30.06.2020

Status esportatore autorizzato: proroga al 21 Luglio 2020         

di Angela Demoro

 

Con Circolare n. 16/2020 del 17 giugno 2020, a causa della situazione emergenziale causata dal Covid-19, l’Agenzia delle Dogane proroga di ulteriori trenta giorni i termini per l’adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione delle merci.

Ciò significa che la scadenza prevista per il 21 giugno è stata prorogata al 21 luglio 2020.

 

Cosa cambierà dal 21 Luglio 2020?

 

Il modello EUR-1 attualmente viene emesso dallo spedizioniere su semplice mandato dell’esportatore.  Verrà rilasciato dalla Dogana dopo aver esplicato una fase istruttoria, previa presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare l’origine delle merci.

 

Nello specifico, acquisire lo status esportatore autorizzato significa possedere un’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.  Tale autorizzazione consente di apporre la dichiarazione di origine preferenziale in fattura a prescindere dall’importo della fornitura oggetto della transazione.

È una dichiarazione con la quale l’esportatore certifica che il prodotto è di origine preferenziale UE e serve al cliente in quanto produce vantaggi in termine di riduzione o addirittura azzeramento dei dazi all’importazione.

Con l’espressione “origine preferenziale” si attesta che i prodotti rispondono ai requisiti richiesti dai vari accordi di libero scambio, non solo in base alla voce doganale, ma anche in riferimento al paese di destinazione della merce stessa. Pertanto, è necessario documentare l’origine del prodotto e o dei suoi componenti acquisendo le dichiarazioni da parte dei fornitori e o il luogo in cui sono avvenute le molteplici fasi del processo produttivo.

 

Per diventare esportatore autorizzato è necessario presentare domanda alla Dogana di competenza, per i singoli stati nei confronti dei quali si intende rilasciare dichiarazione attestante l’origine preferenziale in fattura.

L’Agenzia delle Dogane effettua un sopralluogo in azienda al fine di verificare l’affidabilità dell’esportatore e l’esistenza di un’organizzazione che gli consenta il rispetto delle regole di origine.

E’ bene precisare che, con questa nuova proroga, è stata offerta un’importante apertura per l’ottenimento dello status di esportatore autorizzato ai soggetti già noti alle dogane o certificati Aeo (sigla di operatore economico autorizzato) consentendo che il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, ricorrendo ai riscontri già effettuati come nei casi di operazioni con carattere ripetitivo.

Per quanto sopra descritto, il certificato potrà essere rilasciato “a vista”.

Nonostante quanto detto però, il procedimento di rilascio dei certificati può essere lungo, specialmente per prodotti o operatori non ripetitivi e o abituali in quanto questo cambiamento innovativo ha portato alla presentazione di numerose richieste difficilmente gestibili in tempi relativamente brevi.

Diventare esportatore non è obbligatorio, ma, a causa dello scenario economico in continua evoluzione, diventa opportuno al fine di evitare eventuali difficoltà dettate dall’inasprimento della procedura legata alla richiesta ed evasione dell’EUR 1, EUR MED, ART. e procedere in modo più celere alle operazioni di esportazione, risparmiando tempo e denaro.

 

Quali sono i vantaggi?

 

In definitiva i vantaggi derivanti dall’acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato sono:

 

  • certificare l’origine doganale in fattura senza la necessità di ottenere un apposito certificato;
  • ridurre i tempi di attesa e il rischio controlli;
  • agevolare l’archiviazione digitale.

 

Brexit

 

Un importante cenno va fatto in riferimento alla Brexit in quanto ci stiamo avvicinando al termine del periodo transitorio per la realizzazione dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

 

Infatti, dalle ultime notizie, dal 1 Gennaio 2021 saranno attivate le barriere doganali tra UE e Regno Unito.

 

E’ proprio per questo motivo che il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato potrebbe giocare un ruolo rilevante, perché tra i vari accordi che deriverebbero dal nuovo contesto economico si parla di un’area di libero mercato. In concreto, in base al principio di reciprocità sarebbe vietata l’introduzione di dazi doganali sulle merci originarie preferenziali UE importate nel Regno Unito e viceversa.

Dunque, potranno definirsi prodotti preferenziali dell’Unione Europea o del Regno Unito solo le merci prodotte all’interno del proprio territorio, ovvero quelle merci sufficientemente lavorate con riferimento ad una tabella specifica annessa all’accordo che, per ciascun bene, designa le lavorazioni idonee a conferire il carattere originario e così permettere l’azzeramento dei dazi.

 

Per accertare la prova di origine è necessario che l’esportatore compili un’apposita dichiarazione divenendo, ovviamente, responsabile delle informazioni fornite.

Potresti trovare interessante