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	<title>superbonus Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Superbonus: detrazione al 110%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 13:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; Il DL Rilancio ha introdotto una detrazione Irpef (ed Ires per condòmini) potenziata al 110% per spese documentate di lavori in ambito di interventi per il risparmio energetico “qualificato”, definito ECOBONUS. Per beneficiare della detrazione le spese ammissibili dovranno essere sostenute nell’arco temporale tra il 1 luglio 2020 ed il 31 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/superbonus-detrazione-al-110/">Superbonus: detrazione al 110%</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <em>DL Rilancio</em> ha introdotto una <strong>detrazione Irpef </strong>(ed Ires per condòmini) potenziata <strong>al 110%</strong> per spese documentate di lavori in ambito di interventi per il <strong>risparmio energetico “qualificato</strong>”, definito<strong> ECOBONUS</strong>.</p>
<p>Per beneficiare della detrazione le spese ammissibili dovranno essere sostenute nell’arco temporale tra il <strong>1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021,</strong> con possibilità di successiva proroga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Climatizzazione ed isolamento termico</h2>
<p>Affinchè si possa beneficiare della nuova e maggiore detrazione fiscale al 110% devono obbligatoriamente essere effettuati uno dei seguenti interventi cardine.</p>
<p>I tre nuovi <strong>interventi “trainanti”</strong> sono:</p>
<ul>
<li>sostituzione di <strong>impianti di climatizzazione invernale esistenti</strong> in <strong>edifici unifamiliari</strong> o nelle <strong>parti comuni degli edifici condominiali e non. </strong>La sostituzione deve effettuarsi con impianti di microgenerazione o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche <strong>abbinati</strong> all ’ <strong>installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. </strong></li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Spesa massima ammissibile euro 30.000 </strong>per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Nel limite rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>isolamento termico,</strong> con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi, delle superfici opache verticali (<strong>coibentazione delle superfici opache</strong>, <strong>pareti isolanti o cappotti termici</strong>) e orizzontali (<strong>pavimenti e coperture</strong>), che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso.</li>
</ul>
<p><strong>Spesa massima ammissibile euro 60.000</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se <strong>congiuntamente ad uno dei suddetti interventi “trainanti”</strong> si sostengono <strong>spese per gli altri interventi</strong> già agevolati al 50-65-70-75-80-85% (come per esempio, interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), compresa l’installazione delle <strong>colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici</strong> già agevolata al 50%, a tutti questi interventi <strong>si applica l’agevolazione al 110%</strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile per le colonnine elettriche euro 3.000.</strong></p>
<p>Si attendono chiarimenti che definiscano se tutti gli interventi debbano essere tutti contemplati nella stessa autorizzazione di lavori o se può esser presentata una variante in corso d’opera di lavori già in cantiere.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sismabonus</h2>
<p>Mentre per gli<strong> interventi antisismici “speciali”, </strong>di cui all’art. 16 DL 63/2013<strong>, </strong>ora agevolati al 50-70-75-80-85%, tali percentuali sono elevate al <strong>110% senza l’obbligo di aver sostenuto congiuntamente uno degli interventi trainanti.  </strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile euro 96.000</strong></p>
<p>Gli interventi antisismici su parti comuni devono essere effettuati <strong>congiuntamente alla riqualificazione energetica </strong>se si intende beneficiare del maxibonus del 110%.</p>
<p>E’ ammessa la detrazione anche su spesa sostenuta su edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Solare fotovoltaico</h2>
<p>Gli interventi che riguardano<strong> solare fotovoltaico </strong>(impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) beneficiano del<strong> superbonus al 110% a patto che detti lavori siano eseguiti congiuntamente ad uno dei suddetti lavori (risparmio energetico qualificato o sismabonus).</strong></p>
<p><strong>Spesa ammissibile euro 48.000</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Requisiti</h2>
<p>Al fine di poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono rispettare alcuni requisiti, quali:</p>
<p>&#8211; <strong>l’asseverazione di un tecnico</strong></p>
<p>&#8211; l’uso di <strong>materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali</strong></p>
<p>&#8211; il <strong>miglioramento di due classi energetiche</strong>, <strong>o di una sola classe</strong> quando è impossibile progredire di due.</p>
<p>-gli interventi devono essere corredati di progetto, di relazione di conformità ai sensi Legge 10/91 prima dell’inizio dei lavori</p>
<p>&#8211; l’attestato di qualificazione energetica (AQE)</p>
<p>&#8211; l’attestato di prestazione energetica (APE)</p>
<h2></h2>
<h2>Soggetti interessati</h2>
<p><strong><em>Condomini</em></strong></p>
<p>Beneficiano della maxidetrazione solo le <strong>spese sostenute per le parti comuni</strong>, che vanno ripartite fra i condòmini, in base ai millesimi posseduti, siano essi persone fisiche, professionisti ed imprese, anche società di persone e di capitali.</p>
<p><strong>L’uso dei locali</strong> sui quali spetta la detrazione può essere destinato ad abitazione, ufficio o negozio.</p>
<p>Si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di estendere tale agevolazione alle spese sostenute per singole unità immobiliari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Persone fisiche</em></strong></p>
<p>Soggetti persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa e <strong>la spesa va sostenuta su edifici adibiti ad abitazione principale.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>IACP e Cooperative</em></strong></p>
<p>Istituti autonomi case popolari e Cooperative di abitazione a proprietà indivisa</p>
<p><strong>I professionisti e le imprese sono esclusi da qualsiasi detrazione del 110% a patto che non risultino condòmini</strong>.</p>
<h2></h2>
<h2>Bonus facciate</h2>
<p>I lavori per abbellire le facciate esterne degli edifici possono beneficiare della <strong>detrazione al 110%,</strong> anziché al 90%.</p>
<p>L’aumento dell’aliquota di <strong>detrazione spetta quando i lavori vengono svolti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti”</strong> sopra esposti.</p>
<p>Lavori interessati:</p>
<ul>
<li>pulitura, tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata dell’edificio</li>
<li>gli interventi sui balconi, ornamenti o fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura</li>
<li>gli interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio</li>
<li>i lavori su grondaie, cornicioni, ai pluviali, ai parapetti che insistono sulla facciata esterna degli edifici</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2>Cessione del credito o sconto in fattura</h2>
<p>Per incentivare l’edilizia e combattere quindi la crisi creatasi a seguito del Covid19, il Decreto Rilancio ha introdotto la <strong>cessione del credito </strong> e lo <strong>sconto in fattura</strong> con la possibilità di cedere successivamente il credito al fornitore e/o ad altri soggetti, compresi banche o altri intermediari finanziari.</p>
<p>I <strong>contribuenti che sostengono spese</strong> per:</p>
<ul>
<li>recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo ed interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali e singole unità immobiliari in precedenza agevolate al 50% )</li>
<li>efficienza energetica</li>
<li>adozione di misure antisismiche</li>
<li>recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate_pulitura e tinteggiatura prevista dalla Legge di Stabilità 2020 al 90%)</li>
<li>interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici</li>
<li>installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, normalmente agevolate al 50% ed ora con possibilità del 110%</li>
</ul>
<p><strong>possono optare</strong>, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione di imposta ai fini Irpef in dichiarazione dei redditi per:</p>
<ul>
<li>la <strong>trasformazione</strong> del corrispondente importo in credito con la <strong>possibilità di cederlo</strong> ad altri soggetti (fornitori inerenti agli interventi eseguiti, istituti di credito e altri intermediari finanziari)</li>
<li><strong>sconto in fattura</strong>, pari al massimo della spesa fatturata, che verrà anticipato dal fornitore che effettua i lavori e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, con possibilità di cederlo ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari) creandosi liquidità di cassa.</li>
</ul>
<p><strong>Con lo sconto in fattura</strong> il credito con il Fisco viene girato dal contribuente direttamente all’impresa che realizza i lavori, che poi lo usa per pagare il Fisco o può a sua volta girarlo a terzi.</p>
<p>Il fornitore, qualora scelga di recuperare l’importo scontato sotto forma di <strong>credito di imposta</strong>, potrà utilizzarlo in <strong>cinque quote costanti annue</strong>.</p>
<p>Per i <strong>soggetti non titolari di partita IVA</strong> si farà riferimento al <strong>criterio di cassa</strong>, quindi la detrazione spetta nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021).</p>
<p>Mentre <strong>per i titolari di partita IVA</strong> si farà riferimento al <strong>criterio di competenza</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Visto di conformità e asseverazione</h2>
<p>Sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura della detrazione spettante, <strong>il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il rispetto dei requisiti</strong> che danno diritto alla detrazione di imposta.</p>
<p>E’ obbligatoria <strong>l’asseverazione da parte di tecnici abilitati</strong> <strong>da trasmettere</strong> <strong>telematicamente ad ENEA</strong>, su specifiche tecniche che emanerà il MISE.</p>
<p>Le infedeli asseverazioni avranno ripercussioni sia sui <strong>tecnici abilitati</strong> sotto il profilo sanzionatorio (sanzioni da 2000 a 15000 euro) e penale (possibile denuncia) sia sul <strong>contribuente,</strong> al quale determinerà la perdita del beneficio fiscale.</p>
<p>I professionisti e tecnici abilitati che rilasceranno le asseverazioni <strong>sono obbligati a stipulare un’assicurazione ai fini civilistici</strong> con una copertura minima di 500mila euro o integrarla fino a pari valore, qualora esistente.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
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