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	<title>dl 73/2021 Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>dl 73/2021 Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Nuovo calendario riscossione dopo il Decreto Sostegni bis</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 10:35:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del Decreto Sostegni -bis n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 delle somme dovute della Rottamazione ter (art.3 DL 119/2018) e del saldo e stralcio (c.184 e seguenti Lg. 145/2018) per mantenere i benefici della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del<strong> Decreto Sostegni -bis</strong> n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle <strong>rate 2020</strong> delle somme dovute della <strong>Rottamazione ter </strong>(art.3 DL 119/2018) e del<strong> saldo e stralcio </strong>(c.184 e seguenti Lg. 145/2018<strong>) </strong>per mantenere i benefici della definizione agevolata, oltre ad altri carichi affidati alla Riscossione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Quali debiti al 31 agosto 2021 / 30 settembre 2021?</strong></h3>
<p>L’attività della riscossione è stata sospesa fino al <strong>31 agosto 2021</strong>.</p>
<p>Di conseguenza i versamenti di cui sotto, sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento</li>
<li>avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e affidati alla Riscossione</li>
<li>avvisi di addebito dell’INPS affidati alla Riscossione</li>
<li>accertamenti esecutivi doganali e ingiunzioni fiscali</li>
</ul>
<p>dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione e <strong>quindi entro il 30 settembre 2021, </strong>in base ai piani di dilazione concessi dall’Agenzia Entrate Riscossione<strong>. </strong>Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p>
<p><strong>Solo il mancato pagamento di 10 rate comporterà la decadenza dal piano di dilazione.</strong></p>
<p>In alternativa al pagamento in unica soluzione si può presentare <strong>istanza di rateazione</strong> entro il 30 settembre 2021 evitando nuove procedure e per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 non sarà necessario provare lo stato di difficoltà solo per debiti non superiori ad euro 100mila</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Come cambia il calendario della Riscossione per Rottamazione ter e Saldo e Stralcio?</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 371px;" width="908">
<tbody>
<tr>
<td width="317"><strong>NUOVE SCADENZE</strong></td>
<td width="317"><strong>RATE 2020 ANCORA NON VERSATE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 LUGLIO 2021</td>
<td width="317">28 FEBBRAIO 2020 (rottamazione ter)</p>
<p>31 MARZO 2020 (saldo e stralcio)</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 AGOSTO 2021</td>
<td width="317">31 MAGGIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 SETTEMBRE 2021</td>
<td width="317">31 LUGLIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 OTTOBRE 2021</td>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2021</td>
<td width="317">RATE IN SCADENZA NEL 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La nuova scadenza del <u>31 luglio 2021 </u>può allungarsi al massimo entro il <u>9 agosto 2021</u>, poiché sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.</strong></p>
<p>I pagamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati che sono allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia Entrate Riscossione.</p>
<p>Se il pagamento avviene tardivamente rispetto ai termini di cui sopra o parzialmente si decade dal beneficio e le somme comunque versate verranno considerate dall’Ente a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Attività di notifica e pignoramenti</strong></h3>
<p>Fino al <strong>31 agosto 2021</strong> sono <strong>sospese le attività di notifica di nuove cartelle</strong> e di altri <strong>atti di riscossione, di procedure di riscossione, cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti)</strong> e non potranno essere iscritte o rese operative fino al 31 agosto 2021.</p>
<p>Tuttavia restano sospesi fino al <strong>31 agosto 2021</strong> gli <strong>obblighi di accantonamento</strong> derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020 che hanno ad oggetto somme a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Stralcio dei debiti fino a 5mila</strong></h3>
<p>Il decreto Sostegni ha previsto <strong>l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo sotto ad euro 5mila,</strong> per tutti i carichi affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione <strong>dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.</strong></p>
<p>Nell’importo di euro 5mila si considerano oltre al capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p>
<p>Il decreto del MEF ha stabilito che <strong>entro il 20 agosto 2021</strong> l’Agente della Riscossione trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che potranno beneficiare di detto stralcio alla data del 23 marzo 2021.</p>
<p>Entro il prossimo <strong>30 settembre 2021</strong> l’Agenzia delle Entrate segnalerà i soggetti alla Riscossione che hanno conseguito più di euro 30mila sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.</p>
<p>Entro il <strong>31 ottobre 2021</strong> verrà effettuato l’annullamento dei debiti dei soggetti che non sono stati segnalati.</p>
<p>Entro il <strong>30 novembre 2021</strong> la Riscossione comunicherà agli interessati l’elenco delle quote annullate.</p>
<p>Nel caso di <strong>coobbligati</strong>, l’annullamento non avrà effetto se il codice fiscale di almeno uno dei soggetti coobbligati rientra fra l’elenco dei soggetti segnalati.</p>
<p>I <strong>beneficiari</strong> dello stralcio sono le <strong>persone fisiche</strong> che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila e i <strong>soggetti diversi dalle persone fisiche</strong> (società di capitali, di persone, etc.) che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila.</p>
<p>Lo <strong>stralcio non si applica</strong> ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e al’IVA riscossa all’importazione; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;  multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/contributo-a-fondo-perduto-dei-decreti-sostegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:26:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovi contributi a fondo perduto &#160; Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. 1) Contributo automatico: requisiti (Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4) &#160; Questa [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>Nuovi contributi a fondo perduto</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid.</p>
<h3>1) Contributo automatico: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa tipologia di contributo è prevista ed erogata dall’ Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che:</p>
<ul>
<li>hanno la <strong>partita IVA attiva </strong><strong>al </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</li>
<li><strong>hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong> previsto dall’articolo articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021</li>
<li><strong>non abbiano già restituito</strong> il precedente contributo o che non risulti indebitamente percepito.</li>
</ul>
<p>Il contributo è stabilito <strong>in misura corrispondente</strong> <strong>al contributo a fondo perduto già usufruito</strong> e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per quest’ultimo, ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>Si tratta di un contributo automatico senza necessità di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.1) Contributo alternativo: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 5-15)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che:</p>
<p>1) sono <strong>titolari di una </strong><strong>partita IVA attiva </strong><strong>alla data del </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</p>
<p>2) hanno <strong>ricavi o compensi non superiori a </strong><strong>10 milioni di euro </strong><strong>nel </strong><strong>periodo d’imposta 2019</strong>, per i soggetti “con periodo solare”;</p>
<p>3) hanno avuto una <strong>riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi</strong> nel periodo 1° aprile 2020 &#8211; 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 &#8211; 31 marzo 2020.</p>
<p>Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p>Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>a) per i <strong>soggetti che hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 400.000 euro;</li>
<li>40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 1 milione di euro;</li>
<li>30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>b) per i <strong>soggetti che </strong><strong>non </strong><strong>hanno beneficiato del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 000 euro;</li>
<li>70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 400.000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 1 milione di euro;</li>
<li>40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>L’importo del contributo alternativo, per tutti i soggetti, non può essere superiore a 150.000 euro.</p>
<p>Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.</p>
<p>Potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta.</p>
<p>Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Ente con l’indicazione dei requisiti richiesti.</p>
<p>I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, possono presentare istanza esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p>
<p>Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico”, vedasi il precedente punto 1 (contributo automatico), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo”, <strong>qualora quest’ultimo dovesse risultare di maggior valore e quindi più favorevole.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.2) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio (perequativo)</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 16-27)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello stato.</p>
<p>L’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Il contributo perequativo:</p>
<p>1) può essere richiesto dai soggetti con <strong>ricavi o compensi 2019 </strong><strong>fino a </strong><strong>10 milioni di euro</strong>;</p>
<p>2) a condizione che vi sia stata una <strong>riduzione, ovvero un peggioramento, del </strong><strong>risultato economico dell’esercizio</strong> relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il contributo <strong>non spetta</strong>:</p>
<ul>
<li>ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26.05.2021;</li>
<li>agli enti pubblici e alle società di partecipazioni (art. 162 bis del TUIR)</li>
</ul>
<p>L’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre 2021.</p>
<p>Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.3) Contributo per le attività chiuse nel 2021</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 maggio 2021, a seguito delle misure restrittive della pandemia, <strong>sono state chiuse per un periodo complessivo di </strong><strong>almeno quattro mesi</strong><strong>.</strong></p>
<p>Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.4) Contributo a fondo perduto per le start-up</h3>
<p>(Decreto Legge 41/2021, Articolo 1-ter)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potranno beneficiare del contributo, <strong>nella misura di euro  </strong><strong>1.000</strong>, i soggetti titolari di reddito d’impresa che:</p>
<p>1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</p>
<p>2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 in base al certificato camerale;</p>
<p>3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021.</p>
<p>Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, presunto di 20 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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