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	<title>plastic tax Archivi - Mediastudio</title>
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		<title>Legge di bilancio 2021: novità fiscali</title>
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		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:46:29 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La legge di bilancio 2021 (Lg. 178/2020) è stata approvata ieri 30 dicembre 2020 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Di seguito elenchiamo le principali novità previste dalla Manovra finanziaria in ambito fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>NOVITA’ FISCALI</u></strong></h2>
<h3><strong>Esenzione Irpef redditi agrari</strong></h3>
<p>E’ prevista <strong>l’esenzione IRPEF totale</strong>, a decorrere dal 2021, per i <strong>redditi dominicali ed agrari</strong> riferiti a <strong>terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)</strong> iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA per take away e delivery</strong></h3>
<p><strong>Al cibo da asporto e alla consegna a domicilio</strong> a decorrere dal 2021 si applica <strong>l’aliquota agevolata del 10%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Imposta di registro minima terreni agricoli</strong></h3>
<p>Agli <strong>atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze</strong>, di valore economico inferiore o uguale ad euro 5.000, <strong>a destinazione agricola</strong>, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, <strong>non si applica</strong> l’imposta di registro fissa di euro 200, di cui all’art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Tassazione dei ristorni</strong></h3>
<p>La destinazione di <strong>somme (ristorni) ad aumento di capitale sociale</strong> <strong>nelle cooperative</strong> possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la <strong>ritenuta a titolo di imposta del 12,50%,</strong> previa delibera assembleare.</p>
<p>Il versamento della ritenuta avverrà entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di scadenza del trimestre in cui è stata adottata la delibera assembleare.</p>
<p>Se da un lato si riduce l’aliquota della ritenuta dal 26% al 12,50%, dall’altro si anticipa il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché rimborsarlo al socio.</p>
<p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’art. 65, c.1, del TUIR, e i detentori di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c.1, lett. c del TUIR.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</strong></h3>
<p>Dal 2021 si introduce una <strong>riduzione dell’IRES del 50% sugli utili  percepiti dagli enti pubblici e privati</strong> (enti non commerciali) <strong>diversi dalle società</strong> , nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti settori:</p>
<p>-famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, oltre l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficienza, religione e sviluppo  spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;</p>
<p>-prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali;</p>
<p>-ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità ambientale;</p>
<p>-arte, attività e beni culturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IMU e TARI per i soggetti pensionati residenti all’estero</strong></h3>
<p>I <strong>pensionati italiani residenti all’estero</strong>, dal 2021, beneficiano della <strong>riduzione del 50% di IMU e di due terzi della TARI</strong> (tassa sui rifiuti) per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso.</p>
<p>L’unità immobiliare deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Regime fiscale lavoratori impatriati</strong></h3>
<p>I soggetti che <strong>hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020</strong> e che, alla data del 31.12.2019, beneficiano del regime di favore ordinario previsto dall’art. 16 del D. Lgs n. 147/2015 possono optare per l’estensione <strong>per 5 periodi di imposta</strong> del menzionato regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, in base al numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.</p>
<p>Gli sportivi professionisti non possono godere di tale beneficio.</p>
<p>Si attende apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Avviamento</strong></h3>
<p>La Manovra finanziaria del 2021 consente di effettuare il <strong>riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici. </strong></p>
<p>Questa possibilità non si limita più ai soli beni immateriali tutelati quali marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc., ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali come le spese relative a più esercizi.</p>
<p>Questa operazione determina il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Aggregazione aziendale</strong></h3>
<p>La legge di bilancio 2021 introduce nuovi incentivi per le operazioni di <strong>aggregazione aziendale che si realizzano tramite operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda che vengono deliberati nel 2021</strong>.</p>
<p>Al soggetto risultante dalla fusione o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario è permesso <strong>trasformare in credito di imposta le imposte anticipate su perdite pregresse e sulle eccedenze ACE</strong> (aiuto alla crescita economica) <strong>maturate fino al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.</strong></p>
<p>L’efficacia della trasformazione in credito di imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle imposte anticipate trasformate.</p>
<p>La <strong>commissione è deducibile</strong> ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Spese veterinarie</strong></h3>
<p>Dal 2021 la detrazione Irpef pari al 19% è consentita su un limite di spese veterinarie pari ad <strong>euro 550</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA vaccini Covid 19</strong></h3>
<p>Le cessioni di strumenti per diagnostica Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse a detta strumentazione, fino al 31 dicembre 2022, <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>.</p>
<p>Il diritto alla detrazione dell’IVA spetta per quella assolta a monte.</p>
<p>Le cessioni di vaccini Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse ai vaccini <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Locazioni brevi</strong></h3>
<p>Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo <strong>in caso di locazione breve di massimo 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.</strong></p>
<p>Al superamento della citata soglia si considera la locazione esercitata in forma imprenditoriale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IMU turismo</strong></h3>
<p>In favore dei <strong>settori turismo e spettacolo</strong> è prevista <strong>l’esenzione della prima rata IMU 2021</strong> per i seguenti immobili:</p>
<p>-stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D2 e relative pertinenze, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventu’, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence, campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;</p>
<p>-discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Bonus locazioni</strong></h3>
<p>L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. nr. 34/2020) prevedeva un credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo.</p>
<p>La Legge di Bilancio 2021 apporta modifiche ed estende il <strong>credito d’imposta anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.</strong></p>
<p>Per i soggetti e le imprese turistico-ricettive <strong>il credito spetta fino al 30 aprile 2021</strong>, anziché 31 dicembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Plastic e sugar tax</strong></h3>
<p>La disciplina della <strong>plastic tax</strong> entrerà in vigore il <strong>1 luglio 2021</strong>.</p>
<p>La legge di bilancio 2021 proroga l’entrata in vigore della disciplina della <strong>sugar tax al 1 gennaio 2022</strong>.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Lotteria scontrini e cashback</strong></h3>
<p>Solo gli acquisti pagati con <strong>strumenti di pagamento elettronici</strong> (carte di credito, bancomat, etc.) possono partecipare alle estrazioni.</p>
<p>Sono esclusi gli acquisti effettuati in contante.</p>
<p>Si precisa che i rimborsi a seguito del programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono soggetti a prelievo erariale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Semplificazioni fiscali</strong></h3>
<p>Per i <strong>contribuenti minori</strong> sono state allineate le tempistiche di annotazione delle fatture emesse nei registri IVA con quelle della liquidazione IVA. In altri termini, le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>Dal 1 gennaio 2022 <strong>viene abolito l’esterometro</strong> , per cui le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI secondo i criteri della fatturazione elettronica.</p>
<p>Si estende al 2021 <strong>l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica</strong> per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>E’ semplificata la predisposizione e consultazione dei <strong>documenti precompilati IVA</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Bollo sulle fatture elettroniche</strong></h3>
<p>Dal 2021 per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio SDI il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo.</p>
<p>La responsabilità in capo ad entrambe le parti coinvolte nelle operazioni a cui fa riferimento la norma riguarda oltre al pagamento dell’imposta anche le eventuali sanzioni amministrative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Trasmissione telematica corrispettivi</strong></h3>
<p>Il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti, che attesta l’avvenuta operazione, coincide con il momento di ultimazione dell’operazione.</p>
<p>Slitta al 1 luglio 2021 la semplificazione prevista per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso.</p>
<p>Nuove sanzioni sono previste per le violazioni agli adempimenti correlati a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni</strong></h3>
<p>E’ prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare  il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti al 1 gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva al 11%.</p>
<p>E’ prevista la rateazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2021, oltre alla redazione e giuramento della perizia devono avvenire entro il 30 giugno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/legge-di-bilancio-2021-novita-fiscali/">Legge di bilancio 2021: novità fiscali</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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