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	<title>amministrazione, Autore presso Mediastudio</title>
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	<title>amministrazione, Autore presso Mediastudio</title>
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		<title>Definizione Agevolata Quater 2023: proroga e nuove scadenze</title>
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		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 06:32:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>22.04.2023 &#160; Il Ministero dell’Economia ha diffuso il 21.04.2023 un comunicato stampa in cui si rinvia al 30.06.2023 per aderire alla definizione agevolata quater prevista dalla Legge di Bilancio n. 197/2022. Quindi, due mesi di tempo in più per poter sanare tasse e multe iscritte a ruolo e che presentano i requisiti per essere definite [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>22.04.2023</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il Ministero dell’Economia ha diffuso il 21.04.2023 un comunicato stampa in cui si rinvia al 30.06.2023 per aderire alla definizione agevolata quater prevista dalla Legge di Bilancio n. 197/2022.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quindi, due mesi di tempo in più per poter sanare tasse e multe iscritte a ruolo e che presentano i requisiti per essere definite con la rottamazione quater. </em></strong></p>
<p>Entro il 30.06.2023 la domanda di adesione va trasmessa esclusivamente con modalità telematiche:</p>
<ul>
<li>On line in area riservata</li>
<li>On line in area pubblica</li>
</ul>
<p>A differenza delle precedenti definizioni agevolate dei ruoli (<strong>rottamazioni</strong>) la domanda non può essere presentata tramite Pec agli indirizzi a suo tempo indicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p>
<p>Si presti attenzione a quei carichi che rientrano nell’ambito di applicazione della rottamazione quater e che siano oggetto di procedimento di <strong>composizione della crisi da sovraindebitamento</strong> instaurato ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019, per i quali la domanda di adesione può esser presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).</p>
<p>A seguito di presentazione della domanda, e sulla base della nuova riscrittura delle scadenze, l’Agenzia delle Entrate Riscossione <strong>entro il 30 settembre 2023</strong> comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, oltre a quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.</p>
<p><strong>Entro il 31 ottobre 2023</strong> devono essere pagati tutti gli importi non rateizzati oppure la prima rata a mezzo dei moduli precompilati che l’Ente mette a disposizione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>MISURA DELLA DEFINIZIONE</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>I debiti iscritti a ruolo ovvero le cartelle esattoriali possono essere estinti versando le somme dovute:</p>
<ul>
<li>a titolo di capitale;</li>
<li>quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento</li>
</ul>
<p><strong>Sono sgravati e non devono essere versati</strong>:</p>
<ul>
<li>gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;</li>
<li>gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;</li>
<li>le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all’arti. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);</li>
<li>gli aggi per l’agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>ROADMAP DELLE SCADENZE</strong><strong> </strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>primo versamento</strong> può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il <strong>31.10.2023</strong> oppure con</p>
<p>un massimo di 18 rate (5 anni)<strong> trimestrali</strong>, così ripartite:</p>
<ul>
<li>le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, <strong>entro il 31.10.2023</strong> (prima rata) ed</li>
</ul>
<p><strong>entro il 30.11.2023</strong> (seconda rata);</p>
<ul>
<li>le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti rispettivamente il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>COMUNICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente, <strong>entro il 30.09.2023</strong>, una “Comunicazione” di:</p>
<ol>
<li><strong>a) accoglimento della domanda</strong>, contenente:</li>
</ol>
<ul>
<li>l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata “rottamazione quater”;</li>
<li>la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;</li>
<li>i moduli di pagamento precompilati;</li>
<li>le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;</li>
</ul>
<ol>
<li><strong>b) diniego</strong>, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE QUATER</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>A seguito della presentazione dell’istanza di adesione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i soli debiti “definibili”:</p>
<ul>
<li><strong>non </strong>avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;</li>
<li><strong>non</strong> proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;</li>
<li>resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;</li>
<li>il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, <strong>non sarà considerato inadempiente</strong> ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (<strong>DURC</strong>)</li>
</ul>
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		<item>
		<title>SPID, CIE e CNS al via dal 1 Ottobre 2021</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/spid-cie-e-cns-al-via-dal-1-ottobre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:34:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Dal mese di marzo 2021 SPID, CIE e CNS sono i canali digitali che tutte le Amministrazioni Locali e Centrali sono state obbligate ad integrare nei propri sistemi informativi, riconoscendoli come unici sistemi di identificazione per l’accesso ai servizi digitali. Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online delle principali Pubbliche Amministrazioni avverrà sulla base [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal mese di marzo 2021 <strong>SPID, CIE </strong>e<strong> CN</strong>S sono i canali digitali che tutte le Amministrazioni Locali e Centrali sono state obbligate ad integrare nei propri sistemi informativi, riconoscendoli come unici sistemi di identificazione per l’accesso ai servizi digitali.</p>
<p>Dal <strong>1° ottobre 2021</strong> l’accesso ai servizi online delle principali Pubbliche Amministrazioni avverrà sulla base delle seguenti modalità:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>AGENZIA DELLE ENTRATE</strong></h3>
<p>Le credenziali <strong>Fisconline</strong> dei cittadini non saranno più valide dal <strong>1 ottobre 2021</strong>.</p>
<p>Quindi, tali credenziali non saranno più attive e sarà necessario accedere, a scelta, con uno dei seguenti strumenti:</p>
<p>&#8211; <strong>SPID</strong> – Sistema Pubblico di Identità Digitale;</p>
<p>&#8211; <strong>CIE</strong> – Carta d’Identità Elettronica;</p>
<p>&#8211; <strong>CNS</strong> – Carta Nazionale dei Servizi.</p>
<p>I professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, potranno continuare a utilizzarle fino alla data che sarà stabilita con apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>INPS</strong></h3>
<p>Con <strong>Circolare n. 95 del 2 luglio 2021</strong>, l’INPS ha stabilito che i PIN già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 e rimasti in vigore da marzo a settembre 2021 non saranno più validi dal <strong>1 ottobre 2021.</strong></p>
<p><strong><u>Dal 1  ottobre, pertanto, sia per gli utenti “cittadini” che per quelli “non cittadini”  il PIN INPS sarà inutilizzabile e l’accesso ai servizi on line sarà possibile soltanto con credenziali SPID, CIE e CNS.</u></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INAIL</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dal 1° ottobre 2021</strong> l’obbligo di accesso ai servizi online con SPID, CNS e CIE è esteso a tutte le categorie di utenti Inail, cittadino privato ed intermediari fiscali.</p>
<p>È permesso richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente ai minori di anni 18, agli extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema SPID e ai soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nuovo calendario riscossione dopo il Decreto Sostegni bis</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/nuovo-calendario-riscossione-dopo-il-decreto-sostegni-bis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 10:35:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del Decreto Sostegni -bis n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 delle somme dovute della Rottamazione ter (art.3 DL 119/2018) e del saldo e stralcio (c.184 e seguenti Lg. 145/2018) per mantenere i benefici della [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo calendario  della riscossione definito dalla conversione in Legge n. 106/2021 del<strong> Decreto Sostegni -bis</strong> n. 73/2021, che ha modificato i termini entro i quali effettuare il pagamento delle <strong>rate 2020</strong> delle somme dovute della <strong>Rottamazione ter </strong>(art.3 DL 119/2018) e del<strong> saldo e stralcio </strong>(c.184 e seguenti Lg. 145/2018<strong>) </strong>per mantenere i benefici della definizione agevolata, oltre ad altri carichi affidati alla Riscossione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Quali debiti al 31 agosto 2021 / 30 settembre 2021?</strong></h3>
<p>L’attività della riscossione è stata sospesa fino al <strong>31 agosto 2021</strong>.</p>
<p>Di conseguenza i versamenti di cui sotto, sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021</p>
<ul>
<li>cartelle di pagamento</li>
<li>avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e affidati alla Riscossione</li>
<li>avvisi di addebito dell’INPS affidati alla Riscossione</li>
<li>accertamenti esecutivi doganali e ingiunzioni fiscali</li>
</ul>
<p>dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione e <strong>quindi entro il 30 settembre 2021, </strong>in base ai piani di dilazione concessi dall’Agenzia Entrate Riscossione<strong>. </strong>Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.</p>
<p><strong>Solo il mancato pagamento di 10 rate comporterà la decadenza dal piano di dilazione.</strong></p>
<p>In alternativa al pagamento in unica soluzione si può presentare <strong>istanza di rateazione</strong> entro il 30 settembre 2021 evitando nuove procedure e per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 non sarà necessario provare lo stato di difficoltà solo per debiti non superiori ad euro 100mila</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Come cambia il calendario della Riscossione per Rottamazione ter e Saldo e Stralcio?</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<table style="height: 371px;" width="908">
<tbody>
<tr>
<td width="317"><strong>NUOVE SCADENZE</strong></td>
<td width="317"><strong>RATE 2020 ANCORA NON VERSATE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 LUGLIO 2021</td>
<td width="317">28 FEBBRAIO 2020 (rottamazione ter)</p>
<p>31 MARZO 2020 (saldo e stralcio)</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 AGOSTO 2021</td>
<td width="317">31 MAGGIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 SETTEMBRE 2021</td>
<td width="317">31 LUGLIO 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">31 OTTOBRE 2021</td>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2020</td>
</tr>
<tr>
<td width="317">30 NOVEMBRE 2021</td>
<td width="317">RATE IN SCADENZA NEL 2021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La nuova scadenza del <u>31 luglio 2021 </u>può allungarsi al massimo entro il <u>9 agosto 2021</u>, poiché sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.</strong></p>
<p>I pagamenti vanno effettuati utilizzando i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati che sono allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia Entrate Riscossione.</p>
<p>Se il pagamento avviene tardivamente rispetto ai termini di cui sopra o parzialmente si decade dal beneficio e le somme comunque versate verranno considerate dall’Ente a titolo di acconto sulle somme dovute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Attività di notifica e pignoramenti</strong></h3>
<p>Fino al <strong>31 agosto 2021</strong> sono <strong>sospese le attività di notifica di nuove cartelle</strong> e di altri <strong>atti di riscossione, di procedure di riscossione, cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti)</strong> e non potranno essere iscritte o rese operative fino al 31 agosto 2021.</p>
<p>Tuttavia restano sospesi fino al <strong>31 agosto 2021</strong> gli <strong>obblighi di accantonamento</strong> derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020 che hanno ad oggetto somme a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, pensioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Stralcio dei debiti fino a 5mila</strong></h3>
<p>Il decreto Sostegni ha previsto <strong>l’annullamento dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo sotto ad euro 5mila,</strong> per tutti i carichi affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione <strong>dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.</strong></p>
<p>Nell’importo di euro 5mila si considerano oltre al capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p>
<p>Il decreto del MEF ha stabilito che <strong>entro il 20 agosto 2021</strong> l’Agente della Riscossione trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che potranno beneficiare di detto stralcio alla data del 23 marzo 2021.</p>
<p>Entro il prossimo <strong>30 settembre 2021</strong> l’Agenzia delle Entrate segnalerà i soggetti alla Riscossione che hanno conseguito più di euro 30mila sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.</p>
<p>Entro il <strong>31 ottobre 2021</strong> verrà effettuato l’annullamento dei debiti dei soggetti che non sono stati segnalati.</p>
<p>Entro il <strong>30 novembre 2021</strong> la Riscossione comunicherà agli interessati l’elenco delle quote annullate.</p>
<p>Nel caso di <strong>coobbligati</strong>, l’annullamento non avrà effetto se il codice fiscale di almeno uno dei soggetti coobbligati rientra fra l’elenco dei soggetti segnalati.</p>
<p>I <strong>beneficiari</strong> dello stralcio sono le <strong>persone fisiche</strong> che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila e i <strong>soggetti diversi dalle persone fisiche</strong> (società di capitali, di persone, etc.) che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino ad euro 30mila.</p>
<p>Lo <strong>stralcio non si applica</strong> ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e al’IVA riscossa all’importazione; debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla UE ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;  multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
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		<title>Contributo a Fondo Perduto dei Decreti Sostegni</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/contributo-a-fondo-perduto-dei-decreti-sostegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 14:26:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuovi contributi a fondo perduto &#160; Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. 1) Contributo automatico: requisiti (Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4) &#160; Questa [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Nuovi contributi a fondo perduto</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al fine di sostenere Imprese, Professionisti ed Imprenditori Agricoli l’articolo 1 del DL 73/2021 riconosce quattro diverse tipologie di contributi a fondo perduto a favore delle attività che sono state maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid.</p>
<h3>1) Contributo automatico: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge n. 73/2021, Articolo 1, commi 1-4)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Questa tipologia di contributo è prevista ed erogata dall’ Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti che:</p>
<ul>
<li>hanno la <strong>partita IVA attiva </strong><strong>al </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</li>
<li><strong>hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong> previsto dall’articolo articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021</li>
<li><strong>non abbiano già restituito</strong> il precedente contributo o che non risulti indebitamente percepito.</li>
</ul>
<p>Il contributo è stabilito <strong>in misura corrispondente</strong> <strong>al contributo a fondo perduto già usufruito</strong> e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità già scelta per quest’ultimo, ovvero mediante accredito diretto o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione.</p>
<p>Si tratta di un contributo automatico senza necessità di presentare alcuna istanza per coloro che hanno già ottenuto il precedente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.1) Contributo alternativo: requisiti</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 5-15)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo alternativo può essere richiesto dai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario e che:</p>
<p>1) sono <strong>titolari di una </strong><strong>partita IVA attiva </strong><strong>alla data del </strong><strong>26 maggio 2021</strong>;</p>
<p>2) hanno <strong>ricavi o compensi non superiori a </strong><strong>10 milioni di euro </strong><strong>nel </strong><strong>periodo d’imposta 2019</strong>, per i soggetti “con periodo solare”;</p>
<p>3) hanno avuto una <strong>riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi</strong> nel periodo 1° aprile 2020 &#8211; 31 marzo 2021 non inferiore al 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2019 &#8211; 31 marzo 2020.</p>
<p>Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>
<p>Il contributo “alternativo” può essere determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 ed il medesimo valore relativo al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>a) per i <strong>soggetti che hanno già </strong><strong>beneficiato </strong><strong>del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>60%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 400.000 euro;</li>
<li>40%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 000 euro e fino a 1 milione di euro;</li>
<li>30%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>20%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>b) per i <strong>soggetti che </strong><strong>non </strong><strong>hanno beneficiato del contributo a fondo perduto</strong></li>
</ol>
<p>previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021:</p>
<ul>
<li>90%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 fino a 000 euro;</li>
<li>70%, con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 400.000 euro;</li>
<li>50%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 000 euro a 1 milione di euro;</li>
<li>40%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li>
<li>30%, con ricavi e compensi conseguiti nel 2019 da 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li>
</ul>
<p>L’importo del contributo alternativo, per tutti i soggetti, non può essere superiore a 150.000 euro.</p>
<p>Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.</p>
<p>Potrà essere riconosciuto direttamente sul conto corrente ovvero tramite credito d’imposta.</p>
<p>Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Ente con l’indicazione dei requisiti richiesti.</p>
<p>I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, possono presentare istanza esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p>
<p>Per i soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dovessero avere beneficiato del contributo “automatico”, vedasi il precedente punto 1 (contributo automatico), è prevista la possibilità di richiedere il contributo “alternativo”, <strong>qualora quest’ultimo dovesse risultare di maggior valore e quindi più favorevole.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.2) Contributo reddituale sul peggioramento dei risultati economici d’esercizio (perequativo)</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 1, commi 16-27)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio dello stato.</p>
<p>L’erogazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p>Il contributo perequativo:</p>
<p>1) può essere richiesto dai soggetti con <strong>ricavi o compensi 2019 </strong><strong>fino a </strong><strong>10 milioni di euro</strong>;</p>
<p>2) a condizione che vi sia stata una <strong>riduzione, ovvero un peggioramento, del </strong><strong>risultato economico dell’esercizio</strong> relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in una misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al netto di tutti i contributi a fondo perduto eventualmente già ricevuti in precedenza previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Il contributo <strong>non spetta</strong>:</p>
<ul>
<li>ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26.05.2021;</li>
<li>agli enti pubblici e alle società di partecipazioni (art. 162 bis del TUIR)</li>
</ul>
<p>L’istanza potrà essere trasmessa soltanto previa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 entro la data del 10 settembre 2021.</p>
<p>Il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed IRAP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.3) Contributo per le attività chiuse nel 2021</h3>
<p>(Decreto Legge 73/2021, Articolo 2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il contributo è previsto a sostegno delle attività che, nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e il 25 maggio 2021, a seguito delle misure restrittive della pandemia, <strong>sono state chiuse per un periodo complessivo di </strong><strong>almeno quattro mesi</strong><strong>.</strong></p>
<p>Entro il 24 giugno 2021, un decreto del MISE, di concerto con il MEF, dovrà indicare le modalità di erogazione di questa misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni. I contributi saranno concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modificazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>1.4) Contributo a fondo perduto per le start-up</h3>
<p>(Decreto Legge 41/2021, Articolo 1-ter)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potranno beneficiare del contributo, <strong>nella misura di euro  </strong><strong>1.000</strong>, i soggetti titolari di reddito d’impresa che:</p>
<p>1) hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;</p>
<p>2) hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019 in base al certificato camerale;</p>
<p>3) non hanno diritto al contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 41/2021.</p>
<p>Anche in questo caso, un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di queste disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, presunto di 20 milioni di euro per l’anno 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio?</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/doppia-cu-e-cassa-integrazione-modello-730-obbligatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 07:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[privati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio? Mancano pochi giorni per la consegna della CU (Certificazione Unica) ai lavoratori per i redditi erogati nel corso del 2020. Infatti, è stata posticipata dal 16 al 31 marzo la scadenza per consegnare a lavoratori e pensionati la Certificazione Unica. Nel 2020 molti sono i lavoratori che [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2>Doppia CU e cassa integrazione: modello 730 obbligatorio?</h2>
<p>Mancano pochi giorni per la <strong>consegna della CU (Certificazione Unica) ai lavoratori</strong> per i redditi erogati nel corso del 2020. Infatti, è stata posticipata dal 16 al 31 marzo la scadenza per consegnare a lavoratori e pensionati la Certificazione Unica.</p>
<p>Nel 2020 molti sono i lavoratori che hanno subito una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza sanitaria Covid ed hanno percepito gli<strong> ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione ordinaria o in deroga o il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)</strong>, determinando così una doppia CU e di conseguenza la presentazione del Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<h2>A quali regole devono attenersi i lavoratori</h2>
<p>Non tutti i lavoratori in cassa integrazione avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi 2021. Infatti, solo coloro che <strong>hanno beneficiato del pagamento della cassa integrazione sia da parte del datore di lavoro che dell’INPS o dei Fondi Bilaterali</strong> sono obbligati a presentare il Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<p>Solo in questo caso il lavoratore si troverà con due CU, una rilasciata dal datore di lavoro ed una dall’Inps ed entrambe dovranno essere riportate nella dichiarazione dei redditi.</p>
<p>Solitamente chi ha avuto più datori nel corso dell’anno,  a seguito del cambio di lavoro, oppure si ha un periodo di lavoro ed uno di indennità di disoccupazione erogata dall’Inps, o ancora chi è andato in pensione, si vede costretto a presentare la dichiarazione dei redditi.  Questa regola trova applicazione in casi specifici anche per coloro che hanno percepito importi a titolo di cassa integrazione o FIS (Fondo Integrazione Salariale) e pagamento da parte dell’INPS.</p>
<p>Oltre al modello CU relativo ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, l’<strong>Inps rilascerà una certificazione unica che dovrà essere scaricata online</strong> sul portale dell’istituto e che sarà necessaria per certificare i redditi percepiti a titolo di cassa integrazione</p>
<p>Tali dati saranno valorizzati anche all’interno del Modello 730 precompilato da Agenzia delle Entrate.</p>
<h2>Quale rischio si corre con la doppia CU</h2>
<p>Probabilmente una possibile conseguenza per il lavoratore che riceve due certificazioni uniche da parte di due datori di lavoro o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover <strong>conguagliare a debito l’Irpef</strong> in sede di compilazione del Modello 730.</p>
<p>Questo si verifica perché ogni datore di lavoro o sostituto d’imposta applica le aliquote Irpef sulle somme che ha erogato e solo elaborando la dichiarazione dei redditi verrà determinato il corretto importo delle imposte dovute all’erario sulla base del totale delle somme percepite nel corso del precedente anno oppure nel caso più fortuito si determina il <strong>credito spettante al lavoratore</strong>.</p>
<p>Ricordiamo che il Decreto Rilancio ha introdotto un <strong>meccanismo di salvaguardia</strong> circa il bonus Irpef erogato ai lavoratori percettori della cassa integrazione dovuta alla pandemia Covid. Detti lavoratori, anche se incapienti Irpef a seguito del minor reddito prodotto a causa della crisi creata dal Covid, <strong>conservano il diritto a beneficiare</strong> sia del bonus Renzi di 80 euro che del nuovo bonus fino a 100 euro introdotto a decorrere dal 1 luglio 2020.</p>
<p>Si precisa che il meccanismo di salvaguardia è relativo esclusivamente al bonus Irpef erogato in busta paga, in caso di incapienza.</p>
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		<title>Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/oneri-e-spese-sanitarie-detraibili-in-dichiarazione-dei-redditi-anno-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 13:19:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>di Monia Zanco Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020 Le detrazioni per spese sanitarie sono la tipologia più richiesta di detrazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Redditi. Le spese che si possono detrarre sono quelle elencate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h6><em>di Monia Zanco</em></h6>
<h2></h2>
<h2><strong>Oneri e spese sanitarie detraibili in Dichiarazione dei Redditi anno 2020</strong></h2>
<p>Le <strong>detrazioni per spese sanitarie</strong> sono la tipologia più richiesta di detrazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730 o Modello Redditi.</p>
<p>Le spese che si possono detrarre sono quelle elencate nell’art. 15 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tuttavia, la legge n. 124/2019, dal 1 gennaio 2020, ha introdotto l’<strong>obbligo di effettuare i pagamenti</strong> degli oneri e spese sanitarie tramite <strong>strumenti tracciabili</strong>, quali bancomat, carte di credito, assegno o bonifico, allo scopo di poter beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta nell’anno di imposta e per l’importo che eccede la franchigia di euro 129,11.</p>
<h2><strong>Quali spese sanitarie si pagano con strumenti tracciabili e quali in contanti?</strong></h2>
<p>Si ricorda che i pagamenti tracciabili sono le carte di debito e carte di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari e circolari, bollettini postali e MAV ed altri sistemi esempio i pagamenti telematici.</p>
<p>Per combattere l’evasione fiscale la Legge 124/2019 richiama i <strong>pagamenti diversi dall’uso del contante.</strong></p>
<p>Le prestazioni svolte da qualsiasi tipologia di medico, generico o specializzato, realizzate presso <strong>studi o strutture non convenzionate non il Servizio Sanitario Nazionale</strong>, <strong>dovranno essere pagate solo tramite bancomat, carte o bonifici ed altri strumenti tracciabili</strong> per poter beneficiare della detraibilità del 19%.</p>
<p>Vale a dirsi lo stesso per le prestazioni riguardanti esami del sangue, interventi chirurgici, cure termali, cure fisioterapiche etc. svolte in strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.</p>
<p>Le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche e da biologi nutrizionisti la cui professione, anche se non è sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale <strong>dovranno essere effettuate con metodi tracciabili, nel caso in cui siano rese in studi o strutture non convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.</strong></p>
<p><strong>Fanno eccezione</strong> le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate col Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere <strong>effettuate in contanti.</strong></p>
<p>Quindi, <strong>il pagamento in contanti è ancora consentito</strong>, ai fini della detrazione fiscale, per:</p>
<p>-l’acquisto di farmaci e dispositivi medici;</p>
<p>-visite mediche presso strutture pubbliche o presso studi o strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale anche quelle realizzate Intramoenia.</p>
<p>La <strong>documentazione da esibire per beneficiare della detrazione</strong> è costituita dal documento che attesta la prestazione o l’acquisto effettuato (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante) e in aggiunta dalla prova cartacea della transazione/pagamento tramite sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA).</p>
<p>In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lotteria degli scontrini</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/lotteria-degli-scontrini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2021 20:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>
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		<category><![CDATA[obblighi esercente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 1 febbraio 2021 parte la lotteria degli scontrini, stabilita dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232/201 e introdotta dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019 n. 119/2018. Ogni acquisto, con pagamento tracciabile ed elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>1 febbraio 2021</strong> parte la <strong>lotteria degli scontrini</strong>, stabilita dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232/201 e introdotta dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2019 n. 119/2018.</p>
<p><strong>Ogni acquisto, con pagamento tracciabile ed elettronico</strong> (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), anche solo di un euro genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria.</p>
<p>Ogni scontrino genera al massimo 1.000 biglietti pari o superiore a 1.000 euro di spesa.</p>
<p>Il biglietto vincente determina la vincita sia per il consumatore che per l’esercente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Chi partecipa</h2>
<p>Possono aderire le <strong>persone fisiche</strong> maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto con pagamento in contanti ed elettronico.</p>
<p>Il consumatore finale deve esibire all’esercente il codice lotteria, preventivamente scaricato dal sito <a href="https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/">https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/</a>  . Il codice identificativo è univoco ed è abbinato al proprio codice fiscale. Potranno essere generati al massimo 20 codici per ogni codice fiscale ed una successiva richiesta riemetterà un codice in precedenza attribuito.</p>
<p>Il documento commerciale (ex scontrino) va conservato esclusivamente se serve come prova del pagamento, come garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce. In caso di vincita, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverte formalmente il contribuente con una raccomandata AR o una PEC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Acquisti esclusi</h2>
<p>Non partecipano alla lotteria i seguenti acquisti:</p>
<p>-acquisti in contante</p>
<p>-di importo inferiore a un euro;</p>
<p>-effettuati online;</p>
<p>-destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;</p>
<p>-nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;</p>
<p>-sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti i cui dati sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria nel caso in cui l’acquirente richieda all&#8217;esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini di detrazione o deduzione fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Estrazioni</h2>
<p>Ogni scontrino partecipa ad una sola estrazione settimanale, ad una sola estrazione mensile e ad una sola estrazione annuale.</p>
<p>Le vincite sono comunicate a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e vi sarà l’obbligo di recarsi entro 90 giorni presso l’Agenzia delle Dogane competente in base alla propria residenza o domicilio fiscale. Il premio verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario.</p>
<p>La prima estrazione avverrà l’11 marzo 2021 e gli appuntamenti successivi vengono fissati al secondo giovedì di ogni mese. Dal mese di giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, e poi a regime ogni giovedì. Quindi, ad inizio 2022 si prevvederà l’estrazione annuale con data da definirsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Premi:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="214"><strong>ANNUALE</strong></td>
<td width="214"><strong>MENSILI</strong></td>
<td width="214"><strong>SETTIMANALI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="214"><strong>1 premio da euro 5.000.000</strong></td>
<td width="214"><strong>10 premi da euro 100.000</strong></td>
<td width="214"><strong>15 premi da euro 25.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="214">Ogni anno per chi compra</td>
<td width="214">Ogni mese per chi compra</td>
<td width="214">Ogni settimana per chi compra</td>
</tr>
<tr>
<td width="214"><strong>1 premio da euro 1.000.000</strong></td>
<td width="214"><strong>10 premi da euro 20.000</strong></td>
<td width="214"><strong>15 premi da euro 5.000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="214">Ogni anno per chi vende</td>
<td width="214">Ogni mese per chi vende</td>
<td width="214">Ogni settimana per chi vende</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Obblighi dell’esercente</h2>
<p>Gli esercenti per partecipare alla lotteria degli scontrini devono possedere un RT (Registratore Telematico) di nuova generazione, in grado di acquisire il codice lotteria del cliente e trasmettere i corrispettivi telematicamente.</p>
<p>E’ previsto un credito di imposta pari ad euro 250,00 per il cambio del registratore telematico o di euro 50,00 per l’adeguamento.</p>
<p>I passi obbligatori da seguire sono:</p>
<ul>
<li>memorizzare il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto (scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico ovvero digitarlo sul tastierino del registratore stesso</li>
<li>accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento</li>
<li>emettere il documento commerciale</li>
</ul>
<p><strong> </strong><strong>Gli esercenti dovranno informare i clienti della presenza o meno del registratore di cassa adeguato</strong>, con un simbolo o un logo sulla vetrina, una sorta di <strong>“bollino blu”</strong> che permetta alla clientela di far capire che presso il loro esercizio si può partecipare alla lotteria.</p>
<p>Un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di dicembre scorso stabilisce che l’adeguamento del registratore di cassa ai nuovi tracciati telematici prevista entro il 31 dicembre 2020 <strong>è stata prorogata al 1 aprile 2021</strong>. Pertanto c’è più tempo per adeguarsi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Sanzioni per l’esercente</h2>
<p>Per coloro che si rifiutano di adeguarsi e di trasmettere i dati del cliente all’Agenzia delle Entrate sono previste <strong>sanzioni da euro 100,00 ad euro 500,00.</strong></p>
<p>E’ possibile per il consumatore segnalare l’esercente che non accetta il codice lotteria e tale circostanza andrà segnalata sul portale della lotteria.</p>
<p>Gli esercenti ed i prestatori di servizi sono tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito. Qualora si rifiutassero, ad oggi, non sono previste sanzioni per tale comportamento.</p>
<p>E’ stata abrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, introdotta in ottobre 2019, di 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, per coloro che rifiutavano la transazione elettronica. Premesso questo, si consiglia vivamente di <strong>non rifiutare il pagamento con modalità elettronica</strong> di qualsiasi importo, trattandosi di un comportamento illecito.</p>
<p>Non si applicano supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzano strumenti elettronici per il pagamento.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2021: misure per la famiglia</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/legge-di-bilancio-2021-misure-per-la-famiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:57:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La legge di bilancio 2021 nr. 178/2020 stabilisce misure di sostegno a favore della famiglia che di seguito riepiloghiamo. &#160; Assegno Unico e bonus bebe’ Dal 1 luglio 2021 entrerà in vigore il nuovo assegno unico per figli a carico. Si tratta di un sostegno che varia a seconda della condizione economica del nucleo [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La legge di bilancio 2021 nr. 178/2020 stabilisce misure di sostegno a favore della famiglia che di seguito riepiloghiamo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Assegno Unico e bonus bebe’</h2>
<p>Dal <strong>1 luglio 2021</strong> entrerà in vigore il nuovo <strong>assegno unico</strong> per figli a carico.</p>
<p>Si tratta di un sostegno che varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare.  L’assegno unico spetta anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti.</p>
<p>Ogni famiglia riceverà per ogni figlio, <strong>dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età</strong> un assegno mensile con una maggiorazione del 20% per i figli successivi al secondo.</p>
<p>La caratteristica dell’assegno unico è data dal fatto che <strong>si compone di due quote, una fissa ed una variabile</strong>; la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente ISEE.</p>
<p>L’importo dell’assegno varia da euro 200 ad euro 250 a figlio. Le famiglie con figli disabili avranno diritto ad una maggiorazione dal 30% al 50% rispetto all’importo base.</p>
<p>L’assegno è riconosciuto tramite una somma di denaro o tramite un credito di imposta.</p>
<p>Il predetto assegno unico sostituisce gli assegni per il nucleo familiare (ANF), detrazioni per figli a carico, bonus bebe’ e bonus mamma e assegni per il terzo figlio.</p>
<p>Il <strong>bonus bebe’ (assegno di natalità)</strong> è comunque confermato per il 2021, per i nati nel 2021, quindi per il periodo temporale 1 luglio – 31 dicembre spetterà un doppio sostegno alle famiglie.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2>Contributo per l’acquisto di veicoli elettric<strong>i</strong></h2>
<p>E’ stato introdotto un contributo a favore dei soggetti appartenenti ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che <strong>acquistano in Italia</strong>, entro il 31 dicembre 2021, anche a mezzo di locazione finanziaria, <strong>veicoli nuovi di fabbrica </strong>alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1.</p>
<p><strong>Il contributo è pari al 40% del prezzo di acquisto</strong> ed è concesso per <strong>l’acquisto di auto elettriche</strong> con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro al netto dell’IVA e di potenza inferiore o uguale a 150 kW. Le modalità ed i termini di erogazione del contributo saranno definiti da un decreto di imminente emanazione.</p>
<h2></h2>
<h2>Sostegno alle madri con figli disabili</h2>
<p>E’ riconosciuto, in favore delle <strong>madri disoccupate o mono-reddito</strong>, che appartengono a nuclei familiari monoparentali <strong>con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%,</strong> un contributo mensile pari a 500 euro netti per gli anni 2021, 2022 e 2023.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Fondo tutela vista</h2>
<p>Al fine di garantire la <strong>tutela della salute della vista</strong> è previsto un contributo sotto forma di <strong>voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista oppure di lenti a contatto correttive</strong> per coloro che dimostrano un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui.</p>
<p>Anche per questo contributo sarà emanato un provvedimento per stabilire modalità e termini per l’erogazione del contributo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Card cultura 18 anni</h2>
<p>Ai giovani che <strong>compiono 18 anni nel corso del 2021</strong> è riconosciuta una card cultura. E coloro che compiono i <strong>18 anno nel 2020 e nel 2021</strong> possono utilizzare la card anche per <strong>l’acquisto di abbonamenti a periodici</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Bonus TV 4.0</h2>
<p>E’ previsto un bonus per la <strong>sostituzione di apparecchi televisivi e per lo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva</strong> obsolete per favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le muove tecnologie DVB-T2. Il micro-incentivo supporta le famiglie con un <strong>ISEE non superiore a 20.000 euro</strong>.</p>
<p>Seguirà un decreto che stabilirà modalità e termini ed eleverà l’attuale importo di euro 50.</p>
<h2></h2>
<h2>Bonus per abbonamenti a quotidiani, riviste e periodic<strong>i</strong></h2>
<p>I nuclei familiari <strong>con ISEE inferiore a 20.000 euro</strong> possono beneficiare di un <strong>voucher aggiuntivo di 100 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici, anche in formato digitale</strong>.</p>
<p>Trattasi di quei soggetti già beneficiari del voucher di euro 500 per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici.</p>
<p>Le disposizioni attuative saranno definite con apposito decreto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Kit digitalizzazione</h2>
<p>Ai nuclei familiari con un valore <strong>ISEE inferiore a 20.000 euro</strong>, che abbiano un figlio iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolare di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, per gli anni 2021 e 2022, <strong>è prevista la concessione di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.</strong></p>
<p>Si concede un telefono, smartphone, pc o tablet ad un solo soggetto per nucleo familiare.  Un prossimo decreto definirà le modalità di accesso al contributo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Sospensione scadenza vaglia cambiari</h2>
<p>I termini di scadenza di <strong>vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito</strong> e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono nel periodo 1 settembre 2020 – 31 gennaio 2021 <strong>sono sospesi fino al 31 gennaio 2021.</strong></p>
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		<title>Legge di bilancio 2021: misure agevolative  e crediti di imposta</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/privati/legge-di-bilancio-2021-misure-agevolative-e-crediti-di-imposta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:30:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>In sintesi le principali misure agevolative della Legge di bilancio 2021, nr. 178/2020. &#160; Bonus edilizi Sono stati prorogati di 12 mesi, quindi  fino al 31 dicembre 2021 i bonus riportati di seguito: il bonus facciate al 90% per tutti quegli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti; &#160; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/privati/legge-di-bilancio-2021-misure-agevolative-e-crediti-di-imposta/">Legge di bilancio 2021: misure agevolative  e crediti di imposta</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In sintesi le principali misure agevolative della Legge di bilancio 2021, nr. 178/2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bonus edilizi</strong></h2>
<p>Sono stati prorogati di 12 mesi, quindi  fino al 31 dicembre 2021 i bonus riportati di seguito:</p>
<ul>
<li>il <strong>bonus facciate</strong> al 90% per tutti quegli interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>è riconfermata la detrazione Irpef del 50% per tutti gli <strong>interventi di ristrutturazione edilizia</strong>;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>prorogato anche <strong>l’ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica</strong> delle singole unità immobiliari. Si ricorda che la legge di bilancio 2017 aveva definito la scadenza del 31 dicembre 2021 per la detrazione Irpef su interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>è riconfermato e prorogato il <strong>bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile</strong>.     La detrazione Irpef è pari al 50% delle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, A per i forni, e delle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Il tetto massimo delle spese detraibili, per l’anno 2021, è elevato da euro 10.000 ad <strong>euro 16.000. </strong>Resta ferma la regola che per usufruire è necessario ristrutturare l’abitazione alla quale sono destinati i mobili. Per il 2021 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta a chi ha intrapreso lavori di ristrutturazione a partire dal 1 gennaio 2020;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>è prorogato il <strong>bonus verde per tutti quegli interventi di sistemazione a verde </strong>di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bonus idrico</strong></h2>
<p>E’ introdotto un <strong>bonus idrico pari a 1.000 euro</strong> per le persone fisiche residenti in Italia, <strong>da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021</strong>, per la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p>
<p>Nel dettaglio è riconosciuto per le seguenti spese:</p>
<ul>
<li>la fornitura e la posa in opera di <strong>vasi sanitari in ceramica</strong> con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;</li>
<li>la fornitura e l’installazione di <strong>rubinetti e miscelatori per bagno e cucina</strong>, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di <strong>soffioni doccia e colonne doccia</strong> con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti</li>
</ul>
<p>Le modalità ed i termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus saranno esposte in un decreto di prossima emanazione entro il 2 marzo 2021 da parte del Ministro dell’ambiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Superbonus 110%</strong></h2>
<p>Novità anche per il superbonus 110%.</p>
<h3><u>Edifici plurifamiliari con unico proprietario</u>:</h3>
<p>tra i soggetti che possono beneficiare di quest’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori della sfera di impresa, arte o professione, che investono in interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.</p>
<p>La detrazione del 110% è prorogata <strong>fino al 30 giugno 2022</strong>, mentre per gli istituti autonomi, case popolari, IACP fino al 31 dicembre 2022.</p>
<p>Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai <strong>condomini e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario</strong> fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, per i quali alla data del 30 giugno 2022 <strong>siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento</strong>.</p>
<p>Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.</p>
<p>La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto <strong>in 4 quote annuali di pari importo</strong> anziché 5.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><u>Coibentazione tetto, unità collabenti e barriere architettoniche</u></h3>
<p>La maxi detrazione del 110% viene estesa agli interventi per:</p>
<p>&#8211; la <strong>coibentazione del tetto</strong>,</p>
<p>&#8211; agli <strong>edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE), perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali</strong>, <strong>o di entrambi (unità collabenti), </strong></p>
<p><strong>&#8211; </strong>all’<strong>eliminazione delle barriere architettoniche</strong> realizzati sia da portatori di handicap che dagli over 65, anche se non portatori di handicap,</p>
<p>&#8211; agli <strong>impianti solari fotovoltaici </strong>connessi alla rete elettrica<strong> su strutture pertinenziali agli edifici.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><u>Edifici funzionalmente indipendenti</u></h3>
<p>La legge di bilancio 2021 chiarisce inoltre che una unità immobiliare può ritenersi <strong>“funzionalmente indipendente”</strong> qualora <strong>sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>impianto per l’approvvigionamento idrico</strong></li>
<li><strong>impianto per il gas</strong></li>
<li><strong>impianto per l’energia elettrica</strong></li>
<li><strong>impianto di climatizzazione invernale</strong></li>
</ul>
<p>Inoltre, l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, correggendo il termine precedente del 31 dicembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><u>Colonnine di ricarica auto elettriche</u></h3>
<p>Per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per l’installazione di <strong>infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici</strong>, semprechè l’intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione del 110% la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire in 5 quote annue costanti e in 4 quote annue costanti per la spesa sostenuta nel 2022.</p>
<p>I limiti di spesa sono:</p>
<ul>
<li><strong>2.000 euro</strong> per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;</li>
<li><strong>1.500 euro</strong> per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;</li>
<li><strong>1.200 euro</strong> per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.</li>
</ul>
<p>La <strong>detrazione va riferita ad una sola colonnina</strong> per unità immobiliare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><u>Superbonus 110% e delibere condominiali</u></h3>
<p>Novità anche per le modalità per la validità delle <strong>deliberazioni dell’assemblea del condominio</strong> aventi per oggetto <strong>l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa</strong>.</p>
<p>Alle attuali delibere dell’assemblea condominiale per l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per le quali occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, si aggiunge la precisazione che, <strong>per la validità di dette deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento</strong> occorrono gli stessi requisiti <strong>più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole</strong>.</p>
<h3><u>Novità per i tecnici</u></h3>
<p>I professionisti interessati a seguire le pratiche superbonus <strong>non sono tenuti a stipulare una nuova assicurazione, ma è possibile integrare quella già esistente</strong>, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione prevista dall’art. 119 del decreto Rilancio.</p>
<p>Inoltre <strong>i Comuni</strong>, per l’anno 2021, <strong>potranno assumere</strong> a tempo determinato e parziale per massimo,  un anno, <strong>personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%</strong>, al fine di espletare tempestivamente tutte le attività correlate.</p>
<p>Anche gli ex-IACP potranno esternalizzare le attività tecniche e professionali grazie all’utilizzo di un fondo per far fronte ai relativi costi.</p>
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<h2><strong>Nuova Sabatini</strong></h2>
<p>L’<strong>erogazione</strong> del contributo statale in <strong>unica soluzione</strong> viene esteso a tutte le domande, semplificando l’accesso a questa misura di credito.</p>
<p>Prima questa soluzione era prevista solo per i finanziamenti di importo non superiore ad euro 200.000.</p>
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<h2><strong>Credito di imposta per cuochi</strong></h2>
<p>E’ istituito un <strong>credito di imposta per cuochi professionisti</strong> presso alberghi e ristoranti per le spese sostenute per <strong>l’acquisto di beni strumentali durevoli</strong> e per la <strong>partecipazione a corsi di aggiornamento professionale</strong> che risultino strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.</p>
<p>Il bonus è pari al 40% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 6.000 e vale sia per lavoratore dipendente che lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non possegga il codice attività ATECO 52210.</p>
<p>Le spese devono risultare sostenute nel periodo temporale <strong>dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021</strong>.</p>
<p>Le spese contemplate sono:</p>
<ul>
<li>acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;</li>
<li>acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;</li>
<li>la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale</li>
</ul>
<p>Detto credito d’imposta può esser utilizzato in compensazione in delega F24 o può esser ceduto a terzi</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Misura Resto al Sud</strong></h2>
<p>Si eleva <strong>l’età massima</strong> da 45 <strong>a 55 anni</strong> per accedere all’agevolazione “<strong>Resto al sud</strong>” (D.L. 91/2017) per coloro che intraprendono e sviluppano nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia (Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia – Lazio, Marche e Umbria) colpite dai terremoti del 2016 e 2017.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Proroga crediti di imposta</strong></h2>
<p>E’ prorogato <strong>fino al 31 dicembre 2022</strong> il credito di imposta per <strong>l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno</strong> quali Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise.</p>
<p>E’ definita la <strong>proroga al 31 dicembre 2021</strong> del credito d’imposta spettante per le <strong>spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</strong> come disposto dalla legge 205/2017 art. 1 c. da 89 a 92.</p>
<p>Sono confermati per gli anni 2021 e 2022 i seguenti bonus:</p>
<ul>
<li>Il <strong>bonus pubblicità</strong> pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite di spesa di euro 50 milioni annui</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Il credito di imposta per le <strong>edicole e altri rivenditori al dettaglio</strong> di quotidiani, riviste e periodici</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Il credito di imposta per <strong>i servizi digitali</strong> riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<h2><strong>Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES</strong></h2>
<p>Le imprese che intraprendono una <strong>nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES),</strong> definite dal D.L. n. 91/2017, beneficiano di una <strong>riduzione dell’imposta sul reddito del 50%</strong> dal periodo di imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Garanzia SACE</strong></h2>
<p>La <strong>Garanzia SACE è prorogata al 30 giugno 2021.</strong></p>
<p>Inoltre, tale garanzia è estesa:</p>
<ul>
<li>alle <strong>cessioni di credito pro-soluto</strong>;</li>
<li>ad <strong>operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito</strong>, se si prevede l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello negoziato.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Fondo garanzia PMI</strong></h2>
<p>Si prevede la proroga al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI come previsto dal Decreto Liquidita D.L. nr 23/2020 definendo che <strong>dal 1 marzo 2021 al 30 giugno 2021</strong>, le <strong>mid-cap</strong>, ovvero le imprese con un numero di dipendenti minimo di 250 e non superiore a 499, <strong>non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale:</strong></p>
<ul>
<li><strong>garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento</strong>, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.</li>
</ul>
<p><strong>I finanziamenti fino a 30.000 euro</strong> garantiti al 100% dal Fondo, come previsto dall’art. 13, c. 1, l. m, del D.L. 23/2020 <strong>potranno avere durata fino a 15 anni</strong>. Quindi, il soggetto che ne ha beneficiato può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l’adeguamento del tasso di interesse in relazione alla maggiore durata del finanziamento.</p>
<p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 introduce una <strong>modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse</strong>, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, della componente Rendistato con durata analoga al finanziamento.</p>
<p>E’ consentita alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, oltre alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti della assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI.</p>
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<h2><strong>Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PRI PMI</strong></h2>
<p>E’ istituito un credito d’imposta fino al 20% delle somme investite nei <strong>Piani individuali di risparmio (PIR)</strong> per le <strong>perdite subite e maturate in almeno 5 anni</strong>.</p>
<p>Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1 gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, ed è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo, in sede di dichiarazione dei redditi oppure in compensazione nel modello F24.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Proroga moratoria</strong><strong> PMI</strong></h2>
<p>La moratoria straordinaria, prevista dall’art. 56 del D.L. Cura Italia è prorogata al 30 giugno 2021.</p>
<p>Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA <strong>la proroga è automatica</strong>, salvo esplicita rinuncia da dichiarare alla banca entro il 31 gennaio 2021 o per le imprese del settore turistico entro il 31 marzo 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</strong></h2>
<p><strong>Il credito di imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI</strong>, agevolazioni già stabilite dall’art. 26, c. 8 e 12, del DL 314/2020, <strong>sono prorogati fino al 30 giugno 2021</strong>.</p>
<p><strong>Il credito di imposta sulle perdite</strong>, previsto per gli aumenti di capitale deliberati fino al 30 giugno 2021, <strong>viene aumentato dal 30 al</strong> <strong>50%</strong> l’ammontare massimo del credito di imposta a favore della società.</p>
<p>Tale credito di imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020.</p>
<p>Inoltre, il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020, ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data di inizio.</p>
<p>Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.</p>
<p>La proroga non riguarda il credito di imposta che spetta al soggetto che effettua il conferimento in denaro il capitale delle società, che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h2><strong>Bonus affitti per unità immobiliari residenziali</strong></h2>
<p>Per l’anno 2021 viene introdotto un <strong>contributo a fondo perduto a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa </strong>e che <strong>siano abitazioni principali dell‘inquilino</strong>, che riducono il canone del contratto di locazione.</p>
<p>Il contributo è pari al 50% dello sconto applicato sul canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</p>
<p>Affinchè il contributo venga concesso, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Si attendono le modalità applicative con imminente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, definendo anche la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in base alle domande presentate.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<h2><strong>Incentivi auto bassa emissione CO2</strong></h2>
<p>Per l’anno 2021 è riconfermato il contributo statale per <strong>l’acquisto di nuovi autoveicoli di categoria M1 a ridotte emissioni di CO2.</strong></p>
<p>Per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, <strong>il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione </strong>di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011, <strong>ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione</strong>.</p>
<p>Il contributo, concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto di IVA, è cumulabile con il cosiddetto ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per agli anni 2020 e 2021.</p>
<p>Per gli acquisti dI autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, <strong>il contributo scende a 1.500 euro.</strong></p>
<p>Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6  di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2021.</p>
<p>E’ richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto di IVA.</p>
<p>Gli acquisti dal 1 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 di veicoli per il trasporto di merci nuovi di categoria N1, ovvero fino a 3,5 tonnellate, e di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica beneficiano di un contributo statale. Tale contributo si differenzia in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.</p>
<p>Il contributo è riconosciuto anche per gli anni dal 2021 al 2026 per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi.</p>
<p>Ulteriori risorse sono messe a disposizione del <strong>Programma sperimentale buono mobilità</strong> per finanziare gli <strong>acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bonus Transizione 4.0</strong></h2>
<p>E’ stato prorogato il Piano Transizione 4.0.  Il credito di imposta <strong>per gli investimenti in beni strumentali   tradizionali e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0</strong>, parte in modo r<strong>etroattivo dal 16 novembre 2020 e si estende fino al 31 dicembre 2022</strong>.</p>
<p>Per la consegna di beni ordinati entro il 2022, pagando un acconto del 20% entro il 2022, il bonus si estende fino al 30 giugno 2023.</p>
<p>Rispetto al precedente credito sono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed è esteso anche ai beni immateriali generici.</p>
<p>Per <strong>gli investimenti in ricerca e sviluppo</strong>, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative il credito di imposta è confermato fino al 31 dicembre 2022.  Bonus spettanti in investimenti in:</p>
<ul>
<li>ricerca e sviluppo, fino ad un massimo di 4 milioni di euro, 20%</li>
<li>innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, 10%</li>
<li>innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, 20%. Il credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio, è prorogato fino al 2022.</li>
</ul>
<p>Il credito di imposta per <strong>la</strong> <strong>formazione 4.0</strong> è esteso fino al 2022 e vengono ampliati i costi ammissibili.</p>
<p>Il bonus è fruibile in tre quote costanti annuali di pari importo, mentre è utilizzabile in compensazione in unica quota annuale per gli investimenti in beni strumentali tradizionali effettuati entro il 2021 dai soggetti con ricavi o compensi sotto i 5 milioni di euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>Bonus per depuratori d’acqua</strong></h2>
<p>Vengono agevolati i <strong>filtri per l’acqua potabile</strong> per ridurre il consumo di contenitori di plastica.</p>
<p>Coloro che acquistano <strong>sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti</strong> possono beneficiare di un credito di imposta.</p>
<p>I <strong>soggetti beneficiari</strong> sono le  persone fisiche, gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>
<p>Il bonus è pari al 50% delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo pari a:</p>
<ul>
<li>per le persone fisiche non esercenti attività economica <strong>euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare</strong>;</li>
<li>per gli altri soggetti <strong>euro 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale (sfera d’impresa)</strong>.</li>
</ul>
<p>Un successivo provvedimento, entro il 31 gennaio 2021, dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2><strong>Credito di imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro</strong></h2>
<p>Già l’art. 120 del Decreto Rilancio istituiva il <strong>credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. </strong></p>
<p>Ora la Legge di Bilancio 2021 <strong>estende il termine di agevolazione fino al 30 giugno 2021</strong>.</p>
<p>E’ sempre possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta entro il 30 giugno 2021.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/privati/legge-di-bilancio-2021-misure-agevolative-e-crediti-di-imposta/">Legge di bilancio 2021: misure agevolative  e crediti di imposta</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Legge di bilancio 2021: novità fiscali</title>
		<link>https://www.studiomediastudio.it/aziende/legge-di-bilancio-2021-novita-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[amministrazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 15:46:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; La legge di bilancio 2021 (Lg. 178/2020) è stata approvata ieri 30 dicembre 2020 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito elenchiamo le principali novità previste dalla Manovra finanziaria in ambito fiscale. &#160; NOVITA’ FISCALI Esenzione Irpef redditi agrari E’ prevista l’esenzione IRPEF totale, a decorrere dal 2021, per i redditi dominicali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/legge-di-bilancio-2021-novita-fiscali/">Legge di bilancio 2021: novità fiscali</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La legge di bilancio 2021 (Lg. 178/2020) è stata approvata ieri 30 dicembre 2020 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>Di seguito elenchiamo le principali novità previste dalla Manovra finanziaria in ambito fiscale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><u>NOVITA’ FISCALI</u></strong></h2>
<h3><strong>Esenzione Irpef redditi agrari</strong></h3>
<p>E’ prevista <strong>l’esenzione IRPEF totale</strong>, a decorrere dal 2021, per i <strong>redditi dominicali ed agrari</strong> riferiti a <strong>terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)</strong> iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA per take away e delivery</strong></h3>
<p><strong>Al cibo da asporto e alla consegna a domicilio</strong> a decorrere dal 2021 si applica <strong>l’aliquota agevolata del 10%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Imposta di registro minima terreni agricoli</strong></h3>
<p>Agli <strong>atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze</strong>, di valore economico inferiore o uguale ad euro 5.000, <strong>a destinazione agricola</strong>, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, <strong>non si applica</strong> l’imposta di registro fissa di euro 200, di cui all’art. 2, comma 4-bis, del DL n. 194/2009.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Tassazione dei ristorni</strong></h3>
<p>La destinazione di <strong>somme (ristorni) ad aumento di capitale sociale</strong> <strong>nelle cooperative</strong> possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la <strong>ritenuta a titolo di imposta del 12,50%,</strong> previa delibera assembleare.</p>
<p>Il versamento della ritenuta avverrà entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di scadenza del trimestre in cui è stata adottata la delibera assembleare.</p>
<p>Se da un lato si riduce l’aliquota della ritenuta dal 26% al 12,50%, dall’altro si anticipa il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché rimborsarlo al socio.</p>
<p>Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’art. 65, c.1, del TUIR, e i detentori di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, c.1, lett. c del TUIR.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali</strong></h3>
<p>Dal 2021 si introduce una <strong>riduzione dell’IRES del 50% sugli utili  percepiti dagli enti pubblici e privati</strong> (enti non commerciali) <strong>diversi dalle società</strong> , nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti settori:</p>
<p>-famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, oltre l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volontariato, filantropia e beneficienza, religione e sviluppo  spirituale, assistenza agli anziani, diritti civili;</p>
<p>-prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, sviluppo locale ed edilizia popolare locale, protezione dei consumatori, protezione civile, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, patologia e disturbi psichici e mentali;</p>
<p>-ricerca scientifica e tecnologica, protezione e qualità ambientale;</p>
<p>-arte, attività e beni culturali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IMU e TARI per i soggetti pensionati residenti all’estero</strong></h3>
<p>I <strong>pensionati italiani residenti all’estero</strong>, dal 2021, beneficiano della <strong>riduzione del 50% di IMU e di due terzi della TARI</strong> (tassa sui rifiuti) per un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso.</p>
<p>L’unità immobiliare deve essere posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Regime fiscale lavoratori impatriati</strong></h3>
<p>I soggetti che <strong>hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020</strong> e che, alla data del 31.12.2019, beneficiano del regime di favore ordinario previsto dall’art. 16 del D. Lgs n. 147/2015 possono optare per l’estensione <strong>per 5 periodi di imposta</strong> del menzionato regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati, in base al numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.</p>
<p>Gli sportivi professionisti non possono godere di tale beneficio.</p>
<p>Si attende apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Avviamento</strong></h3>
<p>La Manovra finanziaria del 2021 consente di effettuare il <strong>riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali a quelli civilistici. </strong></p>
<p>Questa possibilità non si limita più ai soli beni immateriali tutelati quali marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione, licenze, etc., ma è stata estesa all’avviamento e alle altre attività immateriali come le spese relative a più esercizi.</p>
<p>Questa operazione determina il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Aggregazione aziendale</strong></h3>
<p>La legge di bilancio 2021 introduce nuovi incentivi per le operazioni di <strong>aggregazione aziendale che si realizzano tramite operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda che vengono deliberati nel 2021</strong>.</p>
<p>Al soggetto risultante dalla fusione o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario è permesso <strong>trasformare in credito di imposta le imposte anticipate su perdite pregresse e sulle eccedenze ACE</strong> (aiuto alla crescita economica) <strong>maturate fino al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.</strong></p>
<p>L’efficacia della trasformazione in credito di imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle imposte anticipate trasformate.</p>
<p>La <strong>commissione è deducibile</strong> ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Spese veterinarie</strong></h3>
<p>Dal 2021 la detrazione Irpef pari al 19% è consentita su un limite di spese veterinarie pari ad <strong>euro 550</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>IVA vaccini Covid 19</strong></h3>
<p>Le cessioni di strumenti per diagnostica Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse a detta strumentazione, fino al 31 dicembre 2022, <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>.</p>
<p>Il diritto alla detrazione dell’IVA spetta per quella assolta a monte.</p>
<p>Le cessioni di vaccini Covid 19 e le prestazioni di servizi connesse ai vaccini <strong>sono esenti dall’imposta sull’IVA</strong>, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Locazioni brevi</strong></h3>
<p>Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo <strong>in caso di locazione breve di massimo 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.</strong></p>
<p>Al superamento della citata soglia si considera la locazione esercitata in forma imprenditoriale.</p>
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<h3><strong>IMU turismo</strong></h3>
<p>In favore dei <strong>settori turismo e spettacolo</strong> è prevista <strong>l’esenzione della prima rata IMU 2021</strong> per i seguenti immobili:</p>
<p>-stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e stabilimenti termali;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D2 e relative pertinenze, alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventu’, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed &amp; breakfast, residence, campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;</p>
<p>-immobili di categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;</p>
<p>-discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Bonus locazioni</strong></h3>
<p>L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. nr. 34/2020) prevedeva un credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo.</p>
<p>La Legge di Bilancio 2021 apporta modifiche ed estende il <strong>credito d’imposta anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.</strong></p>
<p>Per i soggetti e le imprese turistico-ricettive <strong>il credito spetta fino al 30 aprile 2021</strong>, anziché 31 dicembre 2020.</p>
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<h3><strong>Plastic e sugar tax</strong></h3>
<p>La disciplina della <strong>plastic tax</strong> entrerà in vigore il <strong>1 luglio 2021</strong>.</p>
<p>La legge di bilancio 2021 proroga l’entrata in vigore della disciplina della <strong>sugar tax al 1 gennaio 2022</strong>.</p>
<h3></h3>
<h3><strong>Lotteria scontrini e cashback</strong></h3>
<p>Solo gli acquisti pagati con <strong>strumenti di pagamento elettronici</strong> (carte di credito, bancomat, etc.) possono partecipare alle estrazioni.</p>
<p>Sono esclusi gli acquisti effettuati in contante.</p>
<p>Si precisa che i rimborsi a seguito del programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono soggetti a prelievo erariale.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3><strong>Semplificazioni fiscali</strong></h3>
<p>Per i <strong>contribuenti minori</strong> sono state allineate le tempistiche di annotazione delle fatture emesse nei registri IVA con quelle della liquidazione IVA. In altri termini, le fatture emesse possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.</p>
<p>Dal 1 gennaio 2022 <strong>viene abolito l’esterometro</strong> , per cui le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando lo SDI secondo i criteri della fatturazione elettronica.</p>
<p>Si estende al 2021 <strong>l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica</strong> per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.</p>
<p>E’ semplificata la predisposizione e consultazione dei <strong>documenti precompilati IVA</strong>.</p>
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<h3><strong>Bollo sulle fatture elettroniche</strong></h3>
<p>Dal 2021 per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio SDI il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo.</p>
<p>La responsabilità in capo ad entrambe le parti coinvolte nelle operazioni a cui fa riferimento la norma riguarda oltre al pagamento dell’imposta anche le eventuali sanzioni amministrative.</p>
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<h3><strong>Trasmissione telematica corrispettivi</strong></h3>
<p>Il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti, che attesta l’avvenuta operazione, coincide con il momento di ultimazione dell’operazione.</p>
<p>Slitta al 1 luglio 2021 la semplificazione prevista per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso.</p>
<p>Nuove sanzioni sono previste per le violazioni agli adempimenti correlati a memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi</p>
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<h3><strong>Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni</strong></h3>
<p>E’ prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare  il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti al 1 gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva al 11%.</p>
<p>E’ prevista la rateazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2021, oltre alla redazione e giuramento della perizia devono avvenire entro il 30 giugno 2021.</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.studiomediastudio.it/aziende/legge-di-bilancio-2021-novita-fiscali/">Legge di bilancio 2021: novità fiscali</a> proviene da <a href="https://www.studiomediastudio.it">Mediastudio</a>.</p>
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