21.05.2020

Nuovo calendario fiscale col Decreto Rilancio

di Monia Zanco

 

Il tanto atteso Decreto Rilancio DL 34/2020 bollinato è stato pubblicato in G.U. in data 19 maggio 2020 ed è in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Considerando il grave periodo di crisi, a seguito dell’evento eccezionale di emergenza Covid-19, si intravede un sollievo finanziario rinviando i versamenti a dopo l’estate.

Sospensione di versamenti e ritenute

Il Decreto Rilancio, negli articoli 126 e 127, prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020.

I versamenti di IVA, ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali, premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, che beneficiano della sospensione dell’art. 18 del DL 23/2020 “Decreto Liquidità” e dell’art. 61 del DL 18/2020 “Cura Italia”, nel rispetto dei requisiti e disposizioni dettate dai decreti, in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, che non sono stati eseguiti,  entro il 31 maggio o 30 giugno, sono sospesi e quindi rinviati al 16 settembre 2020.

Entro questa data i contribuenti dovranno versare, senza applicazione di sanzione ed interessi, quanto non versato alle scadenze naturali, in unica soluzione o in quattro rate.

Il versamento della prima rata deve essere eseguito entro il 16 settembre 2020.

Imprese e professionisti che hanno aperto la partita IVA ed avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019 e che erano interessati dalle scadenze nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, possono differire il pagamento al 16 settembre 2020.

Province svantaggiate e zona rossa

Beneficiano dell’ulteriore termine lungo di versamento al 16 settembre anche le imprese ed i professionisti aventi sede legale, operativa o domicilio fiscale nelle province maggiormente svantaggiate di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (di cui all’art. 62 del DL 18/2020 “Cura Italia”) per la sola IVA in scadenza a marzo.

E’ sempre possibile versare in unica soluzione o in quattro rate a decorrere dal 16 settembre.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa negli undici comuni della “zona rossa” sono differite al 16 settembre le scadenze comprese tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020.

Le scadenze interessate riguardano i versamenti ed adempimenti tributari.

Anche per questi contribuenti vi è la possibilità di pagare in unica soluzione o in quattro rate a decorrere dal 16 settembre.

Turismo e sport

Differimento dei termini di versamento al 16 settembre anche per i soggetti del settore turismo e sport.

Le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, oltre ai soggetti maggiormente colpiti, operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e assistenza e della gestione di fiere ed eventi possono eseguire al 16 settembre i versamenti di:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati con scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza dal 2 marzo al 30 aprile;
  • IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive possono differire al 16 settembre i versamenti di:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dal 02 marzo al 30 giugno;
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 giugno 2020;
  • versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Avvisi bonari e rate di avvisi bonari

Il Decreto Rilancio rinvia al 16 settembre i versamenti di avvisi bonari e rate degli stessi che hanno scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio.

Tornano “in bonis” quei contribuenti che non avevano versato le somme che scaturivano da comunicazione di esiti di liquidazioni automatizzate (mancato versamento di imposte e contributi) e di controllo formale sui documenti (verifica per esempio di quanto riportato in detrazione o in deduzione in dichiarazione dei redditi) che riguardano oneri detraibili e deducibili, incluse le comunicazioni degli esiti di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (TFR) e le lettere di compliance per mancato versamento IVA.

Quindi tutte le comunicazioni emesse da Agenzia delle Entrate in base agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR 633/72.

E’ possibile beneficiare del versamento rateale in 4 rate di pari importo a decorrere dal 16 settembre.

Accertamenti con adesione

Secondo l’art. 149 del DL 34/2020 le somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, accordi conciliativi, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero di crediti d’imposta e avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni, cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni, con scadenza nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, slittano al 16 settembre 2020.

Rate pace fiscale

Anche la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche rientrano in questa proroga al 16 settembre.

E’ possibile versare in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 settembre, senza sanzioni ed interessi.

Per tutti gli atti suddetti e quelli definibili con acquiescenza in base all’art. 15 Dlgs 218/1997, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, è prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.

Anche le somme rateali godono dello stesso beneficio.

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