Cosè il ravvedimento operoso?
Il ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) permette di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute che siano omesse o insufficienti. Le violazioni sanabili possono riguardare: imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES); imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.); tributi locali (ICI; IMU ecc).
Il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni in materia previdenziale.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni alle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate dall’Ente e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.). Questo era valido fino a prima della Legge di Stabilità del 2015. Tali preclusioni, per i tributi amministrativi dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Affinchè il ravvedimento operoso sia efficace è necessario che si provveda a versare il tributo e/o a presentare la dichiarazione integrativa; è inoltre necessario che si versi la sanzione ridotta e si provveda a versare gli interessi dovuti attraverso il Modello F24, calcolati sempre dalla scadenza naturale.
Non è possibile effettuare il ravvedimento operoso dopo un anno dal termine ultimo di pagamento del relativo tributo.
La misura delle sanzioni
La sanzione ridotta è pari:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Ravvedimento sprint (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo)
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Ravvedimento breve (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a)
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, ma oltre il 15° giorno, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Ravvedimento intermedio (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis)
Prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso.
Ravvedimento lungo (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b)
Prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Ravvedimento lunghissimo
Prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis) e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter)
Ravvedimento su p.v.c. (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater)
Prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
Mancata presentazione F24
Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:
presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
Di seguito la tabella riassuntiva con le sanzioni per omessa presentazione delega F24 con saldo zero.
RITARDO | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE |
Entro 5 gg lavorativi | 1/9 di € 50 | €5,56 |
Superiore a 5 gg ma entro i 90 gg | 1/9 di € 100 | €11,11 |
Entro un anno dall’omissione | 1/8 di € 100 | €12,50 |
Entro due anni dall’omissione | 1/7 di € 100 | €14,29 |
Oltre due anni dall’omissione | 1/6 di € 100 | €16,67 |
Dopo la consegna di un PVC | 1/5 di € 100 | €20,00 |
Oltre alla sanzione si riconoscono gli interessi di mora al tasso legale pro-tempore, che a decorrere dal 01 gennaio 2020 sono pari allo 0,05%.Per qualsiasi altro caso, qui non contemplato, contattateci, saremo lieti di assistervi.
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su delega F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo.
Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d’imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).