09.08.2020

Credito Imposta su rimanenze finali di magazzino settore tessile moda e accessori

di Monia Zanco

 

Per sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono in design e creazione e al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza da Covid-19, il Decreto Rilancio nr. 34/2020  riconosce un credito di imposta pari al 30%.

Beneficiari

Ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa e che operano nell ’ industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) viene riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020.

 

Misura del credito

Il credito d’imposta:

 

  • potrà essere utilizzato solo per il periodo d’imposta 2020;

 

  • dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale (in assenza sarà necessario richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 39/2019);

 

  • sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

Il credito di imposta spetta per il 2020, per cui il valore delle rimanenze finali di magazzino del periodo di imposta 2020 va confrontato con la media dei valori registrati nei periodi di imposta 2017-2018-2019 e solo quando il valore delle rimanenze finali di magazzino del 2020 eccede la suddetta media, viene riconosciuto il beneficio fiscale, ovvero il 30% calcolato sull’eccedenza.

Sono stati stanziati dei fondi ed il credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell’importo massimo complessivo di spesa pari ad euro 45 milioni.

 

Requisiti

I requisiti da rispettare definiti dall’art. 48 bis del DL n. 34/2020 sono:

  1. a) i soggetti che certificano il bilancio devono effettuare i controlli sulla base dei dati dei bilanci;
  2. b) le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono, invece, avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, deve osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10, comma 12 del DL n. 39/2010, e in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).

 

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, quindi per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare nel 2021.

 

Un futuro ed imminente decreto del Ministero dello Sviluppo Economico chiarirà modalità di attuazione.

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