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	<title>aprile Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>aprile Archivi - Mediastudio</title>
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	<item>
		<title>Versamenti fiscali dopo il Decreto Agosto</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/versamenti-fiscali-dopo-il-decreto-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 20:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco &#160; I Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” avevano disciplinato la sospensione dei versamenti delle imposte fino al 16 settembre 2020. Ora, il “Decreto Agosto”, nr. 104 del 14 agosto 2020 è intervenuto ridisegnando un quadro diverso delle scadenze ed aggiornandolo come segue. &#160; Versamenti e adempimenti del 16 settembre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>a cura di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” avevano disciplinato la sospensione dei versamenti delle imposte fino al <strong>16 settembre 2020</strong>. Ora, il “<strong>Decreto Agosto”</strong>, nr. 104 del 14 agosto 2020 è intervenuto ridisegnando un quadro diverso delle scadenze ed aggiornandolo come segue.</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Versamenti e adempimenti del 16 settembre 2020</h3>
<table style="height: 2408px;" width="735">
<tbody>
<tr>
<td width="520">Il decreto “Cura Italia” aveva sospeso gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi, previsti per il mese di marzo, fino al 31 maggio 2020.</p>
<p>In un secondo momento, il decreto “Liquidità” aveva sospeso i versamenti tributari, contributivi e assicurativi, le cui scadenze ricadevano nei mesi di aprile e maggio, fino al 30 giugno.</p>
<p>Successivamente, il decreto “Rilancio” ha posticipato il termine di ripresa dei versamenti, previsto per il 30 giugno 2020, al 16 settembre 2020.</p>
<p>Ora, il <strong>decreto “Agosto”</strong> prevede un’ulteriore modalità di rateizzazione dei  versamenti <strong>sospesi al 16 settembre 2020</strong> e gli stessi potranno essere adempiuti sulla base di due alternative:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Prima alternativa</strong></p>
<p>&#8211;    versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020</p>
<p style="text-align: center;">oppure</p>
<p>&#8211;    versamento rateale in massimo 4 rate mensili. La prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Seconda alternativa</strong></p>
<p>&#8211;    versamento del 50% degli importi dovuti in unica soluzione entro il 16 settembre 2020     oppure versamento rateale in 4 rate mensili e la prima rata deve essere adempiuta entro il 16 settembre 2020.</p>
<p style="text-align: center;">e</p>
<p>&#8211;    versamento del restante 50% in modo rateale, massimo 24 rate mensili. La prima rata decorre dal 16 gennaio 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Soggetti interessati e requisiti</strong></h3>
<p>Possono aderire a tale sospensione e rateazione i <strong>soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che </strong>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che<strong> nel 2019 </strong>abbiano avuto<strong> ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, </strong>in merito ai versamenti in autoliquidazione che erano<strong> in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020</strong>, relativi:</p>
<ul>
<li> alle<strong> ritenute</strong> <strong>alla fonte sui redditi di lavoro dipendente</strong> e assimilato e alle trattenute relative all&#8217;addizionale regionale e comunale, che vengono operati in qualità di sostituti d&#8217;imposta;</li>
<li>all’<strong>Iva</strong>;</li>
<li>ai <strong>contributi</strong> previdenziali e assistenziali;</li>
<li>ai <strong>premi </strong>per l&#8217;assicurazione obbligatoria;</li>
</ul>
<p>Per i soggetti su menzionati il posticipo dei versamenti in esame <strong>è stato possibile purché</strong> <strong>si sia verificata una</strong> <strong>diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>il 33%</strong> <strong>nel mese di marzo 2020</strong> rispetto a marzo 2019;</li>
<li><strong>e</strong> <strong>del 33% nel mese di aprile 2020</strong> rispetto ad aprile 2019.</li>
</ul>
<p>Per i <strong>soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro</strong>, la sospensione è stata invece applicata a condizione che i ricavi o i compensi fossero diminuiti almeno<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>del 50% nel mese di marzo 2020 </strong>rispetto a marzo 2019;</li>
<li><strong>e del 50% nel mese di aprile 2020</strong> rispetto ad aprile 2019.</li>
</ul>
<p>Anche gli E<strong>nti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività </strong>istituzionale di interesse generale non in regime di impresa possono godere della sospensione dei versamenti.</p>
<p><strong>A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi 2019</strong>, la sospensione dei <strong>versamenti dell’IVA </strong>è stata applicata ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:</p>
<ol>
<li>hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di <strong>Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</strong></li>
<li>hanno <strong>subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% </strong>nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.</li>
</ol>
<p>Rientrano nella stessa disposizione anche:</p>
<ul>
<li><strong>il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo </strong>e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d’imposta<strong> non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 </strong>nei confronti di operatori con ricavi o compensi <strong>non superiori a 400 mila euro</strong> nel precedente periodo d’imposta, sempreché nel mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;</li>
<li>i <strong>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria</strong>, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella zona rossa.</li>
</ul>
<p>Il <strong>Decreto Agosto</strong> ha previsto la proroga di:</p>
<ol>
<li><strong>ritenute alla fonte </strong>sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, <strong>dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria </strong>in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti <strong>relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria</strong>, (come ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, palestre, piscine, ecc.);</li>
<li><strong>versamenti</strong>, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, <strong>delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell’Iva nonché dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatori</strong>a, sospesi in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione <strong>con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d’imposta precedente</strong>.</li>
</ol>
<p>La sospensione dei versamenti dell&#8217;IVA è stata invece applicata, <strong>a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti </strong>con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di <strong>Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</strong></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Proroga versamenti acconti imposte</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo di imposta 2020,</strong> è stato <strong>prorogato al 30 aprile 2021.</strong></p>
<p><strong>Soggetti interessati</strong></p>
<ul>
<li>coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli <strong>Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che non abbiano avuto </strong><strong>ricavi / compensi superiori a € 5.164.569</strong><strong>, </strong></li>
<li>i contribuenti che applicano i <strong>regimi forfetari </strong></li>
<li>i contribuenti che applicano ancora<strong> il regime di vantaggio</strong>,</li>
<li>i soggetti che partecipano a <strong>società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, </strong></li>
<li>soggetti che partecipano a società che consentono di optare per il <strong>regime di trasparenza fiscale</strong>.</li>
</ul>
<p>La proroga interessa i soli contribuenti che hanno subito una <strong>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 % </strong>nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
<p>Se la <strong>diminuzione del fatturato è inferiore al 33%</strong> i contribuenti sopra elencati dovranno versare la seconda rata o unica rata di acconto per il periodo di imposta 2020 <strong>entro il 30 novembre 2020.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Sospensioni di versamenti di cartelle di pagamento e avvisi</h3>
<p><strong>I seguenti versamenti sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020</strong>:</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento,</li>
<li>accertamenti esecutivi ex art. 29 DL 78/2010,</li>
<li>accertamenti esecutivi doganali ex art. 9, commi da 3-bis a 3 sexies, DL 16/2012,</li>
<li>ingiunzioni fiscali degli enti territoriali</li>
<li>accertamenti esecutivi degli enti locali ex art. 1, comma 792, L. 160/2019</li>
<li>avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi</li>
</ul>
<p>I versamenti sospesi devono essere effettuati in <strong>unica soluzione </strong>entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia <strong>entro il 30 novembre 2020.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda:</p>
<ul>
<li>i <strong>piani di dilazione in essere all’ 8 marzo 2020 </strong>e</li>
<li>i provvedimenti di accoglimento emessi in risposta alle istanze presentate <strong>fino al 15 ottobre 2020 </strong>anziché 31 agosto 2020,</li>
</ul>
<p>è stato stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo dell’importo dovuto si determina in caso di <strong>mancato pagamento</strong> <strong>di 10 rate</strong> (anche non consecutive).</p>
<p>E’ palese che solo in caso di mancato pagamento, nel corso della rateazione, di dieci rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dalla rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile da parte dell’Ente in unica soluzione.</p>
<p>Ancora,  il Decreto Agosto interviene prorogando fino al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli <strong>obblighi di accantonamento</strong> <strong>derivanti dai pignoramenti presso terzi</strong>, prima del 19 maggio 2020, effettuati dall’Agenzia Entrate Riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.</p>
<p>Restano valide le regole imposte dai precedenti Decreti per i versamenti dovuti a <strong>rottamazione-ter e saldo e stralcio</strong>, i cui termini rimangono confermati al <strong>10 dicembre 2020</strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Contributo a fondo perduto</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/contributo-a-fondo-perduto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[aprile]]></category>
		<category><![CDATA[contributo fondo perduto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; L’art. 25 del Decreto Rilancio, nr. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto e riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Si tratta di una delle misure più attese dalle Imprese e dai Professionisti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’art. 25 del Decreto Rilancio, nr. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto e riconosciuto un <strong>contributo a fondo perduto</strong> ai <strong>soggetti titolari di partita IVA titolari di reddito d’impresa </strong>e<strong> di lavoro autonomo </strong>e<strong> di reddito agrario</strong>.</p>
<p>Si tratta di una delle misure più attese dalle <strong>Imprese</strong> e dai <strong>Professionisti</strong> e destinate a chi ha sofferto maggiormente la chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può aderire?</h2>
<p>I <strong>requisiti oggettivi</strong> richiesti sono i seguenti:</p>
<p>&#8211; <strong>volume di affari non superiore a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019</strong>, ovvero ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) o compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR);</p>
<p>&#8211; ammontare del fatturato e dei corrispettivi del <strong>mese di aprile 2020</strong> inferiore ai due terzi (66,67%) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del <strong>mese di aprile 2019</strong>.</p>
<p>Ai fini della determinazione di questi importi, si considerano le <strong>operazioni effettuate</strong>, quindi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p><strong>Il sussidio spetta in ogni caso</strong>, ovvero senza la verifica del calo del fatturato, ai contribuenti che rispettino i seguenti requisiti soggettivi:</p>
<ul>
<li>hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;</li>
<li>hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni “zona rossa”, zone maggiormente colpite dall’epidemia Covid19, prima della dichiarazione di stato di emergenza nazionale (prima del 31 gennaio 2020).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esclusioni</h2>
<p><strong>Non potranno</strong> presentare domanda all ’ Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto:</p>
<ul>
<li>i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del <strong>31 marzo 2020</strong>;</li>
<li>gli <strong>enti pubblici</strong>;</li>
<li>gli <strong>intermediari finanziari</strong> e le <strong>holding</strong>;</li>
<li>i soggetti che hanno diritto alla percezione delle <strong>indennità</strong> previste dagli <strong>articoli 27, 38</strong> <strong>del DL n.18/2020</strong>, nonché i <strong>professionisti iscritti agli Ordini</strong>, ovvero coloro che possiedono una cassa privata di previdenza obbligatoria.</li>
</ul>
<p>E’ praticamente esclusa la cumulabilità del bonus di euro 600 e il contributo a fondo perduto per i professionisti e i co.co.co iscritti alla gestione separata Inps, per i lavoratori dello spettacolo e per i professionisti iscritti all’Ordine e quindi alle casse private di previdenza obbligatoria (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, architetti, etc.).</p>
<p>Il cumulo dei due sussidi è concesso solo agli artigiani e ai commercianti, poiché nel mese di maggio è prevista l’erogazione del contributo a fondo perduto in sostituzione del bonus dei 600 euro.</p>
<p>Purtroppo, per i Professionisti iscritti alle casse private la penalizzazione è doppia, perché col Decreto Cura Italia si verificava il limite reddituale dei 50.000 euro lordi nel 2018, che permetteva l’erogazione del bonus ed ora il contributo a fondo perduto non è previsto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come calcolare il contributo?</h2>
<p>L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti <strong>percentuali alla differenza tra l’ammontare</strong> del fatturato e dei corrispettivi del mese di <strong>aprile 2020</strong> e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di <strong>aprile 2019</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>20%</strong> per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;</li>
<li><strong>15%</strong>, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;</li>
<li><strong>10%</strong>, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.</li>
</ul>
<p>Il volume d’affari si valorizza alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>E’ comunque previsto un contributo minimo non inferiore a:</p>
<ul>
<li>1.000 euro per le persone fisiche;</li>
<li>2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li>
</ul>
<p>Il contributo non:</p>
<ul>
<li>concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;</li>
<li>rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex articolo 61 del Tuir);</li>
<li>rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (ex articolo 109, comma 5, del Tuir).</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Come ottenerlo?</strong></h2>
<p>Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’<strong>istanza</strong> all ’ Agenzia delle Entrate <strong>in via telematica</strong> (anche tramite intermediari abilitati) con l’indicazione dei requisiti richiesti (le modalità e il contenuto dell’istanza saranno determinati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di imminente uscita).</p>
<p>L’erogazione del contributo verrà effettuata direttamente dall ’ Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>
<h2>Sanzioni</h2>
<p>Le sanzioni irrogabili, in caso di recupero del contributo, vanno <strong>dal 100 al 200 per cento del sussidio in tutto o in parte non spettante.</strong></p>
<p>L’istanza contiene <strong>un’autocertificazione antimafia</strong>, che se resa mendace comporta la <strong>reclusione del soggetto</strong> che l’ha rilasciata da due anni a sei anni, ed in caso di erogazione del contributo si applica l’art. 322 ter del Codice Penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scadenza</h2>
<p>Il termine per presentare la domanda è fissato in 60 giorni a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione dell’Agenzia delle Entrate.</p>
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