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	<title>cashback Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>cashback Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Legge di bilancio 2021: novità fiscali</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:46:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La legge di bilancio 2021 (Lg. 178/2020) è stata approvata ieri 30 dicembre 2020 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito elenchiamo le principali novità previste dalla Manovra finanziaria in ambito fiscale. &#160; NOVITA’ FISCALI Esenzione Irpef redditi agrari E’ prevista l’esenzione IRPEF totale, a decorrere dal 2021, per i redditi dominicali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/legge-di-bilancio-2021-novita-fiscali/">Legge di bilancio 2021: novità fiscali</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La legge di bilancio 2021 (Lg. 178/2020) è stata approvata ieri 30 dicembre 2020 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Di seguito elenchiamo le principali novità previste dalla Manovra finanziaria in ambito fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>NOVITA’ FISCALI</u></strong></h2>
<h3><strong>Esenzione Irpef redditi agrari</strong></h3>
<p>E’ prevista <strong>l’esenzione IRPEF totale</strong>, a decorrere dal 2021, per i <strong>redditi dominicali ed agrari</strong> riferiti a <strong>terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)</strong> iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA per take away e delivery</strong></h3>
<p><strong>Al cibo da asporto e alla consegna a domicilio</strong> a decorrere dal 2021 si applica <strong>l’aliquota agevolata del 10%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Imposta di registro minima terreni agricoli</strong></h3>
<p>Agli <strong>atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze</strong>, di valore economico inferiore o uguale ad euro 5.000, <strong>a destinazione agricola</strong>, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, <strong>non si applica</strong> l’imposta di registro fissa di euro 200, di cui all’art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Tassazione dei ristorni</strong></h3>
<p>La destinazione di <strong>somme (ristorni) ad aumento di capitale sociale</strong> <strong>nelle cooperative</strong> possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la <strong>ritenuta a titolo di imposta del 12,50%,</strong> previa delibera assembleare.</p>
<p>Il versamento della ritenuta avverrà entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di scadenza del trimestre in cui è stata adottata la delibera assembleare.</p>
<p>Se da un lato si riduce l’aliquota della ritenuta dal 26% al 12,50%, dall’altro si anticipa il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché rimborsarlo al socio.</p>
<p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’art. 65, c.1, del TUIR, e i detentori di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c.1, lett. c del TUIR.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</strong></h3>
<p>Dal 2021 si introduce una <strong>riduzione dell’IRES del 50% sugli utili  percepiti dagli enti pubblici e privati</strong> (enti non commerciali) <strong>diversi dalle società</strong> , nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti settori:</p>
<p>-famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, oltre l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficienza, religione e sviluppo  spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;</p>
<p>-prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali;</p>
<p>-ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità ambientale;</p>
<p>-arte, attività e beni culturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IMU e TARI per i soggetti pensionati residenti all’estero</strong></h3>
<p>I <strong>pensionati italiani residenti all’estero</strong>, dal 2021, beneficiano della <strong>riduzione del 50% di IMU e di due terzi della TARI</strong> (tassa sui rifiuti) per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso.</p>
<p>L’unità immobiliare deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Regime fiscale lavoratori impatriati</strong></h3>
<p>I soggetti che <strong>hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020</strong> e che, alla data del 31.12.2019, beneficiano del regime di favore ordinario previsto dall’art. 16 del D. Lgs n. 147/2015 possono optare per l’estensione <strong>per 5 periodi di imposta</strong> del menzionato regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, in base al numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.</p>
<p>Gli sportivi professionisti non possono godere di tale beneficio.</p>
<p>Si attende apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Avviamento</strong></h3>
<p>La Manovra finanziaria del 2021 consente di effettuare il <strong>riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici. </strong></p>
<p>Questa possibilità non si limita più ai soli beni immateriali tutelati quali marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc., ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali come le spese relative a più esercizi.</p>
<p>Questa operazione determina il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Aggregazione aziendale</strong></h3>
<p>La legge di bilancio 2021 introduce nuovi incentivi per le operazioni di <strong>aggregazione aziendale che si realizzano tramite operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda che vengono deliberati nel 2021</strong>.</p>
<p>Al soggetto risultante dalla fusione o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario è permesso <strong>trasformare in credito di imposta le imposte anticipate su perdite pregresse e sulle eccedenze ACE</strong> (aiuto alla crescita economica) <strong>maturate fino al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.</strong></p>
<p>L’efficacia della trasformazione in credito di imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle imposte anticipate trasformate.</p>
<p>La <strong>commissione è deducibile</strong> ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Spese veterinarie</strong></h3>
<p>Dal 2021 la detrazione Irpef pari al 19% è consentita su un limite di spese veterinarie pari ad <strong>euro 550</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA vaccini Covid 19</strong></h3>
<p>Le cessioni di strumenti per diagnostica Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse a detta strumentazione, fino al 31 dicembre 2022, <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>.</p>
<p>Il diritto alla detrazione dell’IVA spetta per quella assolta a monte.</p>
<p>Le cessioni di vaccini Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse ai vaccini <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Locazioni brevi</strong></h3>
<p>Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo <strong>in caso di locazione breve di massimo 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.</strong></p>
<p>Al superamento della citata soglia si considera la locazione esercitata in forma imprenditoriale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IMU turismo</strong></h3>
<p>In favore dei <strong>settori turismo e spettacolo</strong> è prevista <strong>l’esenzione della prima rata IMU 2021</strong> per i seguenti immobili:</p>
<p>-stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D2 e relative pertinenze, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventu’, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence, campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;</p>
<p>-discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Bonus locazioni</strong></h3>
<p>L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. nr. 34/2020) prevedeva un credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo.</p>
<p>La Legge di Bilancio 2021 apporta modifiche ed estende il <strong>credito d’imposta anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.</strong></p>
<p>Per i soggetti e le imprese turistico-ricettive <strong>il credito spetta fino al 30 aprile 2021</strong>, anziché 31 dicembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Plastic e sugar tax</strong></h3>
<p>La disciplina della <strong>plastic tax</strong> entrerà in vigore il <strong>1 luglio 2021</strong>.</p>
<p>La legge di bilancio 2021 proroga l’entrata in vigore della disciplina della <strong>sugar tax al 1 gennaio 2022</strong>.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Lotteria scontrini e cashback</strong></h3>
<p>Solo gli acquisti pagati con <strong>strumenti di pagamento elettronici</strong> (carte di credito, bancomat, etc.) possono partecipare alle estrazioni.</p>
<p>Sono esclusi gli acquisti effettuati in contante.</p>
<p>Si precisa che i rimborsi a seguito del programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono soggetti a prelievo erariale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Semplificazioni fiscali</strong></h3>
<p>Per i <strong>contribuenti minori</strong> sono state allineate le tempistiche di annotazione delle fatture emesse nei registri IVA con quelle della liquidazione IVA. In altri termini, le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>Dal 1 gennaio 2022 <strong>viene abolito l’esterometro</strong> , per cui le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI secondo i criteri della fatturazione elettronica.</p>
<p>Si estende al 2021 <strong>l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica</strong> per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>E’ semplificata la predisposizione e consultazione dei <strong>documenti precompilati IVA</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Bollo sulle fatture elettroniche</strong></h3>
<p>Dal 2021 per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio SDI il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo.</p>
<p>La responsabilità in capo ad entrambe le parti coinvolte nelle operazioni a cui fa riferimento la norma riguarda oltre al pagamento dell’imposta anche le eventuali sanzioni amministrative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Trasmissione telematica corrispettivi</strong></h3>
<p>Il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti, che attesta l’avvenuta operazione, coincide con il momento di ultimazione dell’operazione.</p>
<p>Slitta al 1 luglio 2021 la semplificazione prevista per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso.</p>
<p>Nuove sanzioni sono previste per le violazioni agli adempimenti correlati a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni</strong></h3>
<p>E’ prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare  il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti al 1 gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva al 11%.</p>
<p>E’ prevista la rateazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2021, oltre alla redazione e giuramento della perizia devono avvenire entro il 30 giugno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Cashback al via dall&#8217;8 dicembre 2020</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/cashback-al-via-dall8-dicembre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 10:29:48 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco Per incentivare l&#8217;utilizzo della moneta elettronica, ovvero i sistemi di pagamento tracciabili che non prevedono l’uso di contante (quali ad esempio, le carte di credito, le carte di debito o le app di pagamento su smartphone (es. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay o Satispay)) e per contrastare contemporaneamente l’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2020 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Monia Zanco</em></p>
<p>Per incentivare l&#8217;utilizzo della <strong>moneta elettronica</strong>, ovvero i sistemi di pagamento tracciabili che non prevedono l’uso di contante (quali ad esempio, le carte di credito, le carte di debito o le app di pagamento su smartphone (es. <a href="https://www.aranzulla.it/come-funziona-apple-pay-994217.html">Apple Pay</a>, <a href="https://www.aranzulla.it/come-funziona-google-pay-1104669.html">Google Pay</a>, <a href="https://www.aranzulla.it/come-funziona-samsung-pay-1112536.html">Samsung Pay</a> o <a href="https://www.aranzulla.it/come-funziona-satispay-1171268.html">Satispay</a>)) e per contrastare contemporaneamente l’evasione fiscale, la legge di Bilancio 2020 (Lg. 160/2019) ha introdotto un meccanismo di rimborso in denaro cosiddetto <strong>cashback</strong>.</p>
<p>Il MEF ha definito le linee attuative e a partire <strong>dall&#8217;8 dicembre e fino al 31 dicembre 2020</strong>, inizia la fase sperimentale e sarà possibile ottenere un <strong>Extra Cashback di Natale</strong>, con il quale sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere <strong>il 10% di rimborso</strong>, fino a un massimo di 150,00 euro, che verrà accreditato nei primi mesi del 2021. A decorrere <strong>dal 01 gennaio 2021,</strong> inizierà la fase a pieno regime, e verranno premiati con sostanziosi rimborsi i cittadini che faranno uso dei sistemi di pagamento elettronici nei negozi fisici.</p>
<h2>Soggetti interessati al rimborso cashback</h2>
<p>I soggetti che possono partecipare ed ottenere il <strong>rimborso cashback</strong> sono le <strong>persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato</strong>, che, al di fuori della sfera di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.</p>
<p>Sono ammessi quindi gli <strong>acquisti fatti come consumatori privati</strong>.</p>
<p>Condizioni per partecipare:</p>
<ul>
<li>essere maggiorenne;</li>
<li>residente in Italia;</li>
<li>utilizzo di strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall&#8217;esercizio di attività d&#8217;impresa, arte o professione.</li>
</ul>
<p>Non sono richiesti requisiti reddituali.</p>
<h2>Modalità per aderire al programma</h2>
<p>L’adesione al programma è facoltativa ed avviene esclusivamente <strong>su base volontaria</strong>.</p>
<p>I consumatori potranno scegliere di aderire al <strong>Programma cashback</strong> attraverso due modalità:</p>
<ul>
<li><a href="https://io.italia.it/cittadini/">App IO</a>;</li>
<li><strong>Banche</strong> o società che emettono carte di pagamento <strong>(issuer)</strong>. E’ possibile anche tramite app Satispay, ma solo per i pagamenti fatti con questo strumento, nei negozi che lo supportano.</li>
</ul>
<h3><strong>Adesione tramite App IO</strong></h3>
<p>In primis, per poter partecipare <strong>è necessario avere</strong>:</p>
<p>il<strong> codice SPID</strong>, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider che trovate sul sito <a href="https://www.spid.gov.it/%20">https://www.spid.gov.it/</a></p>
<p>Per la <a href="richiesta%20del%20codice%20SPID,%20puoi%20cliccare%20qui">richiesta del codice SPID, puoi cliccare qui</a>, <a href="https://www.spid.gov.it/richiedi-spid">https://www.spid.gov.it/richiedi-spid</a> e sono necessari:</p>
<ul>
<li>un indirizzo e-mail</li>
<li>il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente</li>
<li>un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente)</li>
<li>la tessera sanitaria con il codice fiscale</li>
</ul>
<p>o la <strong>Carta d’Identità elettronica</strong> (CIE), il cui rilascio può essere richiesto presso il proprio Comune. Per  informazioni sulla CIE puoi cliccare qui <a href="https://www.cartaidentita.interno.gov.it/">https://www.cartaidentita.interno.gov.it/</a></p>
<p>Successivamente si potrà procedere a <strong>scaricare</strong> gratuitamente <strong>l&#8217;App IO</strong> su:</p>
<ul>
<li><a href="https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835">App Store</a> <a href="https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835">https://apps.apple.com/it/app/io/id1501681835</a> per dispositivi con sistema iOS (iPhone, iPad);</li>
<li><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pagopa.io.app">Google Play</a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pagopa.io.app">https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pagopa.io.app</a> per dispositivi con sistema Android (Xiaomi, Samsung, LG, ecc.).</li>
</ul>
<p>Il tutto gira intorno all’applicazione IO, quindi una volta scaricata la App IO sul proprio smartphone, si potrà accedere inserendo o il proprio codice Spid o, in alternativa, il Pin della carta di identità elettronica.</p>
<p>Se si <strong>entra con CIE</strong>, due sono gli step per riconoscimento con la carta d’identità:</p>
<ul>
<li>inserire il codice Pin della carta (si tratta di 8 cifre ottenute metà al momento della consegna della nuova carta d’identità e metà ricevuta per posta);</li>
<li>la scansione della carta d’identità direttamente sullo smartphone.</li>
</ul>
<p>Se si <strong>entra con SPID</strong>, la procedura di riconoscimento con Spid invece prevede:</p>
<ul>
<li>l’inserimento del nome utente scelto al momento della registrazione e della password;</li>
<li>l’accettazione cliccando sul tasto “prosegui”;</li>
<li>autorizzazione all’accesso tramite richiesta direttamente su smartphone oppure all’interno dell’app utilizzata per accedere allo Spid (esempio app PosteID), nel caso di un livello di sicurezza 2.</li>
</ul>
<p>A questo punto si deve accettare l’informativa sulla privacy e scegliere un codice di sblocco a 6 cifre, ma si può anche autorizzare l’accesso con l’impronta digitale, più comodo e veloce.</p>
<p><strong>Il servizio per iscriversi al programma “Cashback”</strong> sull’app IO e partecipare all’”Extra Cashback di Natale” <strong>sarà attivo dall’8 dicembre 2020</strong>.</p>
<p>Dopo l’8 dicembre sarà sufficiente fare login tramite SPID o Carta d’identità elettronica e <strong>troverete la voce Cashback</strong> per attivare la misura seguendo semplici passaggi. La procedura dovrebbe richiedere pochi minuti, e troverete sul sito <a href="https://io.italia.it/">https://io.italia.it</a> tutte le indicazioni su come partecipare. Probabilmente ci sarà un nuovo aggiornamento dell’app, dopo il quale ci si potrà iscrivere al Cashback nella sezione <strong>Portafoglio di IO.</strong></p>
<h3><strong>Adesione tramite Banche</strong></h3>
<p>Altra modalità di adesione è costituita dagli istituti finanziari accreditati dal Ministero. Ovvero i cosiddetti <strong><em>issuer</em></strong> (fornitori) delle carte e dei servizi di pagamento elettronico. Verrà messa a disposizione una procedura simile a quella dell’app IO, da eseguire all’interno delle rispettive applicazioni.</p>
<p>Per aderire al programma è necessario registrare le proprie carte di credito o debito con le quali si effettuano gli acquisti ed inserire:</p>
<ul>
<li>gli estremi identificativi di uno o più <strong>carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il Cashback sull&#8217;account Satispay</strong>. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e, a seguire, Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa;</li>
<li>il <strong>codice IBAN</strong>del conto su cui ricevere i rimborsi.</li>
</ul>
<p>La partecipazione al programma <strong>ha inizio al momento dell&#8217;effettuazione della prima transazione</strong> tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall&#8217;aderente. <strong>All’atto della spesa non è necessario comunicare o esibire nulla al negoziante.</strong></p>
<p>Il consumatore, in qualsiasi momento, <strong>può effettuare la cancellazione</strong> dal programma nell&#8217;APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall&#8217;issuer convenzionato.</p>
<p>La cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.</p>
<h2>Quali acquisti permettono il rimborso cashback</h2>
<p><strong>Gli acquisti effettuati presso i negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti</strong> permettono il rimborso cashback.</p>
<p>Esclusioni:</p>
<ul>
<li>gli acquisti effettuati online (es. e-commerce);</li>
<li>gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali (sfera aziendale/professionale);</li>
<li>le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. ricariche telefoniche);</li>
<li>i bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;</li>
<li>le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.</li>
</ul>
<h2>Fase sperimentale: rimborso extra cashback</h2>
<p>Con <strong>l’Extra Cashback di Natale dal</strong>l’<strong>8 dicembre</strong> e <strong>fino al 31 dicembre 2020</strong>, saranno sufficienti  <strong>10 acquisti </strong>con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay <strong>per avere il 10% di rimborso</strong>, fino a un massimo di 150,00 euro che saranno accreditati nel mese di febbraio 2021:</p>
<ul>
<li>potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti consumatori che abbiano effettuato un <strong>numero minimo di 10 transazioni</strong> regolate con strumenti di <strong>pagamento elettronici</strong>.</li>
<li>Il <strong>rimborso sarà pari al 10% dell&#8217;importo di ogni transazione</strong>, tenendo conto delle transazioni fino ad un <strong>valore massimo di 150,00 euro per singola transazione</strong>, quelle di importo superiore a 150,00 euro concorreranno fino all&#8217;importo di 150,00 euro.</li>
<li>La quantificazione del rimborso è determinata su un <strong>valore complessivo delle transazioni </strong>effettuate in ogni caso <strong>non superiore a 1.500,00 euro</strong>.</li>
<li>Il <strong>rimborso</strong> sarà <strong>erogato nel mese di febbraio 2021.</strong></li>
</ul>
<p>Il cashback è legato al singolo componente della famiglia, quindi ogni componente maggiorenne potrà partecipare cumulando così i rimborsi.</p>
<p>Ad esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300,00 euro e nel 2021 può ottenere un rimborso complessivo di 600,00 euro.</p>
<p>All’avvio del Programma Cashback, alcuni esercenti potrebbero NON disporre da subito di un dispositivo di accettazione di carte e app di pagamento che consenta di partecipare all’iniziativa. Per questo, prima di eseguire un pagamento presso un punto vendita, puoi verificare con l’esercente.</p>
<p>L’Extra Cashback di Natale viene <strong>erogato con bonifico sull’IBAN</strong> che il contribuente al momento dell&#8217;adesione al programma o comunicato in un momento successivo ma, che in ogni caso deve comunicare <strong>entro la fine di dicembre 2020.</strong></p>
<h2>Fase a regime: rimborso cashback dal 1 gennaio 2021</h2>
<p>Dal 1 gennaio 2021, tramite il  Cashback,  si potrà beneficiare del <strong>rimborso del 10%</strong> sull’importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Anche per il 2021 non concorrono gli acquisti online.</p>
<p>Non è stato stabilito un importo minimo di spesa e la misura del rimborso sarà determinata con riferimento ai seguenti periodi temporali:</p>
<ul>
<li>dal 1° gennaio 2021  al 30 giugno 2021;</li>
<li>dal 1° luglio 2021 al  31 dicembre 2021;</li>
<li>dal 1° gennaio 2022 al  30 giugno 2022.</li>
</ul>
<p>In ogni periodo, si accede al rimborso esclusivamente se si effettuano<strong> minimo 50 transazioni</strong> regolate con strumenti di pagamento elettronici.</p>
<p>Così, <strong>ogni 6 mesi</strong>, se si effettuano un <strong>minimo di 50 pagamenti </strong>si riceverà il <strong>10% dell’importo speso</strong>, fino ad un massimo di 150,00 euro di rimborso complessivo (il rimborso massimo per singola transazione è di 15,00 euro). Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all&#8217;importo di 150,00 euro.</p>
<p>Il rimborso viene calcolato su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun semestre. Quindi, <strong>il rimborso massimo ottenibile è pari ad euro 300,00 l’anno.</strong></p>
<p><strong>I rimborsi</strong> saranno erogati, con un <strong>bonifico sull’IBAN</strong> che il contribuente ha indicato al momento dell&#8217;adesione al programma o in un momento successivo, <strong>entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento</strong>:</p>
<ul>
<li>entro il 29 agosto 2021 per il periodo 1° gennaio 2021 &#8211; 30 giugno 2021;</li>
<li>entro il 1° marzo 2022 per il periodo 1° luglio 2021 &#8211; 31 dicembre 2021;</li>
<li>entro il 29 agosto 2022 per il periodo 1° gennaio 2022 &#8211; 30 giugno 2022.</li>
</ul>
<h2>Rimborso speciale: super cashback</h2>
<p><strong>Dal 1° gennaio 2021</strong>, senza alcun importo minimo di spesa, si potrà concorrere per il <strong>Super Cashback di 1.500,00 euro ogni sei mesi</strong>.</p>
<p>Si ha diritto al Super Cashback se si rientra <strong>tra i primi 100.000 cittadini</strong> che <strong>hanno effettuato</strong>, in un semestre <strong>il maggior numero di transazioni</strong> con carte e app di pagamento.</p>
<p>Il contribuente potrà ottenere il Super Cashback di 1.500 euro per gli acquisti fatti nei seguenti tre semestri:</p>
<ul>
<li>1° gennaio 2021 &#8211; 30 giugno 2021;</li>
<li>1° luglio 2021 &#8211; 31 dicembre 2021;</li>
<li>1° gennaio 2022 &#8211; 30 giugno 2022.</li>
</ul>
<p>Per il rimborso speciale<strong> conta il numero di acquisti</strong>, non gli importi spesi (ad esempio un caffè vale come una lavastoviglie).</p>
<p>A parità di numero di transazioni effettuate vince l’aderente, la cui ultima transazione reca una data anteriore rispetto a quella dell&#8217;ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.</p>
<p>Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.</p>
<p>Ogni componente maggiorenne della famiglia può concorrere al Super Cashback in ogni semestre, anche se ha già ottenuto il Super Cashback nel semestre precedente, quindi gli importi possono essere cumulati.</p>
<p>I rimborsi speciali sono <strong>erogati entro 60 giorni</strong> dal termine di ciascun periodo.</p>
<h2>Importo rimborso errato</h2>
<p>La <strong>gestione dei reclami</strong>, gestita da PagoPA S.p.A., avviene tramite un servizio di Help Desk dedicato all&#8217;assistenza dei soggetti aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l&#8217;App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.</p>
<p>In caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi, il consumatore può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento.</p>
<p><strong>I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A.,</strong> quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante <strong>invio dell&#8217;apposito modulo</strong>, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.</p>
<p>Consap S.p.A., per valutare il reclamo, può richiedere a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni effettuate dall&#8217;Aderente nel periodo contestato, che sono state valorizzate ai fini del riconoscimento del rimborso e/o della determinazione dell&#8217;importo dello stesso.</p>
<p>PagoPA S.p.A. rende disponibili tali informazioni entro 10 giorni dalla richiesta, tenuto conto delle tempistiche del riscontro effettuato.</p>
<p>Consap S.p.A. fornisce <strong>riscontro motivato al consumatore aderente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo</strong> e, in caso di accoglimento, dispone il pagamento dovuto.</p>
<p>Il reclamo è facoltativo e non costituisce modalità alternativa di soddisfacimento della condizione di procedibilità dell&#8217;azione giudiziaria eventualmente prevista dalla legge.</p>
<h2>Adempimenti per gli esercenti</h2>
<p>L’esercente deve verificare se il proprio dispositivo per gli strumenti di pagamento elettronici <strong>consente di partecipare all’iniziativa</strong>. È infatti necessario aver sottoscritto un accordo con un <strong>fornitore dei dispositivi di accettazione di carte e app </strong>di pagamento che ha <strong>aderito al programma</strong> sottoscrivendo una <strong>convenzione con la società PagoPA S.p.A.</strong> (c.d.“<em><strong>acquirer convenzionato</strong></em>”).<br />
La lista degli <em><strong>acquirer</strong></em><strong> convenzionati</strong> è disponibile nella sezione <a href="https://io.italia.it/cashback/acquirer/">https://io.italia.it/cashback/acquirer/</a></p>
<p>Si ricorda che la gestione delle transazioni è affidata direttamente alla società che gestisce e fornisce i POS agli esercenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/privati/cashback-al-via-dall8-dicembre-2020/">Cashback al via dall&#8217;8 dicembre 2020</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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