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	<title>COVID19 Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>COVID19 Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco &#160; Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta: &#160; per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19; &#160; per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/credito-sanificazione-covid19-e-adeguamento-ambienti-di-lavoro/">Credito sanificazione Covid19 e adeguamento ambienti di lavoro</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>a cura di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto Rilancio nr. 34/2020 agli articoli 120 e 125 introduce i crediti d’imposta:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per gli <strong>interventi e gli investimenti</strong> necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>per la <strong>sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati</strong>, nonchè per l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</li>
</ul>
<p><em> </em></p>
<p>I due crediti di imposta sopra descritti si accomunano per un unico modello di comunicazione all’ Agenzia delle Entrate, ma i termini, ovvero le scadenze, le regole e le modalità di beneficio sono fra loro distinte e differenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ai protocolli Covid19 (art. 120)</h1>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p>L’art. 120 del Decreto Rilancio detta precise istruzioni per l’attribuzione del credito:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8211; agli esercenti attività di impresa, arte o professione <strong>in luoghi aperti al pubblico </strong><strong>(</strong>es. alberghi, villaggi turistici, ristoranti, bed and breakfast, residence, affittacamere, gelaterie e pasticcerie, mense, bar, teatri, musei, etc);</p>
<p>&#8211; alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti</p>
<p>-religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dai codici attività Ateco.</p>
<p>Il <strong>credito di imposta è riconosciuto nella misura pari al 60%</strong> delle spese sostenute nel corso del 2020, per un massimo di <strong>spese ammissibile pari ad 80.000 euro</strong>, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.</p>
<p>Il credito è a sostegno degli esercenti per i costi sostenuti relativi alla riapertura in sicurezza delle Attività.</p>
<p>Tra i tipici <strong>costi ammessi</strong> vi sono:</p>
<ul>
<li>gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,</li>
<li>per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,</li>
<li>per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa esempio software, sistemi di videoconferenza e per la sicurezza della connessione, investimenti per l’attività lavorativa in smart working e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, esempio termoscanner.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Scadenza termini</strong></h2>
<p>Le istanze dovranno essere presentate, tramite modello telematico, <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021</strong>.</p>
<p>Nel modello di comunicazione dovrà essere indicato il codice attività svolta, l’ammontare delle spese già sostenute dal 1° gennaio 2020 o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo non superiore ad euro 80 mila.</p>
<p>Quest’ultimo è il limite di spesa previsto, nonché il relativo credito d’imposta pari al 60% di tali spese. Quindi l’ammontare del credito non può eccedere l’importo di 48.000 euro.</p>
<p>Sono <strong>escluse</strong> le imprese in difficoltà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Metodologia di calcolo</strong></h2>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, e per le imprese individuali e le società di persone in regime in di contabilità semplificata alle spese sostenute e da sostenere entro fine 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in regime di contabilità ordinaria alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA  a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito </strong></h2>
<p>Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24. Per aver accesso alla compensazione si deve dimostrare di aver sostenuto la spesa, ed in ogni caso è utilizzabile  <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021</strong>.</p>
<p>Il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici di Agenzia Entrate a mezzo di un intermediario fiscale.</p>
<p>Il credito e gli utilizzi saranno valorizzati nella dichiarazione dei redditi 2021 di competenza dell’anno di imposta 2020, compilando apposita sezione nel quadro RU.</p>
<p>E’ cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese e nel limite sopra indicato. Non si applica il limite annuale di utilizzo pari ad euro 250mila, né il limite massimo di crediti compensabili pari a 1milione.</p>
<p>È possibile optare per la cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito entro il 31.12.2021.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate può procedere ai controlli, comunicando accertamento ed irrogazioni di sanzioni per crediti non spettanti.</p>
<p>La quota di credito non utilizzata non può esser rimandata ad anni successivi ne’ richiesta a rimborso.</p>
<h1></h1>
<p>&nbsp;</p>
<h1>Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)</h1>
<p>Ai fini del contenimento del contagio del Covid19 l’art. 125 del DL 34/2020 detta le regole per un nuovo credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che abroga l’art. 64 del DL 18/2020 e art. 30 del DL 23/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Beneficiari</strong></h2>
<p>I soggetti esercenti arti e professioni, i forfetari e le imprese agricole, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono godere di un <strong>credito d&#8217;imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020</strong> per la <strong>sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati</strong>, nonché per <strong>l&#8217;acquisto di dispositivi di protezione individuale</strong> e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p>
<p>Le <strong>spese ammissibili</strong> al credito d’imposta sono:</p>
<ol>
<li>a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;</li>
<li>b) acquisto di dispositivi di protezione individuale, per esempio mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Si consiglia di conservare le attestazioni di conformità o marcatura CE;</li>
<li>c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</li>
<li>d) acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</li>
<li>e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</li>
</ol>
<p>La Circolare Ministeriale n. 20/2020 precisa che tra le spese di sanificazione si possono considerare anche <strong>quelle sostenute in economia dal beneficiario avvalendosi di propri lavoratori dipendenti o collaboratori</strong> nel limite dei fogli interni di lavoro e/o documentazione interna e del costo da busta paga ed in ogni caso nei limiti di costo congruo al valore di mercato per interventi similari.</p>
<p>Per gli esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e per le imprese individuali e le società di persone in <strong>regime di contabilità semplificata</strong> alle  spese sostenute e da sostenere entro il termine del 2020 si applica il criterio di cassa.</p>
<p>Per tutte le attività di impresa in <strong>regime di contabilità ordinaria</strong> alle stesse spese si applica invece il criterio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento delle stesse.</p>
<p>Il calcolo del credito di imposta va effettuato sulla <strong>spesa sostenuta agevolabile al netto dell’IVA</strong> a meno che non si tratti di soggetti per i quali <strong>l’IVA non è detraibile</strong>, in qual caso va sommata al costo agevolabile ai sensi dell’art. 110 TUIR.</p>
<h2><strong>Utilizzo del credito</strong></h2>
<p>Il <strong>credito d’imposta spetta fino a un massimo di euro 60mila</strong> per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.</p>
<p>Il limite di Euro 60mila è quindi un limite riferito al credito di imposta e non alla spesa ammissibile, tuttavia è un limite solo teorico, infatti la spesa massima finanziabile a livello nazionale è pari a 200 milioni di euro.</p>
<p>Per rispettare il limite massimo il provvedimento attuativo prevede che:</p>
<p>&#8211; la domanda sia presentata telematicamente tramite modello telematico <strong>tra il 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020,</strong></p>
<p>&#8211; sulla base delle domande presentate sarà emanato provvedimento contenente la reale percentuale del credito di imposta spettante in proporzione ai limiti di spesa complessivi. Tale domanda non è soggetta al click day.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta sarà utilizzabile secondo la percentuale effettiva che sarà comunicata tramite apposito Provvedimento di Agenzia delle Entrate da emanare entro l’ 11 settembre 2020:</p>
<p>&#8211; in <strong>compensazione F24</strong>, ai sensi dell&#8217;articolo 17, D.Lgs. 241/1997 senza applicare i limiti di cui all&#8217;articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all&#8217;articolo 34, L. 388/2000; il modello F24 va presentato unicamente con i canali telematici a mezzo di intermediario fiscale;</p>
<p>&#8211; nella <strong>dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa il credito e gli utilizzi saranno indicati nella dichiarazione dei redditi 2021 per il periodo 2020, compilando apposita sezione che sarà prevista nel quadro RU.</p>
<p>È possibile optare, in alternativa all’utilizzo diretto come sopra indicato, per la<strong> cessione del credito a terzi soggetti, compresi gli istituti di credito</strong> entro il 31.12.2021. La comunicazione della cessione del credito si effettua:</p>
<ul>
<li>a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d’imposta;</li>
<li>solo a cura del soggetto cedente;</li>
<li>utilizzando esclusivamente le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate.</li>
</ul>
<p>Il <strong>cessionario</strong> è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità e può utilizzare il credito di imposta con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente.</p>
<p>Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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