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	<title>contributo fondo perduto Archivi - Mediastudio</title>
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	<description>consulenza aziende, liberi professionisti e privati</description>
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		<title>Contributo a fondo perduto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[aprile]]></category>
		<category><![CDATA[contributo fondo perduto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; L’art. 25 del Decreto Rilancio, nr. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto e riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario. Si tratta di una delle misure più attese dalle Imprese e dai Professionisti [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>di Monia Zanco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’art. 25 del Decreto Rilancio, nr. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto e riconosciuto un <strong>contributo a fondo perduto</strong> ai <strong>soggetti titolari di partita IVA titolari di reddito d’impresa </strong>e<strong> di lavoro autonomo </strong>e<strong> di reddito agrario</strong>.</p>
<p>Si tratta di una delle misure più attese dalle <strong>Imprese</strong> e dai <strong>Professionisti</strong> e destinate a chi ha sofferto maggiormente la chiusura a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi può aderire?</h2>
<p>I <strong>requisiti oggettivi</strong> richiesti sono i seguenti:</p>
<p>&#8211; <strong>volume di affari non superiore a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019</strong>, ovvero ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, del TUIR) o compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR);</p>
<p>&#8211; ammontare del fatturato e dei corrispettivi del <strong>mese di aprile 2020</strong> inferiore ai due terzi (66,67%) dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del <strong>mese di aprile 2019</strong>.</p>
<p>Ai fini della determinazione di questi importi, si considerano le <strong>operazioni effettuate</strong>, quindi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p><strong>Il sussidio spetta in ogni caso</strong>, ovvero senza la verifica del calo del fatturato, ai contribuenti che rispettino i seguenti requisiti soggettivi:</p>
<ul>
<li>hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;</li>
<li>hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni “zona rossa”, zone maggiormente colpite dall’epidemia Covid19, prima della dichiarazione di stato di emergenza nazionale (prima del 31 gennaio 2020).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Esclusioni</h2>
<p><strong>Non potranno</strong> presentare domanda all ’ Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto:</p>
<ul>
<li>i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del <strong>31 marzo 2020</strong>;</li>
<li>gli <strong>enti pubblici</strong>;</li>
<li>gli <strong>intermediari finanziari</strong> e le <strong>holding</strong>;</li>
<li>i soggetti che hanno diritto alla percezione delle <strong>indennità</strong> previste dagli <strong>articoli 27, 38</strong> <strong>del DL n.18/2020</strong>, nonché i <strong>professionisti iscritti agli Ordini</strong>, ovvero coloro che possiedono una cassa privata di previdenza obbligatoria.</li>
</ul>
<p>E’ praticamente esclusa la cumulabilità del bonus di euro 600 e il contributo a fondo perduto per i professionisti e i co.co.co iscritti alla gestione separata Inps, per i lavoratori dello spettacolo e per i professionisti iscritti all’Ordine e quindi alle casse private di previdenza obbligatoria (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, architetti, etc.).</p>
<p>Il cumulo dei due sussidi è concesso solo agli artigiani e ai commercianti, poiché nel mese di maggio è prevista l’erogazione del contributo a fondo perduto in sostituzione del bonus dei 600 euro.</p>
<p>Purtroppo, per i Professionisti iscritti alle casse private la penalizzazione è doppia, perché col Decreto Cura Italia si verificava il limite reddituale dei 50.000 euro lordi nel 2018, che permetteva l’erogazione del bonus ed ora il contributo a fondo perduto non è previsto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Come calcolare il contributo?</h2>
<p>L’ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti <strong>percentuali alla differenza tra l’ammontare</strong> del fatturato e dei corrispettivi del mese di <strong>aprile 2020</strong> e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di <strong>aprile 2019</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>20%</strong> per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;</li>
<li><strong>15%</strong>, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;</li>
<li><strong>10%</strong>, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro.</li>
</ul>
<p>Il volume d’affari si valorizza alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>E’ comunque previsto un contributo minimo non inferiore a:</p>
<ul>
<li>1.000 euro per le persone fisiche;</li>
<li>2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li>
</ul>
<p>Il contributo non:</p>
<ul>
<li>concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;</li>
<li>rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (ex articolo 61 del Tuir);</li>
<li>rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi (ex articolo 109, comma 5, del Tuir).</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Come ottenerlo?</strong></h2>
<p>Per ottenere il beneficio, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’<strong>istanza</strong> all ’ Agenzia delle Entrate <strong>in via telematica</strong> (anche tramite intermediari abilitati) con l’indicazione dei requisiti richiesti (le modalità e il contenuto dell’istanza saranno determinati da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di imminente uscita).</p>
<p>L’erogazione del contributo verrà effettuata direttamente dall ’ Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.</p>
<h2>Sanzioni</h2>
<p>Le sanzioni irrogabili, in caso di recupero del contributo, vanno <strong>dal 100 al 200 per cento del sussidio in tutto o in parte non spettante.</strong></p>
<p>L’istanza contiene <strong>un’autocertificazione antimafia</strong>, che se resa mendace comporta la <strong>reclusione del soggetto</strong> che l’ha rilasciata da due anni a sei anni, ed in caso di erogazione del contributo si applica l’art. 322 ter del Codice Penale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Scadenza</h2>
<p>Il termine per presentare la domanda è fissato in 60 giorni a partire dalla data indicata nel provvedimento di prossima emanazione dell’Agenzia delle Entrate.</p>
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