07.06.2020

Contributo a fondo perduto

di Monia Zanco

 

L’art. 25 del Decreto Rilancio, nr. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto e riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario.

Si tratta di una delle misure più attese dalle Imprese e dai Professionisti e destinate a chi ha sofferto maggiormente la chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.

 

Chi può aderire?

I requisiti oggettivi richiesti sono i seguenti:

volume di affari non superiore a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019, ovvero ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) o compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR);

– ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi (66,67%) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ai fini della determinazione di questi importi, si considerano le operazioni effettuate, quindi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il sussidio spetta in ogni caso, ovvero senza la verifica del calo del fatturato, ai contribuenti che rispettino i seguenti requisiti soggettivi:

  • hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni “zona rossa”, zone maggiormente colpite dall’epidemia Covid19, prima della dichiarazione di stato di emergenza nazionale (prima del 31 gennaio 2020).

 

Esclusioni

Non potranno presentare domanda all ’ Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari e le holding;
  • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del DL n.18/2020, nonché i professionisti iscritti agli Ordini, ovvero coloro che possiedono una cassa privata di previdenza obbligatoria.

E’ praticamente esclusa la cumulabilità del bonus di euro 600 e il contributo a fondo perduto per i professionisti e i co.co.co iscritti alla gestione separata Inps, per i lavoratori dello spettacolo e per i professionisti iscritti all’Ordine e quindi alle casse private di previdenza obbligatoria (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, architetti, etc.).

Il cumulo dei due sussidi è concesso solo agli artigiani e ai commercianti, poiché nel mese di maggio è prevista l’erogazione del contributo a fondo perduto in sostituzione del bonus dei 600 euro.

Purtroppo, per i Professionisti iscritti alle casse private la penalizzazione è doppia, perché col Decreto Cura Italia si verificava il limite reddituale dei 50.000 euro lordi nel 2018, che permetteva l’erogazione del bonus ed ora il contributo a fondo perduto non è previsto.

 

Come calcolare il contributo?

L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.

Il volume d’affari si valorizza alla data del 31 dicembre 2019.

E’ comunque previsto un contributo minimo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non:

  • concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;
  • rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex articolo 61 del Tuir);
  • rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (ex articolo 109, comma 5, del Tuir).

 

Come ottenerlo?

Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’istanza all ’ Agenzia delle Entrate in via telematica (anche tramite intermediari abilitati) con l’indicazione dei requisiti richiesti (le modalità e il contenuto dell’istanza saranno determinati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di imminente uscita).

L’erogazione del contributo verrà effettuata direttamente dall ’ Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sanzioni

Le sanzioni irrogabili, in caso di recupero del contributo, vanno dal 100 al 200 per cento del sussidio in tutto o in parte non spettante.

L’istanza contiene un’autocertificazione antimafia, che se resa mendace comporta la reclusione del soggetto che l’ha rilasciata da due anni a sei anni, ed in caso di erogazione del contributo si applica l’art. 322 ter del Codice Penale.

 

Scadenza

Il termine per presentare la domanda è fissato in 60 giorni a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione dell’Agenzia delle Entrate.

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