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	<title>MEF Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>MEF Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovi contributi a fondo perduto &#160; Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. 1) Contributo automatico: requisiti (Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4) &#160; Questa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Nuovi contributi a fondo perduto</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid.</p>
<h3>1) Contributo automatico: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa tipologia di contributo è prevista ed erogata dall’ Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che:</p>
<ul>
<li>hanno la <strong>partita IVA attiva </strong><strong>al </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</li>
<li><strong>hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong> previsto dall’articolo articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021</li>
<li><strong>non abbiano già restituito</strong> il precedente contributo o che non risulti indebitamente percepito.</li>
</ul>
<p>Il contributo è stabilito <strong>in misura corrispondente</strong> <strong>al contributo a fondo perduto già usufruito</strong> e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per quest’ultimo, ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>Si tratta di un contributo automatico senza necessità di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.1) Contributo alternativo: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 5-15)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che:</p>
<p>1) sono <strong>titolari di una </strong><strong>partita IVA attiva </strong><strong>alla data del </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</p>
<p>2) hanno <strong>ricavi o compensi non superiori a </strong><strong>10 milioni di euro </strong><strong>nel </strong><strong>periodo d’imposta 2019</strong>, per i soggetti “con periodo solare”;</p>
<p>3) hanno avuto una <strong>riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi</strong> nel periodo 1° aprile 2020 &#8211; 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 &#8211; 31 marzo 2020.</p>
<p>Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p>Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>a) per i <strong>soggetti che hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 400.000 euro;</li>
<li>40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 1 milione di euro;</li>
<li>30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>b) per i <strong>soggetti che </strong><strong>non </strong><strong>hanno beneficiato del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 000 euro;</li>
<li>70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 400.000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 1 milione di euro;</li>
<li>40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>L’importo del contributo alternativo, per tutti i soggetti, non può essere superiore a 150.000 euro.</p>
<p>Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.</p>
<p>Potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta.</p>
<p>Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Ente con l’indicazione dei requisiti richiesti.</p>
<p>I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, possono presentare istanza esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p>
<p>Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico”, vedasi il precedente punto 1 (contributo automatico), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo”, <strong>qualora quest’ultimo dovesse risultare di maggior valore e quindi più favorevole.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.2) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio (perequativo)</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 16-27)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello stato.</p>
<p>L’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Il contributo perequativo:</p>
<p>1) può essere richiesto dai soggetti con <strong>ricavi o compensi 2019 </strong><strong>fino a </strong><strong>10 milioni di euro</strong>;</p>
<p>2) a condizione che vi sia stata una <strong>riduzione, ovvero un peggioramento, del </strong><strong>risultato economico dell’esercizio</strong> relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il contributo <strong>non spetta</strong>:</p>
<ul>
<li>ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26.05.2021;</li>
<li>agli enti pubblici e alle società di partecipazioni (art. 162 bis del TUIR)</li>
</ul>
<p>L’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre 2021.</p>
<p>Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.3) Contributo per le attività chiuse nel 2021</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 maggio 2021, a seguito delle misure restrittive della pandemia, <strong>sono state chiuse per un periodo complessivo di </strong><strong>almeno quattro mesi</strong><strong>.</strong></p>
<p>Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.4) Contributo a fondo perduto per le start-up</h3>
<p>(Decreto Legge 41/2021, Articolo 1-ter)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potranno beneficiare del contributo, <strong>nella misura di euro  </strong><strong>1.000</strong>, i soggetti titolari di reddito d’impresa che:</p>
<p>1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</p>
<p>2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 in base al certificato camerale;</p>
<p>3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021.</p>
<p>Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, presunto di 20 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/contributo-a-fondo-perduto-dei-decreti-sostegni/">Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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