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	<title>ambiente di lavoro Archivi - Mediastudio</title>
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	<description>consulenza aziende, liberi professionisti e privati</description>
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		<title>Il credito d&#8217;imposta del Decreto Rilancio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 15:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco &#160; Il Decreto Rilancio DL 34/2020 ha ridisegnato la roadmap dei crediti di imposta. Sono stati introdotti una serie di tax credit che permettono di accedere alle misure di sostegno a favore delle Imprese, Professionisti ed Enti del Terzo Settore. Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro E’stato istituito un [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Monia Zanco</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>Decreto Rilancio DL 34/2020</strong> ha ridisegnato la <em>roadmap</em> dei crediti di imposta.</p>
<p>Sono stati introdotti una serie di <strong><em>tax credit</em></strong> che permettono di accedere alle misure di sostegno a favore delle Imprese, Professionisti ed Enti del Terzo Settore.</p>
<h2>Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro</h2>
<p>E’stato istituito un nuovo <strong>credito di imposta pari al 60%</strong> delle spese sostenute nel 2020 per le spese di riapertura nella fase 2 per la messa in sicurezza e adeguamento degli <strong>esercizi aperti al pubblico</strong>, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario.</p>
<p>La platea dei beneficiari è ampia e riguarda le Imprese, i Professionisti ed il Terzo Settore, il cui codice attività è elencato nell’<strong>allegato 1</strong> dell’art. 120 del DL 34/2020, quali per esempio <strong>bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, alberghi, agriturismi, teatri, cinema, aree per fiere e convegni, biblioteche, musei, parchi divertimento e stabilimenti balneari e termali</strong>.</p>
<p>Gli <strong>investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione</strong> sono finalizzati ad adeguare i processi produttivi, gli ambienti di lavoro in modo da far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure anti Covid-19, inclusi:</p>
<ul>
<li>gli <strong>interventi edilizi</strong> per riadeguare spogliatoi, mense</li>
<li>realizzare <strong>spazi medici, ingressi, spazi comuni</strong></li>
<li>acquisto di <strong>arredi di sicurezza</strong>, realizzare aree di sicurezza</li>
<li>acquisizione di <strong>strumenti e tecnologie necessarie per svolgere l’attività</strong></li>
<li>acquisto di <strong>apparecchiature per il controllo della temperatura</strong> dei dipendenti e degli utenti.</li>
</ul>
<p>I vantaggi che presenta questo credito d’imposta sono: <strong>credito cumulabile</strong> con altre agevolazioni e si può utilizzare a decorrere dall’anno 2021 solo in compensazione con delega F24, in 10 anni; <strong>cedibilità</strong> ad altri soggetti, anche alle banche, con possibilità di successiva cessione del credito, è quindi incassabile subito. La quota di credito non utilizzata non potrà essere utilizzata l’anno successivo e non può essere chiesta a rimborso.</p>
<p>Si attendono i decreti che amplieranno la platea di soggetti interessati ed interventi realizzabili.</p>
<h2>Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione</h2>
<p>Si tratta di un credito di imposta rivisitato, poiché già il Decreto Cura Italia nr. 18/2020 lo aveva introdotto e poi ampliato con il Decreto Liquidità nr. 23/2020 ed ora l’art. <strong>125 del DL 34/2020 Decreto Rilancio</strong> <strong>abroga</strong> le precedenti disposizioni.</p>
<p>La <strong>percentuale di agevolazione</strong> si eleva dal 50% al <strong>60%</strong> sulle <strong>spese sostenute nel 2020</strong> per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, oltre all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito spetta nel limite della spesa massima pari ad <strong>euro 60.000 per ogni beneficiario</strong>.</p>
<p>I soggetti interessati sono le Imprese, i Professionisti ed il Terzo Settore, compresi gli Enti religiosi.</p>
<p>Le <strong>spese</strong> <strong>che danno diritto all’incentivo fiscale</strong> sono:</p>
<ul>
<li>sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro</li>
<li>acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari</li>
<li>acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti</li>
<li>acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione</li>
<li>acquisto di arredi di sicurezza, barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione</li>
<li>acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa</li>
</ul>
<p>Il credito <strong>potrà essere essere utilizzato</strong> nella <strong>dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2020</strong> oppure <strong>in compensazione nella delega F24</strong>, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.</p>
<p><strong>E’ cumulabile</strong> con altri crediti ed <strong>è cedibile</strong>, anche parzialmente, ed il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità con cui il cedente lo avrebbe utilizzato. La quota di credito non utilizzata non potrà essere utilizzata l’anno successivo e non può essere chiesta a rimborso.</p>
<p>Si attende un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che individuerà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus fiscale.</p>
<h2>Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda</h2>
<p>Bonus affitto diventa trimestrale ed allargato a più ampia platea!</p>
<p>Con il DL 18/2020 Cura Italia si stabiliva un credito d’imposta per negozi e botteghe per i soggetti che svolgevano attività d’impresa, limitatamente al mese di marzo 2020 e che avevano sottoscritto un contratto di <strong>locazione di immobile ad uso non abitativo</strong> di categoria catastale C1.</p>
<p>Ora il DL 34/2020 Decreto Rilancio estende il periodo temporale del bonus, comprendendo i <strong>mesi di marzo, aprile e maggio</strong> ed interessando anche a <strong>Professionisti </strong>ed<strong> Enti del Terzo Settore, </strong>oltre alle<strong> Imprese</strong></p>
<p>I <strong>requisiti</strong> richiesti sono:</p>
<ul>
<li>nel periodo di imposta precedente all’entrata in vigore del DL 34/2020 i <strong>ricavi o compensi</strong> <strong>non devono essere superiori a 5milioni di euro</strong></li>
<li><strong>calo del fatturato</strong> <strong>o dei corrispettivi, almeno pari al 50%</strong></li>
<li><strong>canone obbligatoriamente versato</strong></li>
<li><strong>categoria catastale libera</strong></li>
</ul>
<p>Le tipologie di contratto ammesse sono <strong>la locazione</strong>, <strong>leasing e la concessione di immobili</strong> ad uso non abitativo destinati allo <strong>svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.</strong></p>
<p>Nel periodo del lockdown<strong> (marzo, aprile, maggio) </strong>il credito è riconosciuto in<strong> misura pari al 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, </strong>comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo, purchè l’immobile sia destinato allo svolgimento della propria attività.</p>
<p>Gli <strong>alberghi</strong> ed <strong>agriturismi</strong> accedono senza limiti di ricavi. Le strutture turistico ricettive con <strong>attività solo stagionale</strong> accedono al credito limitatamente ai mesi di <strong>aprile, maggio e giugno</strong>.</p>
<p>Il credito <strong>potrà essere essere utilizzato</strong> nella <strong>dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2020</strong> oppure <strong>in compensazione nella delega F24, </strong>successivamente al pagamento dei canoni. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.</p>
<p>Anche questo credito è cedibile al locatore o al concedente o ad altri soggetti, comprese le banche.</p>
<h2>Credito di imposta per i conferimenti di capitale</h2>
<p>L’art. 26 del DL 34/2020 introduce due <strong>crediti di imposta</strong> che spettano in caso di <strong>aumento di capitale</strong> a pagamento effettuato nel segmento temporale  <strong>20.05.2020  &#8211;  31.12.2020</strong>.</p>
<ul>
<li><strong>credito di imposta del 20%</strong> a favore di <strong>chi investe, </strong>persona giuridica o fisica, purchè detenga la partecipazione fino al 31.12.2023, calcolato sull’importo versato in aumento del capitale sociale e nei limiti di 2milioni di euro di investimento;</li>
<li><strong>credito di imposta del 50%</strong> a favore delle società conferitarie calcolato sulle perdite superiori al 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento del capitale deliberato e versato</li>
</ul>
<p>La <strong>distribuzione delle riserve</strong> di qualsiasi tipo prima del 31.12.2023 e del 01.01.2024 <strong>determina la decadenza dalle agevolazioni</strong> costringendo alla restituzione del credito fruito oltre gli interessi legali.</p>
<p>Il credito <strong>è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi</strong> relativa al periodo di imposta in cui si è investito e in quelle successive oppure <strong>in compensazione in modello F24</strong> solo dal decimo giorno successivo all’invio della dichiarazione. <strong>Solo il credito di imposta pari al 50% non può essere compensato</strong>.</p>
<h2>Credito di imposta per i servizi digitali e acquisto carta di giornali</h2>
<p>Le <strong>imprese editrici di quotidiani e periodici</strong> con almeno un dipendente a tempo indeterminato ed iscritte al registro degli operatori di comunicazione <strong>beneficiano di un credito di imposta pari al 30%</strong> se nel corso del 2019 hanno sostenuto spese per servizi digitali, meglio identificate come segue:</p>
<ul>
<li><strong>servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva di testate edite in formato digitale</strong></li>
<li><strong>servizi di information technology di gestione della connettività</strong></li>
</ul>
<p>Sempre per gli stessi soggetti è previsto anche un <strong>credito di imposta pari all’8%</strong> della spesa sostenuta nel 2019 per <strong>l’acquisto di carta per la stampa delle testate edite.</strong></p>
<h2>Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari</h2>
<p>E’ previsto un credito di imposta per gli <strong>investimenti pubblicitari per l’anno 2020 e nella misura del 50%.</strong></p>
<p>Gli investimenti devono essere effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40milioni di euro, oppure su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato entro un tetto complessivo di 20milioni di euro.</p>
<p>E’ obbligatoria una comunicazione telematica da presentare nel mese di settembre, per l’anno 2020; qualora fosse stata trasmessa nel mese di marzo 2020 è considerata valida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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