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	<title>rottamazione ter Archivi - Mediastudio</title>
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	<title>rottamazione ter Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Nuovo calendario riscossione dopo il Decreto Sostegni bis</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 10:35:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del Decreto Sostegni -bis n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 delle somme dovute della Rottamazione ter (art.3 DL 119/2018) e del saldo e stralcio (c.184 e seguenti Lg. 145/2018) per mantenere i benefici della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del<strong> Decreto Sostegni -bis</strong> n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle <strong>rate 2020</strong> delle somme dovute della <strong>Rottamazione ter </strong>(art.3 DL 119/2018) e del<strong> saldo e stralcio </strong>(c.184 e seguenti Lg. 145/2018<strong>) </strong>per mantenere i benefici della definizione agevolata, oltre ad altri carichi affidati alla Riscossione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Quali debiti al 31 agosto 2021 / 30 settembre 2021?</strong></h3>
<p>L’attività della riscossione è stata sospesa fino al <strong>31 agosto 2021</strong>.</p>
<p>Di conseguenza i versamenti di cui sotto, sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento</li>
<li>avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e affidati alla Riscossione</li>
<li>avvisi di addebito dell’INPS affidati alla Riscossione</li>
<li>accertamenti esecutivi doganali e ingiunzioni fiscali</li>
</ul>
<p>dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione e <strong>quindi entro il 30 settembre 2021, </strong>in base ai piani di dilazione concessi dall’Agenzia Entrate Riscossione<strong>. </strong>Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p>
<p><strong>Solo il mancato pagamento di 10 rate comporterà la decadenza dal piano di dilazione.</strong></p>
<p>In alternativa al pagamento in unica soluzione si può presentare <strong>istanza di rateazione</strong> entro il 30 settembre 2021 evitando nuove procedure e per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 non sarà necessario provare lo stato di difficoltà solo per debiti non superiori ad euro 100mila</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Come cambia il calendario della Riscossione per Rottamazione ter e Saldo e Stralcio?</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 371px;" width="908">
<tbody>
<tr>
<td width="317"><strong>NUOVE SCADENZE</strong></td>
<td width="317"><strong>RATE 2020 ANCORA NON VERSATE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 LUGLIO 2021</td>
<td width="317">28 FEBBRAIO 2020 (rottamazione ter)</p>
<p>31 MARZO 2020 (saldo e stralcio)</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 AGOSTO 2021</td>
<td width="317">31 MAGGIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 SETTEMBRE 2021</td>
<td width="317">31 LUGLIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 OTTOBRE 2021</td>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2021</td>
<td width="317">RATE IN SCADENZA NEL 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La nuova scadenza del <u>31 luglio 2021 </u>può allungarsi al massimo entro il <u>9 agosto 2021</u>, poiché sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.</strong></p>
<p>I pagamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati che sono allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia Entrate Riscossione.</p>
<p>Se il pagamento avviene tardivamente rispetto ai termini di cui sopra o parzialmente si decade dal beneficio e le somme comunque versate verranno considerate dall’Ente a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Attività di notifica e pignoramenti</strong></h3>
<p>Fino al <strong>31 agosto 2021</strong> sono <strong>sospese le attività di notifica di nuove cartelle</strong> e di altri <strong>atti di riscossione, di procedure di riscossione, cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti)</strong> e non potranno essere iscritte o rese operative fino al 31 agosto 2021.</p>
<p>Tuttavia restano sospesi fino al <strong>31 agosto 2021</strong> gli <strong>obblighi di accantonamento</strong> derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020 che hanno ad oggetto somme a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Stralcio dei debiti fino a 5mila</strong></h3>
<p>Il decreto Sostegni ha previsto <strong>l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo sotto ad euro 5mila,</strong> per tutti i carichi affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione <strong>dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.</strong></p>
<p>Nell’importo di euro 5mila si considerano oltre al capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p>
<p>Il decreto del MEF ha stabilito che <strong>entro il 20 agosto 2021</strong> l’Agente della Riscossione trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che potranno beneficiare di detto stralcio alla data del 23 marzo 2021.</p>
<p>Entro il prossimo <strong>30 settembre 2021</strong> l’Agenzia delle Entrate segnalerà i soggetti alla Riscossione che hanno conseguito più di euro 30mila sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.</p>
<p>Entro il <strong>31 ottobre 2021</strong> verrà effettuato l’annullamento dei debiti dei soggetti che non sono stati segnalati.</p>
<p>Entro il <strong>30 novembre 2021</strong> la Riscossione comunicherà agli interessati l’elenco delle quote annullate.</p>
<p>Nel caso di <strong>coobbligati</strong>, l’annullamento non avrà effetto se il codice fiscale di almeno uno dei soggetti coobbligati rientra fra l’elenco dei soggetti segnalati.</p>
<p>I <strong>beneficiari</strong> dello stralcio sono le <strong>persone fisiche</strong> che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila e i <strong>soggetti diversi dalle persone fisiche</strong> (società di capitali, di persone, etc.) che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila.</p>
<p>Lo <strong>stralcio non si applica</strong> ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e al’IVA riscossa all’importazione; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;  multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
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