gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa possono godere della sospensione dei versamenti.

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi 2019, la sospensione dei versamenti dell’IVA è stata applicata ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  2. hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Rientrano nella stessa disposizione anche:

  • il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d’imposta non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 nei confronti di operatori con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel precedente periodo d’imposta, sempreché nel mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella zona rossa.

Il Decreto Agosto ha previsto la proroga di:

  1. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria, (come ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, palestre, piscine, ecc.);
  2. versamenti, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell’Iva nonché dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d’imposta precedente.

La sospensione dei versamenti dell’IVA è stata invece applicata, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

Proroga versamenti acconti imposte

 

Il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo di imposta 2020, è stato prorogato al 30 aprile 2021.

Soggetti interessati

  • coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che non abbiano avuto ricavi / compensi superiori a € 5.164.569,
  • i contribuenti che applicano i regimi forfetari
  • i contribuenti che applicano ancora il regime di vantaggio,
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata,
  • soggetti che partecipano a società che consentono di optare per il regime di trasparenza fiscale.

La proroga interessa i soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Se la diminuzione del fatturato è inferiore al 33% i contribuenti sopra elencati dovranno versare la seconda rata o unica rata di acconto per il periodo di imposta 2020 entro il 30 novembre 2020.

 

 

Sospensioni di versamenti di cartelle di pagamento e avvisi

I seguenti versamenti sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020:

  • cartelle di pagamento,
  • accertamenti esecutivi ex art. 29 DL 78/2010,
  • accertamenti esecutivi doganali ex art. 9, commi da 3-bis a 3 sexies, DL 16/2012,
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali
  • accertamenti esecutivi degli enti locali ex art. 1, comma 792, L. 160/2019
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 novembre 2020.

Per quanto riguarda:

  • i piani di dilazione in essere all’ 8 marzo 2020 e
  • i provvedimenti di accoglimento emessi in risposta alle istanze presentate fino al 15 ottobre 2020 anziché 31 agosto 2020,

è stato stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell’importo dovuto si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive).

E’ palese che solo in caso di mancato pagamento, nel corso della rateazione, di dieci rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile da parte dell’Ente in unica soluzione.

Ancora,  il Decreto Agosto interviene prorogando fino al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, prima del 19 maggio 2020, effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Restano valide le regole imposte dai precedenti Decreti per i versamenti dovuti a rottamazione-ter e saldo e stralcio, i cui termini rimangono confermati al 10 dicembre 2020.

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