18.05.2020

Linee guida della fase 2 Covid-19

Il DL n. 33 pubblicato il 16 maggio in G.U. stabilisce le nuove linee guida della FASE 2 COVID-19 a cui dobbiamo attenerci che sono in vigore dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio p.v.

Come sono ora regolati gli spostamenti?

Dal 18 maggio non sono più applicate le limitazioni alla circolazione all’interno del territorio della propria Regione. Quindi, non servirà più l’uso delle autocertificazioni. E’ possibile incontrare anche gli amici, ma sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Rimangono vietati fino al 02 giugno gli spostamenti in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, sia con mezzi pubblici che privati, salvo che la giustificazione dello spostamento sia dovuta
– ad esigenze lavorative
– ad esigenze di assoluta urgenza
– motivazioni di salute
In ogni caso è permesso il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Quindi, dal 03 giugno sono consentiti gli spostamenti tra una Regione e l’altra.
Altresì, sempre dal 03 giugno, sono consentiti gli spostamenti da e per l’Unione Europea, gli Stati Schengen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco, che rimangono vietati fino al 02 giugno, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che la giustificazione dello spostamento sia dovuta ad esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivazioni di salute.
Resta ed in ogni caso è permesso il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
Gli spostamenti tra la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino e regioni confinanti non soggiacciono a limitazioni.
Nulla vieta, che a decorrere dal 3 giugno gli spostamenti interregionali possano essere limitati sulla base del persistere o del peggioramento della situazione epidemiologica di una determinata area sulla base dei monitoraggi giornalieri dell’andamento del contagio.
Il comma 6 dell’art. 1 del DL 33/2020 ci ricorda che i soggetti sottoposti a quarantena, in quanto risultati positivi al Covid 19, hanno il divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora fin tanto che non sono dichiarati guariti o ricoverati in altra struttura idonea.
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti con casi confermati di Covid 19 sono soggetti a quarantena obbligatoria.

Come riprendono le attività?

Le attività economiche, produttive e sociali devono essere svolte nel rispetto dei protocolli o delle linee guida pubblicate, che prevengono o riducono il rischio di contagio nel settore di riferimento. I protocolli e le linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Il mancato adeguamento o rispetto ai protocolli o linee guida regionali o nazionali determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le Regioni monitorano l’andamento della situazione epidemiologica e, qualora ritenessero necessario, possono adottare misure restrittive o ampliative.

Luoghi pubblici ed assembramenti

Rimangono sempre vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le riunioni possono svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico è obbligatorio l’uso delle mascherine. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità incompatibili con l’uso continuo della mascherina.

Celebrazioni liturgiche

Le funzioni religiose a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite, purchè nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli di sicurezza che ogni Comunità religiosa ha adottato. Anche le confessioni religiose sono permesse, sempre nel rispetto dei protocolli attuati.

Attività ludico ricreative

Rimangono sospesi sempre e fino al 14 giugno i servizi educativi erogati per l’infanzia , le attività didattiche nelle scuole, nelle università e nei corsi di formazione. Rimangono sospese le attività che si svolgono nelle sale da ballo, nelle discoteche, nelle fiere e nei congressi.

Quali sanzioni si applicano?

Sono previste sanzioni amministrative per chi viola quanto stabilito e la sanzione amministrativa va da 400 a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di attività d’impresa si applica la sanzione amministrativa accessoria di chiusura di esercizio o attività da 5 a 30 giorni.
Per coloro che non rispettano la quarantena si applica la sanzione penale pari all’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da 500 a 5.000 euro.

Potresti trovare interessante