Legge 3 del 2012
Il tema del sovraindebitamento in Italia è un tema molto sentito ed importante in cui si trovano molti soggetti e la Legge 3/2012, cosiddetta “Salva Suicidi” può essere di aiuto.
Il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2, lettera c, D.LG. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa ed insolvenza-entrerà in vigore in agosto 2020).
Attualmente trovano applicazione le regole della Lg. 3/2012.
Mediastudio si avvale di un network formato da Tributaristi, Avvocati esterni e Consulenti Commerciali che lavorando in sinergia propongono il piano di attuazione per il soggetto colpito dal sovraindebitamento.
Spesso succede che si avvii un’attività commerciale, con periodi di serenità e periodi di disperazione, che nel tempo subisce una forte crisi finanziaria dovuta per esempio, al sostenimento di un prestito importante ipotecando abitazione e magari immobile in cui era ubicata l’attività. Potrebbe succedere che ci si veda costretti a vendere entrambe le proprietà e la somma realizzata non è sufficiente a coprire il prestito residuo.
Non solo, i debiti possono essere contratti anche con finanziarie e fisco.
La pressione degli Istituti di Credito e del Fisco è solitamente pressante, creando sensazioni di soffocamento e precarietà con le quali si convive e la Legge 3/2012, dove fattibile, rappresenta un vero salvagente.
La procedura di liquidazione e debitazione (liberazione definitiva dai debiti residui che non si riesce a pagare) prevede l’individuazione di alcuni requisiti, quali:
- il consumatore versa in uno stato di sovraindebitamento ovvero si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
- il consumatore non deve essere soggetto a procedure concorsuali, deve essere considerato un “insolvente civile”
- nei cinque anni precedenti non deve esser ricorso a strumenti della stessa legge, quali piano, accordo o liquidazione
- non deve aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordi del debitore, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
Una volta individuato l’attivo ed il passivo, si valuta la convenienza della proposta e la fattibilità del piano, oltre alla sussistenza dei presupposti per ottenere l’omologa dal Tribunale.
Come uscire dalla crisi di sovraindebitamento?
A seconda della situazione personale del soggetto che si presenta si opta per una delle tre fasi:
- piano di ristrutturazione dei debiti, riservato al consumatore (art. 67-73). Sostituisce il piano del consumatore
- concordato minore (art. 74-83), rivolto ai titolari di partita iva sopra descritti. Sostituisce l’accordo di composizione della crisi.
- Liquidazione controllata del debitore (art. 268-277). Sostituisce la liquidazione del patrimonio
Procedura di liquidazione ed esdebitazione: si mettono a disposizione dei creditori gli immobili di proprietà ed una provvista di liquidità da ripartire in cinque. Situazione da valutarsi di volta in volta sulla base delle singole situazioni che si presentano. I crediti che non possono essere soddisfatti diventano inesigibili.
La chiusura dei debiti significa riportare libertà e speranza, ritornare a vivere serenamente e riportare in famiglia un nuovo inizio privo di rinunce ed una nuova energia.